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Gruppo    II                            /166.2000.11

OGGETTO: Incarico di esperto conferito dal Sindaco di XXXX al Soprintendente ai b.c. e a. di YYYY. Compatibilità. Quesito.

   
   
                                                             Assessorato regionale
                                                             dei beni culturali
                                                             ed ambientali e della p.i.
                                                           P A L E R M O

   
   1.            Con nota n.12484 del 22 giugno s. viene chiesto il parere dello Scrivente su una divergenza di punti di vista verificatasi tra l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la p.i. ed il Direttore regionale ai b.c. ed a. ed e. p. sulla legittimità dell'autorizzazione da parte di quest'ultimo al Soprintendente ai b.c. e a. di YYYY ad assumere l'incarico di esperto ex art.14 l.r. n.7/1992 e succ. modif. conferitogli dal sindaco di XXXX.
                 Le contrapposte posizioni desumibili dalla nota del gruppo III/b.c. 3 maggio 2000, n.9085, e dalla nota assessoriale 25 maggio 2000 n.1584 (nonchè dalla precedente n.519 del 26 maggio 2000) sono imperniate, rispettivamente, sui seguenti argomenti:
   A-1) l'incarico de quo trova la sua fonte nell'art.14 della l.r. n.7 del 1992 e succ. modif. e quindi non ricade nel generale divieto sancito dall'art. 1, c. 60, della legge n.662 del 1996 (che peraltro prevede la formazione del silenzio assenso sulla domanda del dipendente di autorizzazione all'espletamento dell'incarico esterno);
   A-2) gli incarichi di esperto a tempo determinato di cui all'art.14 l.r. n.7/1992 non costituiscono rapporto di pubblico impiego;
   A-3) l'attività dell'Ufficio di appartenenza dell'incaricato non interferisce con la natura dell'incarico, essendo territorialmente circoscritta, ai sensi dell'art.16, c.6, l.r. n.80 del 1977, alla provincia di YYYY;
   A-4) l'incarico, secondo quanto specificato nella relativa autorizzazione, deve essere svolto in orari diversi da quelli dell'ufficio, con ricorso al congedo ordinario per le naturali assenze;
   A-5) il Soprintendente di YYYY è già stato autorizzato "ad assumere l'incarico, in corso, di docente universitario di Restauro dei Beni Culturali";
   * * * * *

B-1) "in linea di principio lo svolgimento di attività professionale, al di fuori del rapporto di pubblico impiego, costituisce sempre un'eccezione al periodo di esclusività";
   B-2) in particolare l'art.36 l.r. n.116 del 1980 statuisce l'incompatibilità dell'incarico di Soprintendente con ogni altra attività stabile presso enti pubblici e privati compreso l'incarico per l'insegnamento universitario;
   B-3) "la circostanza che l'attività della Soprintendenza BB.CC.AA. di YYYY, cui è preposto" il funzionario incaricato "essendo limitata all'ambito provinciale, non può interferire con quella di consulente dallo stesso svolta presso il Comune di XXXX" non è decisiva, dato "che il conflitto di interessi (su cui si fa leva principalmente nella predetta nota assessoriale 16 febbraio 2000, n.519, per eccitare il potere di "annullamento in autotutela" del Direttore regionale, n.d.r.) si pone nei confronti delle attribuzioni dell'Amministrazione Regionale dei BB.CC.AA., di cui l'interessato è dirigente tecnico superiore e da cui dipende".
       
   2.            La nomina di un dipendente regionale come esperto del sindaco di un comune non dà luogo in genere a problemi di incompatibilità nè in relazione allo stato giuridico, trattandosi di incarico temporaneo espletabile al di fuori dell'orario di servizio dell'impiegato, nè sotto il riflesso del conflitto di interessi. Quest'ultima situazione, infatti, ai sensi dell'art.3, co. 2, della l.r. 28 marzo 1995, n.22, sub art.5 l.r. 20 giugno 1997, n.19, si pone nei riguardi della persona fisica e non (contrariamente a quanto sostenuto nella nota assessoriale n.1584 del 25 maggio 2000) nei confronti del ramo di amministrazione di appartenenza del soggetto interessato e "con riferimento agli incarichi stessi".
                 Per cui il diverso ambito provinciale, rispettivamente, dell'Ufficio periferico regionale (Soprintendenza di YYYY) a cui è preposto l'interessato e dell'ente pubblico (comune di XXXX) presso il quale viene svolto l'incarico, entrambi dotati di competenza territoriale, esclude la configurabilità di un siffatto conflitto.
                 Senonchè nel caso in esame assume non trascurabile rilievo la norma speciale costituita dall'art.36 della l.r. 7 novembre 1980, n.116, prevalente, per quanto attiene alla fattispecie sull'art.1, co. 60, della l. n.662 del 1996, che considera incompatibile l'incarico di Soprintendente "con l'esercizio di ogni altra attività stabile presso enti pubblici e privati compreso l'incarico per l'insegnamento universitario". Quest'ultima specificazione fornisce la misura del concetto di stabilità fatto proprio dal legislatore regionale consentendo all'interprete di applicarlo all'incarico di esperto, che ha durata annuale, con possibilità di rinnovo, al pari di quello universitario (anche se, con riguardo a quest'ultimo incarico, pure ricoperto dall'interessato e tuttora "in corso", come riferito nella nota del gruppo III/b.c. n. 9085 del 3 maggio 2000, nella richiesta di parere non viene sollevato alcun problema).
                 La norma speciale dianzi citata, il cui rigore non sembra temperabile in linea interpretativa, trova la sua ratio nella particolare natura della funzione di soprintendente ai beni culturali ed ambientali - di elevatissimo grado di discrezionalità (tecnica) - non connessa ad una qualifica, ma (a sua volta) ad un incarico di durata quinquennale, rinnovabile (cfr. art.19 l.r. n.116/1980) il cui espletamento richiede una totale dedizione delle energie intellettuali di chi lo ricopre.
                 Sembra quindi sussistere nel provvedimento con cui è stata autorizzata l'accettazione dell'incarico di esperto da parte del Soprintendente di YYYY il vizio di violazione di legge rilevato con la nota assessoriale 25 maggio 2000, n.519, da solo non sufficiente tuttavia a giustificare l'annullamento d'ufficio dell'atto.
                 Com'è noto invero un siffatto provvedimento di autotutela non può mirare al mero ripristino della legalità, ma quando l'atto da annullare (come l'autorizzazione di cui trattasi, risalente al 1998) non sia stato emesso poco tempo prima, richiede anche una comparazione tra l'interesse pubblico all'eliminazione dell'atto e quello privato del suo destinatario alla conservazione dello stesso (tra le tante, C.S., Sez. VI 27 maggio 1998, n.832; Sez. IV, 4 ottobre 1999, n.1517); comparazione sulla quale potrebbe influire la circostanza che l'incarico in discorso dovrà comunque essere abbandonato tra non molto dall'interessato a norma dell'art.12 della l.r. 15 maggio 2000, n.10 (richiamato nell'ultima parte della richiesta di parere) che non consente ai dirigenti cui è stata assegnata la direzione di strutture di qualsiasi dimensione il mantenimento di incarichi esterni.
                 Si tratta comunque di una valutazione di carattere eminentemente discrezionale rimessa all'apprezzamento di codesta Amministrazione.
   
   * * *


                 Ai sensi dell'art.15, co. 2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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