Repubblica Italiana
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Ufficio legislativo e legale
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Gruppo    II                          /137.11.00

OGGETTO: L.R. n. 19/1997 - Disciplina delle nomine di competenza regionale.

   
   
   
                                                           Segreteria Generale
                                                           Gruppo VII
                                                           S E D E
   
   
                 1. Ai fini della ulteriore consultazione sulla legge suindicata richiesta allo Scrivente con la nota n. 2616 del 24 maggio scorso e sollecitata con lettera n. 2821 dell'8 giugno corr. (pervenuta il 12 successivo) si premette un quadro sintetico dei nuovi quesiti riguardanti:
   1) il campo di applicazione dell'art. 5, c. 6, relativo al divieto di cumulo degli incarichi;
   2) gli stati ed i fatti ricomprensibili nella dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 4 della legge;
   2) la necessità o meno di autentica della firma apposta alla predetta dichiarazione sostitutiva.
                 Sul primo punto codesto generale Ufficio è orientato nel senso che il divieto di cumulo si applichi anche nei riguardi di candidati le cui precedenti nomine promanino "da amministrazione diversa dalla Regione, per es. Provincia, Prefettura, Comune, Ministero, Organizzazione di categoria" sia che la costituzione dell'organo competa per legge o per statuto all'amministrazione regionale sia che competa "ad un organo dello stesso ente (per es. il Direttore Generale delle Aziende ospedaliere che costituisce il Collegio dei revisori sulla scorta delle rispettive designazioni pervenute previste dall'art. 3 del D. l.vo n. 299/99)", mentre fa presente che, secondo "altri rami di amministrazione, l'applicazione del cumulo va riferita solo alla nomine e designazioni di competenza regionale".
                 Sul secondo punto, nella richiesta di parere si esprimono dubbi in ordine alla ricomprensibilità nella previsione dell'art. 1 D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, di alcuni dei requisiti il cui possesso, ai sensi dell'art. 4 l.r. n. 19/1997, è attestabile mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e coglie l'occasione per chiedere se la lettera h) del predetto articolo "può soddisfare la voce specifica dello schema tipo" predisposto da codesta Segreteria generale "di non avere riportato/ovvero riportato, condanne penali e/o di avere/ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso".
                 Sul terzo punto nella nota in riferimento si esprime l'avviso che l'autentica della firma della dichiarazione sostitutiva "ai sensi degli artt. 20 e 26 della legge n. 15/1968" sia giustificata dal carattere discrezionale della nomina, "non... legata a nessuna istanza da parte dell'interessato".
   
                 2. Sulla portata del divieto di cumulo sotto il profilo evidenziato con il primo quesito si osserva che il comma 6 dell'art. 5 l.r. 20 giugno 1997, n. 19, testualmente recita: "Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili". Quindi il campo di applicazione del divieto coincide con quello della legge; ora, il riferimento di quest'ultima alle (sole) nomine di competenza regionale non si evince soltanto dal titolo della legge . - "Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale..." - e dalla rubrica dell'articolo 1. - "Nomine e designazioni di competenza regionale", non aventi valore decisivo (rubrica legis non est lex), ma si ricava anche dalla lettera dell'art. 1, c.3, della l.r. n. 22 del 1995 sub art. 2, c. 1, l.r. 19/1997, relativo all'"elenco delle nomine e designazioni di cui al comma 1", da pubblicarsi entro il 30 settembre di ogni anno, che deve indicare, tra l'altro, "l'organo regionale competente alla nomina".
                 Ma, il riferimento della legge alle nomine promananti da organi regionali non implica di per sé l'applicabilità del divieto di cumulo alle sole nomine di competenza regionale, attesa l'eterogeneità dei concetti di competenza all'esercizio di un'attività amministrativa e di criterio da osservarsi nell'esplicazione di tale attività. In altri termini l'organo regionale competente alla nomina di uno o più componenti di un organo collegiale può teoricamente attenersi sia al criterio restrittivo della non cumulabilità della nomina con quella precedentemente conferita alla stessa persona dal medesimo o da altri organi regionali sia a quello estensivo della non cumulabilità dell'incarico anche con quello o con quelli conferiti al candidato da organi di altri enti, senza che in questo secondo caso ecceda dalla propria competenza. Ed allora i limiti del divieto di cumulo vanno ricercati altrove e cioè nell'art. 1 della l.r. 28 marzo 1995, n. 22 - a cui la l.r. n. 19 del 1997 rinvia appunto per definire il proprio campo di applicazione (art. 1) - il quale, al primo comma, testualmente dispone: "Le disposizioni del d.l. 15 luglio 1994, n. 444, si applicano... agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione nonchè degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo o vigilanza e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla nomina dei cui organi concorrono la Regione o altri dei suddetti enti pubblici... ". Pertanto, data la sopra rilevata coincidenza tra i campi di applicazione della legge 19 e del divieto di cumulo di cui all'art. 5, c. 6, è da ritenersi che quest'ultimo operi anche con riferimento alle nomine effettuate da uno di tali enti.
                 Del resto che il divieto di cumulo degli incarichi abbia una portata più ampia di quella delle nomine regionali è desumibile anche da altra norma e cioè dall'art. 9 relativo all'obbligo degli enti locali di adeguare i propri statuti alle disposizioni della stessa legge 19 "in materia di criteri per le nomine", tra i quali ovviamente rientra quello di non cumulabilità degli incarichi.
                 La riserva statutaria nei riguardi dei predetti enti territoriali trova la sua spiegazione nella "più ampia autonomia amministrativa e finanziaria" agli stessi riconosciuta dallo Statuto siciliano (art. 15, c. 2). Argomentando "a contrario sensu" dal citato art. 9 si evince la diretta applicabilità delle disposizioni della l.r. 19/1997 agli altri enti pubblici di cui all'art. 1, c. 1, l.r. 22/1995, dotati di meno ampia autonomia.
                 Quanto sopra premesso sul piano generale, con riguardo agli specifici quesiti relativi ai casi a cui si riferiscono la nota dell'Assessorato regionale dei b.c. ed a. e della p.i. 4 maggio 2000, n. 523 e la nota del Direttore regionale delle finanze 15 marzo 2000, n. 5121, allegate in copia alla richiesta di parere, si osserva:
   a) che esulano dal campo di applicazione dell'art. 5, c. 6, l.r. 19/1997, come sopra individuato, le nomine ministeriali;
   b) che per gli incarichi di revisore contabile attribuiti ai dipendenti regionali in rappresentanza della Regione, ai sensi dell'art. 67 della l.r. 27 aprile 1999, n. 10, continua ad applicarsi, in deroga al citato art. 5, c. 6, l.r. 19/1997, l'art. 9 della l.r. 11 maggio 1993, n. 15, il quale, al comma 2, testualmente recita: "I revisori dei conti ed i membri dei collegi sindacali non possono essere contemporaneamente componenti in più di due collegi nominati dallo stesso ente". Quindi non sembrano rientrare nel divieto di cumulo, per quanto riguarda il primo caso, le nomine conferite dal Ministero del Tesoro, quanto al secondo caso, quelle conferite dalla Provincia regionale di XXXX e dall'Azienda ospedaliera YYYY.
                 Passando ai quesiti relativi alla dichiarazione sostitutiva di    atto di notorietà prevista dall'art. 4 della l.r. 19/1997, sul primo punto (contenuto della dichiarazione), si ricorda che "nei rapporti con la pubblica amministrazione... tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'art. 1, comma 1, del ... regolamento" emanato con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 "e all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15". (v. art. 2 del citato regolamento).
                 Sul secondo punto si ritiene che la formula del modulo predisposto da codesto Ufficio riportata nella richiesta di parere non assolva la specifica prescrizione di cui alla lett. b) dell'art. 4, c. 1, l.r. 19/1997, relativa alla dichiarazione di insussistenza delle condizioni previste dall'art. 15, c. 1, L. 19 marzo 1990, n. 55 e succ. modif., in quanto non abbraccia le misure di prevenzione per sospetta appartenenza ad organizzazione mafiosa (lett. F). Peraltro l'espressa dichiarazione di assenza delle predette condizioni - ostative all'accesso a varie cariche pubbliche - in aggiunta a quella sull'assenza di condanne, procedimenti penali o sanzioni accessorie per reati comuni sembra rispondere ad una esigenza di particolare limpidezza in ordine a situazioni più legate alle tipiche condizioni ambientali dell'Isola.
                 Sull'ultimo punto (autentica della firma della dichiarazione) si condivide invece l'orientamento di codesta Segreteria, non aderendo alla fattispecie l'art. 3, c. 11, della l. 15 maggio 1997, n. 127, aggiunto della legge n. 191/1998 (citato nella nota dell'Assessorato regionale P.I.) che riguarda la sottoscrizione delle istanze, mentre, ai sensi dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 403/1998, l'autenticazione è assorbita dalla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva in presenza del dipendente addetto.
   
   
   
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             Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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