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Gruppo IV                          /167.00.11

OGGETTO: I.A.C.P. di XXXX. Consiglio di Amministrazione - Deliberazioni - Pareri funzionari responsabili. Quesito.

   
   
   
                                   Assessorato regionale
                                   dei Lavori pubblici
                                   P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota cui si risponde codesta Amministrazione chiede allo Scrivente di esprimere il proprio parere sulla richiesta formulata dal Comm. C..., nella qualità di componente del Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. di XXXX, circa la possibilità per quest'ultimo di adottare le deliberazioni senza i relativi pareri dei funzionari responsabili ovvero circa l'obbligatoria acquisizione dei pareri medesimi in applicazione - come si legge nella nota del Comm. C... del 25 novembre 1999 - dell'art. 53, comam 1 della L. 8/6/90, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 11/12/91, n. 48.
   
                 2. Il quesito posto, in realtà, non dà luogo a problemi interpretativi della normativa richiamata poichè, com'è noto e come più volte ribadito da quest'Ufficio (cfr. pareri prot. n. 4756/78.83.11 dell'1 giugno 1983, n. 2281/186.85.11 del 5 marzo 1987), gli II.AA.CC.PP. dell'Isola sono enti pubblici non economici regionali, sono cioè enti strumentali per il conseguimento di fini relativi all'edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata propri della Regione e, come tali, sono sottoposti alla "vigilanza e tutela" del competente Assessorato regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 683/1977.
                 Le norme di cui al predetto D.P.R. n. 683/77 demandano alla Regione le "attribuzioni delle Amministrazioni dello Stato nelle materie attinenti all'edilizia economica e popolare e comunque sovvenzionata" (art. 4), con correlativa attribuzione delle "funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, svolte dagli organi centrali o periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni operanti esclusivamente in Sicilia" (art. 5).
                 Per effetto di tali disposizioni, risulta evidente il carattere di fondo di enti regionali degli II.AA.CC.PP., cioè di enti strumentali per il conseguimento di fini propri della Regione (cfr. Cons. Stato, VI, 23 marzo 1979, n. 196, in Cons. Stato, 1979, I, p. 418), stante la posizione di ausiliarietà dell'ente rispetto alla Regione, in quanto volto al conseguimento di finalità a questa direttamente imputabili.
                 Chiarita, dunque, la natura giuridica degli II.AA.CC.PP., risulta evidente che gli stessi non possono in alcun modo farsi rientrare nella disciplina di cui all'art. 53, co. 1 della L. 142/90 (recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della l.r. 11/11/91, n. 48), relativa all'ordinamento degli enti locali.
                 In particolare l'art. 53 è rubricato "Responsabilità del Segretario" e attiene alle proposte di deliberazione sottoposte alla giunta ed al consiglio, in ordine alle quali deve essere richiesto il parere del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria per quanto attiene alla sola regolarità tecnica e contabile, nonchè del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità.
                 Data la specificità della normativa richiamata non sembra ravvisabile alcun criterio in forza del quale la stessa possa estendersi anche agli II.AA.CC.PP. della Sicilia.
                 Ciò non esclude, tuttavia, che gli Istituti - nell'esercizio del loro potere di autoregolamentazione - possano aver previsto, o potranno prevedere in seguito, la sottoposizione delle proposte di deliberazione del Consiglio di amministrazione alla valutazione di taluni soggetti rivestenti una particolare qualifica all'interno dell'Istituto medesimo.
                 E' appena il caso di ricordare al riguardo che, in base alla normativa in atto vigente (caratterizzata, cioè, dalla mancanza di un organico intervento del legislatore regionale), gli atti degli II.AA.CC.PP. continuano a non essere soggetti a controllo istituzionale, sia esso preventivo o successivo, dell'Amministrazione regionale.
                 Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   
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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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