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Gruppo     III                      /169/00/11

OGGETTO: Deposito e distribuzione carburanti. - Disciplina sanzionatoria.

   
   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           INDUSTRIA
                                                             PALERMO
   
                 1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato, facendo seguito ad una precedente richiesta di parere riscontrata dallo scrivente con nota prot. 4795/13/2000/11 del 16/3/2000, pone, a completamento della disamina della medesima materia, degli ulteriori quesiti, al fine di un'esatta individuazione delle fattispecie sanzionabili in materia di deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti.
   
                 2. In merito alla prima problematica inerente la disciplina sanzionatoria da applicare in ipotesi di chiusura degli impianti di deposito e distribuzione carburanti, in assenza della richiesta autorizzazione, si ritiene, in primo luogo che tale fattispecie trovi una sua puntuale disciplina, oltre che nell'art. 10, lett. e) del D.P.R. 1269/71 -ove viene genericamente fissato l'obbligo del concessionario ad assicurare continuità e regolarità del servizio indipendentemente da ogni considerazione sulla durata dell'interruzione- nell'art. 26 del medesimo D.P.R. per il quale i concessionari di impianti non possono sospendere l'esercizio degli stessi senza l'autorizzazione dell'autorità concedente. Ciò premesso, circa l'esatta individuazione del trattamento sanzionatorio "de quo" è evidente che potrà senz'altro scattare l'applicazione di un provvedimento di decadenza dall'autorizzazione, provvedimento che, peraltro, non opera "ope legis" in seguito al fatto obiettivo dell'infrazione, ma che è l'effetto di una determinazione costitutiva di natura sanzionatoria e che presuppone sia l'accertamento dell'esistenza del fatto e della sua imputabilità all'interessato, sia di una valutazione discrezionale della gravità della violazione riscontrata in relazione all'interesse pubblico allo svolgimento continuo e regolare dell'attività di distribuzione (v. Cons. Stato, sez. V, sent. 62/73). Inoltre considerato che la disciplina sanzionatoria nella materia "de qua" risulta, come già sostenuto nel precedente parere n. 12/2000 reso dallo scrivente sul medesimo argomento, dal combinato disposto delle normative di cui al R.D.L. 1741/33 e dell'art. 10 del D.L. 745/70, deve ritenersi altresì applicabile una sanzione amministrativa di cui all'art. 21 del citato R.D.L. 1741/33 la quale opera indipendentemente dagli altri provvedimenti amministrativi previsti.
   
                 3. In merito al secondo quesito inerente la sussistenza o meno di un obbligo di denuncia penale qualora l'Amministrazione accerti l'esercizio di attività imprenditoriale nel lasso di tempo intercorrente tra la scadenza della prima concessione e l'emissione del provvedimento di rinnovo, si osserva, preliminarmente, che il termine di sei mesi di cui al D.A. 1231/97 ha lo scopo di fornire all'Amministrazione il tempo reputato necessario per il completo espletamento delle procedure, peraltro complesse, prodromiche all'emissione del citato provvedimento prima della scadenza della concessione di cui si chiede il rinnovo, dunque, sebbene manchi nella normativa in esame una disposizione che lo sancisca esplicitamente, il termine deve sostanzialmente considerarsi perentorio. D'altra parte si osserva ancora come manchi anche una disposizione che ponga precisi limiti temporali all'attività istruttoria dell'Amministrazione. Considerato quanto precede si ritiene che nell'ipotesi in cui l'istanza di rinnovo sia stata tempestivamente proposta, e qualora l'Amministrazione ritardi nel pronunciarsi sul rinnovo della concessione anche oltre la scadenza della stessa, non sussiste alcun obbligo per il concessionario di sospendere l'attività dell'impianto in attesa dell'emissione del provvedimento, a meno che non sia l'Amministrazione stessa ad intimarne la sospensione; parimenti non sembrano sussistere nella fattispecie i presupposti di un obbligo penale di denuncia da aprte dell'Amministrazione per abusivo esercizio di depositi ed impianti. Diversamente, sembra porsi la questione nell'ipotesi in cui il concessionario abbia negligentemente presentato in ritardo l'istanza di rinnovo, con ciò ponendo l'amministrazione nell'impossibilità di completare in tempo le relative procedure: in questo caso qualora tale concessionario negligente alla scadenza della concessione non abbia sospeso l'attività dell'impianto e qualora l'Amministrazione deliberi di non prendere in considerazione l'istanza di rinnovo in quanto presentate fuori termine o, pur esaminandola, la respinga, si configura, a parere dello scrivente un obbligo a carico dell'Amministrazione, oltre che di intimare l'immediata sospensione dell'attività, della denuncia penale per esercizio abusivo.
   
                 4. In merito al terzo quesito concernente la sanzione da irrogare a seguito di possesso di carburanti in quantità superiori a quelli autorizzati, si evidenzia che, trattandosi nella fattispecie di infrazione ad un obbligo proveniente dal decreto di concessione, qualora la gravità della irregolarità sia tale da crearne i presupposti, potrà anche emanarsi un provvedimento di decadenza.
                 Riguardo, poi, l'esatta commisurazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 21 R.D.L. 741/33, sembra allo scrivente che per l'elevazione dell'importo debba tenersi conto oltre che dell'art. 3, l. 603/6, dell'art. 114, primo comma, della l. 689/81 in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge. Di contro, poichè dalla formulazione della richiesta di parere in esame non sembrano emergere elementi che si riferiscono a violazioni di natura finanziaria m, piuttosto, a disposizioni contenute nel decreto di concessione, non si ritengono applicabili nella fattispecie le rivalutazioni di cui all'art. 8, comma 1 D.L. 392/89 e art. 39 l. 689/81, facendo tali normative riferimento esclusivamente ad infrazioni di natura finanziaria e tributaria. E' ovvio che se oltre alla violazione di obblighi derivanti dal decreto di concessione venissero contestate anche violazioni di natura finanziaria le rivalutazioni in argomento andrebbero applicate.
   
                 5. Infine in merito all'ultimo quesito inerente la predisposizione di uno schema di disegno di legge regionale in materia di razionalizzazione e distribuzione dei carburanti, considerata la competenza esclusiva di cui gode la Regione siciliana in materia, potranno senz'altro essere previste nuove ed autonome fattispecie sanzionabili amministrativamente.
   

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