Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo XIV 148.2000.11

OGGETTO: Obbligazioni e contratti.- Mutui agevolati.- Rinegoziazione.- Artt. 2 l.r.23/1999 e 8 l.r.8/2000.



ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Direzione interventi strutturali
(Rif. nota n. 672/Gr. 9 del 6.6.2000)
P A L E R M O


1.- Con la nota emarginata, premesso che l'art. 2 della l.r. 28 settembre 1999, n. 22, ha previsto la rinegoziazione dei mutui agrari concessi ai sensi della l.r. 25 marzo 1986, n. 13, e delle altre leggi regionali che prevedono il concorso pubblico nel pagamento degli interessi su operazioni di credito agrario, e che l'art. 8 della l.r. 17 marzo 2000, n. 8, ha disposto che "le amministrazioni regionali procedono alla rinegoziazione dei mutui per i quali è stato concesso il contributo regionale sugli interessi, con le modalità di cui all'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e relative disposizioni attuative", e considerato che con decreto 24 marzo 2000, n. 110 è stato adottato il regolamento di attuazione del richiamato art. 29 della legge 133/1999, si chiede l'avviso dell'Ufficio - rappresentando, per le vie brevi, l'urgenza della relativa acquisizione - circa la possibilità di attuare quanto disposto dal citato art. 8 della l.r. 8/2000 anche in relazione alla prevista rinegoziazione dei mutui agrari.

2.- Il testuale dettato, sopra riportato, dell'art. 8 della l.r. 17 marzo 2000, n. 8, non agevola l'interprete nell'identificazione della portata normativa della disposizione in esame.
Ed invero ben potrebbe in astratto ritenersi che l'intenzione del legislatore regionale, quale risulta oggettivata dal testo di legge, fosse quella di porre in essere una disposizione di carattere generale destinata a trovare applicazione per tutte le operazioni finanziarie - afferenti, dunque, qualunque materia o settore di intervento - in ordine alle quali sia stato disposto il concorso regionale sugli interessi; ragione e finalità della norma resterebbero identificati nelle positive refluenze sull'erario regionale - fondamentale obiettivo da perseguire in attuazione del principio di contenimento della spesa pubblica - e nella più generale necessità di adeguamento dei tassi a suo tempo convenuti, i quali, tenuto conto dell'andamento dei mercati dei capitali che ha determinato una sensibile riduzione degli interessi, risultano sostanzialmente superiori a quelli medi oggi rilevati. E dunque la disposizione in esame ben potrebbe teoricamente estendersi a tutte le fattispecie in cui l'operazione di rinegoziazione potrebbe ricondurre il tasso dei mutui agevolati in essere ai valori odierni, quali risultano determinati dalla competente autorità creditizia per operazioni della stessa natura.

E', però, da considerare che il richiamato art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, appare avere esclusivo riguardo ad operazioni relative a mutui edilizi agevolati. Ed invero, tutte le disposizioni cui il comma 1 di detto articolo si riferisce - ed in ordine alle cui conseguenti operazioni è stata prevista la possibilità, per gli enti concedenti e per le persone fisiche e giuridiche destinatarie dei contributi agevolati, di chiedere ai relativi istituti di credito la rinegoziazione dei mutui stipulati - riguardano il settore edilizio; a conferma poi della delimitazione del settore di intervento, il secondo comma della stessa disposizione, nel prevedere la possibile applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo in questione da parte delle regioni e delle province autonome, testualmente dispone in ordine "ai mutui per l'edilizia residenziale pubblica di cui alle leggi di agevolazione emanate dalle stesse", ed il successivo terzo comma, nello statuire che le relative disposizioni di attuazione vengano emanate con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, chiaramente individua le anzidette autorità in relazione alle competenze alle stesse ascritte, che per il Ministro dei lavori pubblici non possono che essere correlate al settore edilizio cui l'intervento appare, dunque in via esclusiva, riservato.
Il Regolamento di attuazione dell'art. 29 della legge 133/1999, emanato con decreto 24 marzo 2000, n. 110, - ed il cui stesso titolo ha peraltro univoco riferimento alla rinegoziazione "dei mutui edilizi agevolati" - detta peraltro talune norme che possono trovare applicazione soltanto nel settore edilizio. In particolare, infatti, si ha riguardo (cfr. artt. 6 e 7) ad un "limite massimo di reddito" ed a "requisiti soggettivi"; fattispecie che, dalle relative norme sostanziali, vengono previste con esclusivo riferimento all'accesso a mutui agevolati per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, il riattamento o per l'assegnazione di abitazioni.

Alla luce delle considerazioni svolte, considerato quindi l'ambito di operatività del citato art. 29, della legge 133/1999 e delle relative disposizioni attuative, che vincola oggettivamente l'applicazione della disposta rinegoziazione alle sole ipotesi direttamente riguardate, si ritiene che per la rinegoziazione dei mutui agrari non possa che procedersi nei limiti e con le modalità di cui alla l.r 28 settembre 1999, n. 22, e non possa di converso applicarsi quanto disposto dalla normativa statale avente riguardo a diverso e specifico settore.

3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.




Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane