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Gruppo III                          /173.11.2000

OGGETTO: XXXX - Personale in esubero - Istanza di ammissione ai benefici ex art. 28 L.r. 25/93.

   
   
   
                                                    Assessorato regionale
                                                     dell'Industria
                                                     P A L E R M O

   
   
                 1. Con la nota in riferimento codesto Assessorato chiede il parere dello scrivente Ufficio sulla ammissibilità ai benefici previsti dall'art. 28 L.r. 25/1993, così come modificato e integrato dalla L.r. n. 8/1995 e tenuto conto dell'interpretazione autentica disposta dall'art. 5 L.r. 84/1995.
   
                 2. Preliminarmente alla trattazione della problematica posta nella nota che si riscontra, lo scrivente non può non manifestare talune perplessità derivanti dalla nota che si riscontra, ma soprattutto dagli atti allegati.
                 Si legge nella istanza di ammissione ai benefici ex art. 28 L.r. 25/93 a firma del sig. G... che lo stesso "è stato trattenuto in servizio per esigenze aziendali riferite alla eventualità di una possibile ripresa delle attività del comparto dei potassici". E la stessa XXXX, nel preavviso di licenziamento afferma "che è venuta meno ogni prospettiva di riavviamento del comparto produttivo...." e pertanto "a completamento della ristrutturazione a suo tempo attuata..." dispone la cessazione del rapporto di lavoro dell'interessato.
                 Ora, tenuto conto che con D.A. del 13 gennaio 1995 la società XXXX è stata estromessa dal comparto potassico in esito alla decadenza della concessione mineraria, non si comprende con quale motivazione il soggetto interessato è stato trattenuto in servizio e ancor meno come possa sussistere, oggi, un esubero "per effetto del venir meno di ogni prospettiva di riavviamento produttivo" e si giustifica il licenziamento "a completamento della ristrutturazione a suo tempo avviata".
                 Premesso ancora che un piano di "ristrutturazione" ha come scopo fondamentale la permanenza dell'azienda nel mercato mentre, nella fattispecie in esame, l'azienda è stata estromessa dal comparto dei sali potassici, per cui i due concetti appaiono confliggenti, tuttavia se esiste un piano aziendale di qualsivoglia specie che abbia previsto, al momento della sua formulazione, la realizzazione nel tempo di un piano di esubero e quindi l'esodo dislocato nel tempo del personale dipendente, solo in questa ipotesi il soggetto interessato sembra possa accedere ai benefici richiesti.
                 Se tale piano non è stato mai formulato allora l'odierno istante non può accedere ai benefici invocati poichè non rientra in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 28 L.r. 25/93.
                 Invero l'odierno interessato non rientra nella ipotesi dei commi 2 e 3 della norma citata poichè non "risulta in esubero" alla data di entrata in vigore della L.r. 25/93; non rientra nella ipotesi del comma 3 bis e tre ter perchè non fa parte dei "dipendenti non riammessi nell'attività lavorativa nè di coloro che non si sono dimessi volontariamente tra il 31.12.92 e la data di entrata in vigore della legge citata.
                 Poichè è stato trattenuto in servizio fino ad oggi, non rientra neppure nella ipotesi del comma 3 quinquies che ha consentito l'utilizzo in lavori socialmente utili del personale XXXX non in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento e che al prepensionamento accedono non appena maturano le condizioni di età o di contribuzione previdenziali.
                 In pratica se è vero, come asserito da codesto Assessorato nella nota che si riscontra, che se l'esubero fosse stato dichiarato in epoca precedente l'odierno istante avrebbe potuto beneficiare delle provvidenze previste dall'art. 28 L.r. 25/93, è altrettanto vero che l'essere stato mantenuto in servizio fino ad oggi fa si che l'odierno istante non rientri in nessuna delle ipotesi normativamente previste.
                 Lo scrivente Ufficio non può esimersi dal sottolineare che la particolare situazione dell'odierno istante, penalizzato dall'essere stato trattenuto in servizio, e l'impossibilità di applicazione allo stesso delle provvidenze normativamente previste, configurano una disparità di trattamento tra l'odierno istante, dipendente XXXX e gli ex dipendenti XXXX che di tali provvidenze hanno beneficiato e continuano a beneficiare grazie anche al disposto dell'art. 8 comma 2° L.r. 5/99. Valuterà codesto Assessorato la sussistenza di motivi di equità che possano giustificare l'adozione di iniziative volte a superare la cennata disparità.

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