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Gruppo XV 164.00.11

OGGETTO: Opere pubbliche. Art. 6 l.r. 35/1978 e succ. modifiche. Conferenza di servizi. Normativa applicabile.





ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

PALERMO




1. Con nota n. 2198/Gr. I Dir del 7 giugno 2000, pervenuta il successivo 23 giugno, codesto Assessorato ha trasmesso allo Scrivente la richiesta di parere formulata dall'Ufficio del genio civile di XXXX n. 34493 del 12 maggio 2000 relativa alla problematica in oggetto.

In particolare l'Ufficio del genio civile, premesso che a termini dell'art. 3 della l.r. 21/1998 per l'approvazione di progetti di opere pubbliche d'importo superiore a 20 milioni di E.C.U., si procede in conferenza di servizi, rileva che mentre l'art. 15 della l.r. 10/1991 (come modificato dall'art. 34 della l.r. 10/1993) esclude che la mancata partecipazione o il silenzio di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini possa determinare l'assenso alle determinazioni assunte in conferenza, la successiva l.r. 23/1998 ha reso applicabile nell'ordinamento regionale la disciplina della conferenza di servizi dettata dall'art. 14 della legge 241/1990 e successive modifiche, tra cui quelle recate dalla legge n. 127/1997 che ha configurato l'approvazione per silenzio-assenso in ogni caso.
Pertanto l'Ufficio in parola chiede un parere sulla corretta applicazione in tale caso dell'istituto del silenzio-assenso.

Chiede, inoltre, il predetto Ufficio se, in presenza di motivato dissenso da parte di Amministrazioni preposte a tutela di vincoli si possa pervenire alla determinazione conclusiva con provvedimento del Presidente della Regione, su delibera della Giunta regionale e se, in tal caso, l'iniziativa debba promanare dall'Ufficio del Genio civile o dall'ente proponente.

Chiede, infine, il menzionato Ufficio se la mancata partecipazione ai lavori della conferenza di servizi dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo o il silenzio serbato dalla stessa dopo la notifica delle determinazioni assunte possa configurarsi come un particolare tipo di "dissenso" che determini la necessità di far assumere le determinazioni al Presidente della Regione, su delibera di Giunta.

Codesto Assessorato sui predetti quesiti non ha formulato alcuna osservazione né ha espresso il proprio orientamento in merito.


2. Sui quesiti suesposti si osserva quanto segue.

L'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, sostituisce l'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, il cui terzo comma, nella versione novata, prevede che per le opere d'importo superiore a 20 milioni di E.C.U. l'approvazione dei progetti si attui con le modalità di cui al titolo IV della l.r. 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, in materia di conferenza di servizi, individuando, a tal fine, nell'Ufficio del genio civile l'amministrazione procedente.

Il predetto titolo IV della predetta legge regionale 10/1991 nel disciplinare, all'art. 15, lo svolgimento della conferenza di servizi, prevedeva, tra l'altro, che le amministrazioni interessate dovessero esprimere il proprio motivato dissenso alle determinazioni adottate in conferenza nei tempi e con le modalità ivi previsti; in difetto il silenzio veniva considerato quale assenso, tranne che per le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.

Le ricordate previsioni della l.r. 10/1991 ricalcavano le analoghe disposizioni dell'originario testo dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che escludeva la possibilità di attribuire il valore di assenso al silenzio serbato dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

Successivamente il legislatore statale, con legge 15 maggio 1997, n. 127, ha diversamente disposto in ordine alla formazione delle determinazioni assunte in conferenza di servizi, modificando il capo IV (art. 14 e seguenti) della legge 241/1990, attribuendo - tra l'altro- il valore di assenso anche al silenzio serbato dalle amministrazioni interessate preposte alla tutela dei sopra citati valori, con l'eliminazione delle precedenti eccezioni previste per tali amministrazioni.

La Regione siciliana, con l'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, ha adeguato il proprio ordinamento in materia di conferenza di servizi dichiarando applicabili le disposizioni in materia recate dalla l. 241/1990 e successive modifiche (richiamando espressamente anche le modifiche introdotte dalla l. 127/1997).

Di conseguenza oggi non sembra dubitabile che, in via generale, nell'ordinamento regionale la conferenza di servizi resta disciplinata dalla l. 241/1990 come successivamente integrata e modificata.

Pertanto, anche per le amministrazioni preposte alla tutela dei valori più volte richiamati, la mancata comunicazione di un motivato dissenso nei termini previsti dall'art. 14 della l. 241/1991, si deve considerare come assenso alle determinazioni della conferenza di servizi.

Né è possibile, come adombra l'Ufficio del genio civile che ha sollevato le questioni, qualificare i comportamenti omissivi delle predette amministrazioni (mancata partecipazione ai lavori della conferenza di servizi o silenzio serbato dopo la notifica delle determinazioni assunte in conferenza) come "particolare tipo di dissenso", onde promuovere il procedimento di conclusione definitiva previsto dall'attuale quarto comma dell'art. 14 della l. 241/1990, sia in quanto il legislatore ha qualificato in maniera diametralmente opposta -quale assenso- i predetti comportamenti, sia in quanto il dissenso che determina la particolare procedura del 4° comma dell' art. 14 della l. 241/1990 dev'essere motivato: e tale non può considerarsi di certo un mero comportamento.

Per quanto riguarda, ancora, lo svolgimento del procedimento di approvazione di cui all'art. 14, quarto comma, della l. 241/1990, nel caso di motivato dissenso espresso da una delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della salute dei cittadini, nell'ordinamento della Regione siciliana le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Consiglio dei Ministri vanno esercitate dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale.

Quanto, infine, all'individuazione del soggetto che deve, in tali casi, avanzare la richiesta, non vi è margine per porre in dubbio che, nel caso prospettato -relativo all'applicazione del terzo comma dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 e successive modifiche- il potere d'iniziativa, attribuito dal quarto comma dell'art. 14 della l. 241/1990 all'"amministrazione procedente" spetti all'Ufficio del genio civile competente che il terzo comma dell'art. 6 della l. r. 35/1978 individua quale "Amministrazione procedente".

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.







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