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Gruppo     V                        /141.00.11

OGGETTO: D.A. (Presidenza) 27 aprile 1995 - Compensi ai componenti della commissione del concorso per l'inquadramento nel S.S.N. dei medici di guardia medica e medicina dei servizi, bandito con D.A. (Sanità) 9 aprile 1998, n. 27323.

   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           SANITA'
                                                                         P A L E R M O
   
                 1. Ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del D.P.C.M. 12 dicembre 1997, n. 502, ai componenti della commissione in oggetto spettano i compensi stabiliti "dalle norme regionali vigenti in materia di pubblici concorsi"; vale a dire, come l'Ufficio ha avuto modo di chiarire nel parere 8 febbraio 2000, n. 195.99.11 reso a codesto Assessorato, quelli previsti dall'art. 1 del D.A. (Presidenza) 27 aprile 1995.
                 Con la lettera in riferimento viene in sostanza chiesto come tale decreto assessoriale -in quale non disciplinerebbe l'ipotesi qui ricorrente (concorso "per titoli e colloquio")- possa applicarsi alla fattispecie.              
                 
                 2. L'art. 1 del citato D.A. 27 aprile 1995 così recita:
                 "A decorrere dal 1° gennaio 1995, il compenso da corrispondere ai componenti le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'Amministrazione regionale, pari a quello dell'anno 1994, è stabilito in lire 50.800 per ogni seduta, integrato da lire 5.400 per ogni prova scritta o prova pratica esaminata e per ogni candidato che abbia sostenuto la prova orale.
                 Nei concorsi per soli titoli il compenso integrativo è determinato in lire 9.800 per ogni concorrente ammesso a concorso".
                 Ora, è vero che la riferita disposizione apparentemente non contempla il concorso "per titoli e colloquio" che qui interessa; ma a un più attento esame essa -menzionando separatamente sia le prove (scritte, pratiche e orali) che caratterizzano i concorsi per esami, sia le selezioni "per soli titoli"- si appalesa per ciò stesso concretamente applicabile anche al concorso di cui trattasi nella fattispecie.
                 Partendo in sostanza dal presupposto che la norma in esame dia più risalto alle varie ipotesi di prove ricorrenti nei pubblici concorsi che non alle comuni denominazioni dei concorsi stessi, e che il "colloquio" sia legittimamente assimilabile ad una "prova orale", i compensi spettanti alla commissione de qua possono così individuarsi:
   - lire 50.800 per ogni seduta;
   - lire 5.400 per ogni colloquio;
   - lire 9.800 per l'esame dei titoli di ogni concorrente ammesso a concorso.
                 Ciò ovviamente salvi i limiti fissati dal primo comma dell'art. 2 dello stesso D.A. 27 aprile 1995.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
   
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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