Repubblica Italiana
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Gruppo    IV                          /138.00.11

OGGETTO: L.r. n. 19/94, art. 6. Progettazione e direzione lavori marittimi. Genio civile opere marittime. Utilizzazione aliquota dello 0,50% per acquisto attrezzature.

   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           dei Lavori Pubblici
                                                           Gruppo IV
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota cui si risponde quest'Ufficio è chiamato ad esprimere il proprio avviso su una questione sostanzialmente analoga a quella dallo stesso esaminata nel parere prot. n. 13577/159.92.11 reso in data 29 ottobre 1992 su richiesta di codesto Assessorato.
                 In quella sede, infatti, veniva richiesta l'interpretazione dell'art. 1 della l.r. 11 aprile 1981, n. 63, nella parte in cui prevedeva l'utilizzazione dell'aliquota dello 0,25% da parte dell'Ufficio del Genio civile - opere marittime di XXXX per spese di funzionamento relative alla progettazione e direzione dei lavori marittimi finanziati dalla Regione.
                 Quest'Ufficio, facendo leva sull'interpretazione letterale che sulla ratio della norma, affermava che "l'aliquota succitata non poteva essere utilizzata per far fronte a spese generali dell'Ufficio, con la conseguenza che l'onere delle spese generali per il funzionamento dell'Ufficio, relative agli immobili ed al loro arredamento, spetta all'Amministrazione statale mentre sull'Amministrazione regionale grava esclusivamente l'onere delle spese relative all'espletamento dell'attività commessa e cioè la progettazione e la direzione delle opere marittime finanziate dalla Amministrazione regionale".
                 Codesto Assessorato, mostrando di condividere l'avviso dello Scrivente, ha contestato l'utilizzo, da parte del Genio civile OO.MM. di XXXX, della suddetta aliquota dello 0,50% per l'acquisto di attrezzature (quali P.C., monitor, stampanti, programmi per P.C., abbonamenti Internet, ecc.), chiedendo al contempo la restituzione delle somme spese mediante versamento in entrata sull'apposito capitolo di bilancio della Regione siciliana e segnalando anche - ai sensi dell'art. 54 della l.r. 7/71 - la mancata ammissione a riscontro amministrativo contabile dei rendiconti del predetto Ufficio alla Procura Generale della Corte dei Conti di Palermo.
                 Tali decisioni di non ammettere a riscontro i rendiconti relativi ai pagamenti in questione sono state contestate dall'Ing. YYYY, funzionario delegato pro-tempore dell'Ufficio del Genio civile OO.MM. di XXXX, ritenendole illegittime per eccesso di potere e violazione di legge, nonchè viziate nel merito.
                 Codesta Amministrazione ritiene non fondate le sopracitate controdeduzioni esposte dal funzionario delegato nella nota prot. n. 65 del 17 febbraio 2000, in cui viene evidenziato in primo luogo che il predetto parere dello Scrivente "si riferiva a fattispecie e rendiconti diversi, relativi ad acquisti che contestati in un primo momento venivano poi validati," e, soprattutto, si fondava su una legge diversa (la l.r. n. 63/81) e di molti anni antecedente alla l.r. 19/94, emanata successivamnte alla L. 109/94.
                 In secondo luogo l'Ing. YYYY afferma che "le spese non ammesse a rendiconto attengono ad acquisti ritenuti indispensabili e strettamente connessi con la progettazione e l'esecuzione delle opere finanziate con fondi regionali". Tale stretta connessione si desumerebbe, poi, ad avviso dello stesso funzionario, dal generico riferimento a spese di funzionamento e per rilievi ed attrezzature relative che possono gravare sullo 0,50%, contenuto nell'art. 6 della legge 19/94.
   
                 2. Sulla questione posta all'esame dello Scrivente si rileva innanzitutto - come osserva, peraltro, anche codesto Assessorato - che la vigente normativa che disciplina la "copertura delle spese di progettazione delle opere marittime e portuali", contenuta nel citato art. 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, non presenta alcun contenuto innovativo (fatta eccezione per la misura dell'aliquota che oggi è pari allo 0,50% anzicchè allo 0,25%) rispetto alla previgente norma di cui all'art. 1 della l.r. 11 aprile 1981, n. 63 (successivamente abrogata dall'art. 22 della l.r. 12/1/93, n. 10), oggetto del parere n. 13577/159.92.11 di quest'Ufficio.
                 La disposizione de qua, infatti, ribadisce quella stretta correlazione con la progettazione dell'opera che deve sussistere per quei beni acquistati utilizzando l'aliquota dello 0,50%. Dalla stessa rubrica dell'art. 6 si evince, infatti, chiaramente che l'aliquota deve essere utilizzata dall'Ufficio del Genio civile esclusivamente per la realizzazione dell'opera medesima.
                 Non sembra, invece, che acquisti di attrezzature quali P.C., monitor, stampanti, programmi per P.C., abbonamenti internet vengano effettuati e utilizzati dal predetto Ufficio al solo fine di progettare opere marittime e portuali finanziate dalla Regione.
                 Conseguentemente, nonostante la parziale diversità della fattispecie che caratterizza la questione in esame, non può che ribadirsi l'orientamento già manifestato da quest'Ufficio nel citato parere del 1992.
                 Pur non potendosi considerare, infatti, i menzionati beni (P.C., stampanti, ecc.) "arredamento" - come rileva l'Ing. YYYY - gli stessi rientrano comunque tra quelle attrezzature che consentono all'Ufficio del Genio Civile il suo regolare funzionamento, essendo certamente utilizzati per tutte o quasi le attività che rientrano nella competenza dell'Ufficio medesimo e non "esclusivamente" per la progettazione delle opere marittime finanziate dall'Amministrazione regionale.
                 Trattandosi quindi di "spese generali per il funzionamento dell'Ufficio", l'onere delle stesse non può che gravare sull'Amministrazione statale.
   
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             Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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