Repubblica Italiana
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Gruppo IV                          /156.00.11

OGGETTO: Istanza di acquisto di alloggio popolare sito in XXXX da parte di detenuto in attesa di giudizio.

   
   
   
                                                           PRESIDENZA DELLA REGIONE
                                                           Direzione del Personale
                                                           e SS.GG.
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota cui si risponde si chiede di conoscere l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine alla possibilitā di acquistare, da parte di un detenuto in attesa di giudizio, imputato ex art. 416 bis c.p., l'alloggio popolare assegnato in locazione allo stesso ed al suo nucleo familiare.
                 Rappresenta in particolare codesta Amministrazione che l'alloggio di cui sopra fa parte di un compendio edilizio di n. 114 alloggi, assunto nella consistenza del patrimonio regionale e posto in vendita con disposizione assessoriale n. 2943 del 30/3/99.
                 Viene altresė fatto presente che, alla data del 7/9/99, l'alloggio risulta abitato dalla famiglia dell'assegnatario in questione ed i relativi canoni di locazione regolarmente pagati.
   
                 2. Con riferimento al quesito sottoposto allo scrivente va preliminarmente affermato che, ai sensi tanto della legislazione statale (D.P.R. 1035/1972, l. n. 560/1933) che di quella regionale (ll.rr. nn. 43/1994, 25/93 (art. 139), 10/99 (art. 22), non č previsto, fra i requisiti da possedere per accedere ai benefici di legge, anche l'assenza di procedimenti penali o di sottoposizione a misure di prevenzione (cfr. peraltro sul punto la Circolare dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici 18 febbraio 1994, n. 458 (Paragrafo 4).
                 Talora tale espressa menzione puō ritrovarsi nei bandi di gara, ma, nella fattispecie, l'Amministrazione richiedente non ha fatto richiamo alcuno nč al bando per l'assegnazione dell'alloggio nč, conseguentemente, ad una valutazione in tal senso dei requisiti, a suo tempo posseduti dall'assegnatario.
                 Avendosi riguardo al reato imputato va poi osservato che l'art. 10 della l. n. 575 del 31 maggio 1965 e succ. modif. ed integr. prevede che: "Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunitā europee, per lo svolgimento delle attivitā imprenditoriali".
                 Nella fattispecie non v'č alcun cenno, nella documentazione prodotta, ad applicazione di misure di prevenzione nč puō, in relazione al sopracitato art. 10, affermarsi che l'acquisto di un alloggio popolare che soddisfi esigenze abitative proprie e del proprio nucleo familiare possa rientrare nello svolgimento di attivitā imprenditoriale.
                 Il Ministero dell'Interno, con circolare 559/Leg/240.517.8, applicativa del DPR 252/98, chiarisce al paragrafo 7 l'ambito oggettivo dell'obbligo di acquisire la certificazione antimafia da parte delle Amministrazioni ed afferma "Rimangono parimenti escluse le erogazioni o altre agevolazioni economiche che non attengono allo svolgimento di attivitā imprenditoriali, ma a esigenze economico-sociali personali o al perseguimento di interessi patrimoniali non imprenditoriali".
                 Conseguentemente, ferma restando la condizione di detenuto, sottoposto a misura cautelare in attesa di giudizio, non sembra possa impedirsi a quest'ultimo l'acquisto di un alloggio popolare da destinare ad abitazione del proprio nucleo familiare.
                 Per la stipula del relativo atto l'interessato potrā avvalersi di procura rilasciata al coniuge nelle forme previste per il contratto che quest'ultimo deve concludere (art. 1392 cod. civ.).
   
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                 Si ricorda che in conformitā alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrā essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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