OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare. Corrispettivo al coniuge separato.
ASSESSORATO REGIONALE DEI
LAVORI PUBBLICI
P A L E R M O
e, p.c. DIREZIONE REGIONALE DEL
PERSONALE E DEI SERVIZI
GENERALI
S E D E
1. Con la suindicata nota, i cui allegati sono pervenuti solo lo scorso 7 luglio, codesto Assessorato ha chiesto parere sulla accoglibilità dell'istanza di un proprio dipendente di attribuzione alla moglie separata dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1° luglio 1999. Perplessità desta infatti la circostanza che oltre la separazione consensuale risulta omologata dal 1993 i coniugi hanno continuato a convivere a seguito di riappacificazione sino al luglio del 1999 data dalla quale la convivenza è cessata di fatto per cui il riproporsi delle condizioni che avevano legittimato la separazione.
2. Si ritiene che l'istanza de qua sia accoglibile. Ciò in quanto la riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale, del cui verificarsi entrambi i coniugi hanno dato atto nella dichiarazione datata 8 novembre 1999, ha fatto venir meno, ai sensi dell'art.157 del codice civile, gli effetti della separazione stessa.
Poichè la fattuale ripresa della vita separata pure dichiarata dagli interessati, non importa il ripristino dell'efficacia del provvedimento un nuovo tipo di separazione potrà derivare solo da un successivo provvedimento contenzioso o dall'omologazione di un ulteriore accordo di separazione consensuale (Cass. 23 novembre 1982 n. 6330).
Il presente parere viene esteso alla Direzione che legge per conoscenza competente in via generale nella materia del personale manifestando sin d'ora la disponibilità a tornare su sua richiesta sulla questione.
A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".