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Gruppo     II                      /134/00/11

OGGETTO: Concorso pubblico per soli titoli a 65 posti, ridotti a 52, di dirigente tecnico forestale. Scorrimento graduatoria. Richiesta parere.

   
   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           DEL BILANCIO E DELLE
                                                           FINANZE
                                                                         P A L E R M O
   
                 1. Si fa riferimento alla nota di pari oggetto n. 266/Gab del 15 maggio s., pervenuto il 22 successivo, con la quale, premesso che soltanto 25 dei 39 posti a cui si riferisce il concorso indetto con D.A. 27 settembre 1994, n. 6500/1 sono stati ricoperti a seguito dell'approvazione della graduatoria definitivamente effettuata con D.A. 17 giugno 1998, n. 3566/1 e che altri 5 posti si sono resi vacanti per dimissioni dei vincitori, si pongono allo Scrivente due distinti quesiti: a) possibilità di copertura dei posti rimasti vacanti, attraverso la stessa procedura concorsuale; b) possibilità di utilizzare la graduatoria, nel termine di 2 anni decorrente dalla pubblicazione dell'ultima versione, ai fini della copertura dei "posti rimasti (rectius: resisi) vacanti dopo l'assunzione in servizio dei vincitori".
                 Su entrambi i punti codesto Assessorato esprime orientamento positivo, rilevando che "con riferimento ai posti rimasti vacanti, la procedura concorsuale non si sia ancora conclusa" e limitandosi a sottolineare, per quanto concerne le ulteriori vacanze, "la necessità di ricoprire i posti medesimi" attingendo alla stessa graduatoria, in "considerazione delle nuove incombenze legate allo sviluppo del federalismo fiscale ed all'evoluzione dei più incisivi compiti di vigilanza sulle entrate".
   
                 2. Sul primo dei due quesiti quest'Ufficio ritiene condivisibile l'orientamento di codesto Assessorato. Ed invero, il subentro dei candidati che seguono in graduatoria i vincitori rinunciatari o decaduti rientra pur sempre nella fase conclusiva del procedimento concorsuale, diversamente da quanto avviene nel caso di scorrimento della graduatoria per la copertura delle vacanze verificatesi dopo l'assunzione in servizio dei vincitori, (cfr. T.A.R. Catania, Sez. III, 22 giugno 1999, n.1199); scorrimento che costituisce una fase ulteriore e meramente eventuale rispetto alla nomina dei vincitori e che deve trovare specifica previsione in una disposizione normativa (T.A.R. Toscana, Sez. II 20 dicembre 1996, n. 782).
                 Tale disposizione, attesa l'inapplicabilità alla fattispecie della norma transitoria di cui all'art. 7, c. 2, della l.r. 30 aprile 1991, n. 11 e succ. modif., in virtù del generale rinvio alla normativa statale operato dall'art. 87 l.r. 23 marzo 1971, n. 7, "per quanto non previsto", è rinvenibile nell'art. 15, u.c., del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 che attribuisce efficacia alle graduatorie dei vincitori per 18 mesi dalla pubblicazione delle stesse - efficacia elevata a 24 mesi "e comunque fino al 31 dicembre 2000 dall'art. 20, u.c., l. 23 dicembre 1999, n. 488, "per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili".
                 Senonchè -e con questo si entra nel merito del secondo quesito- tale disposizione si riferisce espressamente ai concorsi per esami, e quindi non sembra applicabile al concorso de quo.
                 Vero è che tale limitazione non si riscontra nell'art. 20, co. 3, l. 488/1999 cit., che ha elevato a 24 mesi la validità delle graduatorie, in genere "dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni". Ma, pur non escludendosi in linea di principio l'applicabilità di tale disposizione ai concorsi per soli titoli, l'applicazione della stessa alla fattispecie sembra preclusa dalla mancata prefissione nel bando di un punteggio minimo (c.d. "soglia di idoneità") al di sotto del quale il concorrente è da ritenersi non dotato della capacità professionale sufficiente a conseguire la nomina e quindi non meritevole di assunzione neppure se gli aspiranti fossero in numero inferiore ai posti a concorso (v. C.g.a., S.c. 18 gennaio 1994, n. 273/92); in caso contrario potrebbe verificarsi l'assurda ipotesi della nomina di tutti coloro che abbiano presentato la domanda.
   
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             A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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