Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo     III                      /130.2000.11

OGGETTO: Consorzi e società consortili tra imprese artigiane. Contributi ex art. 51 e seguenti L.r. 3/1986.

   
   
   
                                ASSESSORATO REGIONALE DELLA
                                              COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,
                                              DELL'ARTIGIANATO E DELLA
                                              PESCA
                                                                         P A L E R M O
   
   
   
                 1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente Ufficio una problematica inerente la concessione di contributi a consorzi e società consortili, di cui all'art. 51 L.r. 3/1986 e, più specificatamente, ai sensi della lett. b, dell'art. 53 della medesima legge, in base alla quale vengono concessi contributi, sulle spese sostenute per la gestione dei servizi comuni delle imprese consorziate associate, per tre anni in misura decrescente.
                 Il problema sorge poichè codesto Assessorato ha, in alcuni casi, riconosciuto ai soggetti istanti la possibilità di "traslare", rispetto alla richiesta iniziale, l'inizio del triennio di attività da prendere in considerazione; ciò, in particolare, allorchè le risorse disponibili nel capitolo di competenza non consentivano la copertura finanziaria dell'intervento, ed in considerazione del fatto che trattandosi di spese correnti per le quali deve osservarsi il principio della competenza non può ipotizzarsi la possibilità di finanziare spese sostenute in anni diversi da quello in cui viene a determinarsi la relativa disponibilità.
                 Essendo sorte perplessità circa l'ammissibilità di tale facoltà, si chiede, in merito, il parere dello scrivente.
   
                 2. Sulla problematica posta nella nota che si riscontra occorre sottolineare che se è vero che ogni stanziamento di spesa deve trovare fondamento nella legge, è altrettanto vero che la norma sostanziale che autorizza la spesa non è idonea in sè e per sè a raggiungere gli scopi prefissi ove non sussista in bilancio lo stanziamento cui imputarla, stanziamento che assume per ciò stesso il valore di strumento finanziario necessario per l'attuazione della legge autorizzativa della spesa.
                 Quando la norma di autorizzazione della spesa demanda espressamente o tacitamente alla legge di bilancio o al bilancio stesso la concreta determinazione degli stanziamenti necessari per attuare, anno per anno, dette spese, è di chiara evidenza che lo stanziamento di bilancio acquista un vero e proprio contenuto sostanziale poichè trattandosi di spese assistite da preesistenti leggi materiali è lo stanziamento di bilancio che determina i limiti entro i quali, in realtà, deve verificarsi l'attuazione più o meno estesa, più o meno completa, più o meno piena, dei fini che la norma di autorizzazione si propone di raggiungere.
                 Ciò comporta che codesto Assessorato può accogliere le istanze tendenti ad ottenere i benefici previsti dalla legge n. 3/86 fino all'importo stanziato in bilancio.
                 Ciò premesso, in relazione alla "facoltà di traslare rispetto alla richiesta iniziale, l'inizio del triennio da prendere in considerazione..." si rileva che se tale "facoltà" è riconosciuta prima che l'istanza sia sottoposta al parere della Commissione regionale per l'artigianato (art. 54 L.r. 3/86) non sembra sussistere problema, poichè, in realtà, si tratta di una nuova istanza che dovrà comunque seguire l'iter istruttorio previsto dalla norma e dai decreti Assessoriali.
                 Sarebbe, invece, non conforme a legge se accordata dopo che la Commissione regionale ha espresso parere sull'istanza concernente un identificato triennio.
   
* * * * *


                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane