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Gruppo III                          /131.11.2000

OGGETTO: Personale Consorzi A.S.I. Affidamento mansioni superiori - Trattamento economico.

   
   
   
   
                                                      Assessorato regionale
                                                       dell'Industria
                                                       P A L E R M O

   
   
                 1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato pone allo scrivente Ufficio taluni quesiti concernenti l'oggetto. In particolare, facendo riferimento ad un precedente parere dello scrivente (prot. 11255/151.99.11) relativo all'affidamento di mansioni superiori di Direttore f.f. a Dirigente superiore e relativo trattamento economico; nonchè alla situazione di carenza di personale in varie qualifiche presso i Consorzi A.S.I. della Sicilia, per effetto del blocco delle procedure concorsuali, si pongono i seguenti quesiti:
   - se il parere reso dallo scrivente (e prima citato) possa essere esteso oltre che alle figure apicali dell'Ente, anche ad altre qualifiche;
   - se l'affidamento di mansioni superiori possa essere alternato fra i dipendenti dello stesso Ente in possesso dei necessari requisiti, pur in assenza dell'avviamento delle procedure concorsuali;
   - se nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto l'affidamento sia valevole per tutta la durata dell'assenza, ovvero se l'Ente possa avvalersi di soluzioni alternative (incarico esterno o a scavalco) e però penalizzanti per il bilancio consortile;
   - se il soggetto interessato al continuo e prolungato svolgimento di mansioni superiori possa vantare un diritto alla attribuzione della qualifica superiore.
   
                 2. Preliminarmente alla trattazione dei quesiti posti, appare necessario sottolineare l'influenza che l'entrata in vigore della L.r. 15 maggio 2000 n. 10 non potrà non esercitare sulle problematiche in oggetto quanto meno per quel che concerne le qualifiche dirigenziali per le quali dovrà procedersi mediante "conferimento di incarichi" (art. 9 legge citata). Anche se, allo stato attuale, per gli enti controllati, la legge regionale di riforma non è operativa poichè necessita di adempimenti preliminari, primo fra tutti l'adozione, da parte degli Enti, di appositi regolamenti di adeguamento alle disposizioni di legge, tuttavia il parere reso dallo scrivente e citato da codesto Assessorato va comunque letto in questa nuova ottica.
                 Ciò premesso, in ordine al primo quesito occorre fare riferimento all'art. 56 del D.Leg.vo 29/93 così come sostituito e modificato dall'art. 25 del D.Leg.vo 80/98, prima, e dall'art. 15 D.Leg.vo 387/98, poi. La norma citata prevede testualmente che possa essere adibito a mansioni superiori "il prestatore di lavoro"; il riferimento, del tutto generico, non è, quindi, limitato alle qualifiche apicali, ma è rivolto a tutte le qualifiche.
                 Si conferma quindi in ogni sua parte il parere reso dallo scrivente e citato da codesto Assessorato.
       
                 In ordine al secondo quesito, nel richiamare il parere reso dallo scrivente (prot. 19067/292.99.11 in riferimento alla nota di codesto Assessorato n.18374/DIR del 22.9.99) in data 6 ottobre 99, si sottolinea, ancora una volta, che l'art. 56 del D.Leg.vo 29/93, per la parte che qui interessa - vacanze in organico - consente l'affidamento di mansioni superiori "per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti...". Rispetto alla originaria stesura che prevedeva l'attribuzione di mansioni superiori per un periodo di tre mesi e la "rotazione" e quindi l'attribuzione dell'incarico ad altri dipendenti, per altri tre mesi, la stesura definitiva della norma prevede il raddoppio della durata dell'incarico - sei mesi prorogabili a dodici - purchè entro novanta giorni dalla data di assegnazione delle mansioni superiori siano avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti, ma non è stata più riprodotta la norma relativa alla rotazione degli incaricati. Pertanto, come lo scrivente ha già avuto modo di sottolineare, qualsiasi soluzione adottata dai Consorzi in difformità al dettato normativo, anche se giustificata dalla situazione di emergenza in cui i Consorzi si trovano per carenza di personale, resta, tuttavia, una soluzione pur sempre non in linea con la norma statale.
                 L'entrata in vigore della L.r. n. 10/2000 che espressamente richiama talune norme del D.Leg.vo 29/93 e successive modifiche e integrazione, ed in particolare gli articoli 33 e 35 potrebbe fornire una soluzione ai problemi di personale consortile, ovviamente dopo l'adozione dei regolamenti prima detti.

                 In ordine al terzo quesito, l'art. 56 D.Leg.vo 29/93 comma 2, lett. -b- non prevede alcun limite temporale per l'ipotesi di attribuzione di mansioni superiori nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto e ne prevede l'attribuzione "...  per la durata dell'assenza".
                 Infine, per quanto concerne l'ultimo quesito si sottolinea che per espressa disposizione normativa, lo svolgimento di mansioni superiori "in nessun caso" può comportare avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore e, pertanto il soggetto interessato, allo stato attuale, non può vantare alcun diritto alla attribuzione della qualifica superiore.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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