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Gruppo II                          /171.00.11

OGGETTO: Riserva nei pubblici concorsi ex L. 68/99.

   
   
   
                                                           Assessorato regionale dei
                                                           beni culturali ed ambientali
                                                           e della p.i.
                                                           P A L E R M O
   
                                         e, p.c.    Direzione regionale del
                                                           personale e dei servizi
                                                           generali
                                                           S E D E
   
   
                 1.- Con la suindicata nota codesto Assessorato sottopone allo Scrivente la questione in oggetto indicata, con specifico riferimento ai concorsi banditi in data 14/4/99 (recte: 14/4/2000), chiedendo in particolare se e in che modo vada applicata la riserva di cui all'art. 16 della l. 12 marzo 1999, n. 68 ed in caso affermativo quale sia la percentuale applicabile alle diverse categorie.
   
                 2.- La legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", che vige ormai nella sua totalità dal 18 gennaio 2000, ha radicalmente innovato il sistema del collocamento obbligatorio.
                 Oltre ad ampliare l'ambito dei datori di lavoro tenuti ad applicarla, la riforma tende ad una disciplina uniforme sia per i datori di lavoro privati che per quelli pubblici.
                 Ovviamente tale processo di unificazione opera nei limiti in cui è conciliabile con i principi propri del pubblico impiego.
                 Così, infatti, in conformità a quanto previsto dall'art. 36 del d.l.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e succ. mod. e integr. (richiamato dall'art. 23 L.r. 15 maggio 2000, n. 10), le p.a. assumono anche i disabili mediante procedure selettive concorsuali o mediante l'avviamento a selezione a seconda che sia richiesto o meno un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, ferma restando altresì l'assunzione per chiamata diretta nominativa prevista per particolari soggetti dal comma 2 del citato art. 36.
                 Inoltre, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 7, c. 2, L. 68/99 e art. 42 d.l.vo 29/93 possono stipularsi convenzioni tra le amministrazioni pubbliche e gli uffici competenti, aventi ad oggetto programmi volti al raggiungimento degli obiettivi occupazionali obbligatori, permettendo una più mirata e flessibile occupazione del disabile.
                 Per quanto attiene alle specifiche problematiche che codesto Assessorato si trova a dover affrontare nell'espletamento dei concorsi banditi nell'aprile scorso, va innanzitutto evidenziato come non sembrino esservi dubbi circa l'applicabilità in astratto della riserva di posti in favore dei disabili nonchè dei soggetti di cui all'art. 18, c. 2, della L. 68/99 (orfani, vedove e profughi) anche per i posti di dirigente tecnico non trattandosi di posizioni dirigenziali da attribuire con la procedura concorsuale stabilita dall'art. 28 del d.l.vo 29 del 1993.
                 I soggetti destinatari della legge 68 per le assunzioni da farsi previa procedura selettiva hanno diritto alla riserva fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso, riserva che concorrendo con altre andrà comunque ridotta proporzionalmente secondo le regole generali vigenti in ambito concorsuale. Tuttavia, poichè la riserva dei posti opera nei limiti della complessiva quota d'obbligo, bisognerà verificare, al momento in cui dovrà procedersi alle assunzioni, se la percentuale d'obbligo sia o meno stata integralmente soddisfatta, applicando nel far ciò i criteri di computo della quota di riserva stabiliti dalla legge e dal regolamento di esecuzione che, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto scorso, sarà sicuramente vigente quando dovrà procedersi a tale adempimento. Potrebbe infatti anche succedere che l'obbligo dell'Amministrazione regionale risulti già assolto tenuto conto che i soggetti già assunti ai sensi della abrogata normativa sul collocamento obbligatorio vanno mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alla nuova disciplina, secondo quanto stabilito dall'art. 18 della L. 68 cit. E ciò anche in considerazione del fatto che la quota d'obbligo va calcolata in base al numero di lavoratori complessivamente occupati dall'ente e non vi è più alcuna discriminazione di percentuale in relazione alla categoria dei disabili ed alle posizioni di lavoro.
                 Inoltre, non essendo state ancora individuate con il decreto previsto dall'art. 5 della L. 68 le mansioni che in relazione all'attività svolta dalle p.a. giustificano esclusioni o riduzioni dell'occupazione di disabili, in atto per tutti i posti messi a concorso da codesto Assessorato vale la disciplina generale della riserva.
                 Infine per quanto riguarda le disposizioni innovative stabilite dall'art. 16 per la partecipazione dei disabili nei concorsi pubblici mentre per la procedura che codesto Assessorato sta espletando non si pone, trattandosi di concorsi per soli titoli, alcun problema di adeguamento dei bandi di concorso alle necessità concrete del disabile relativamente allo svolgimento delle prove d'esame, dubbi sorgono in ordine all'applicazione del comma 2 del detto art. 16.
                 Detta norma infatti nello stabilire che i disabili possono essere assunti, nel rispetto della quota d'obbligo, "anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati" fissa come condizione il conseguimento dell'idoneità. Poichè però nei concorsi di che trattasi, mancando l'individuazione di una soglia minima, è impossibile distinguere tra idonei e non idonei, ma possono esservi soltanto vincitori (riservatari e non) o non vincitori, si ritiene che la norma non possa applicarsi, fermo restando tuttavia che sia per tale particolare aspetto che per tutta la problematica in oggetto, in quanto disciplinata da legge statale che richiede l'uniforma applicazione su tutto il territorio nazionale, sarebbe auspicabile un raccordo con i competenti organi statali ed in particolare con il Dipartimento della Funzione Pubblica anche su iniziativa della Direzione che legge per conoscenza alla quale il parere viene esteso in quanto competente in via generale nella materia del personale.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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