Repubblica Italiana
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Gruppo    VI                          /183.00.11

OGGETTO: Acquisizione e mantenimento della personalità giuridica da parte delle istituzioni scolastiche ex L.R. 6/2000 - Indici minimi di riferimento.

   
   
   
   
                                              Assessorato Regionale
                                              dei Beni Culturali ed Ambientali
                                              e della Pubblica Istruzione
                                              P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota suindicata vien chiesto il parere dello scrivente in ordine all'interpretazione della disposizione contenuta al comma 8° dell'art. 2 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali".
                 La perplessità rappresentata riguarda la riferibilità degli "indici minimi di riferimento" di cui al comma 8 dell'art. 2 all'insieme delle disposizioni contenute nei commi 3, 5, 6 e 7 ovvero esclusivamente al 3° comma del citato articolo 2.
                 Codesta Amministrazione è dell'avviso che l'espressione "indici minimi di riferimento" contenuta all'art. 2 comma 8 sia riconducibile alle deroghe previste ai precedenti commi 6 e 7.
                 Sulla questione proposta si osserva quanto segue.
   
                 2. La Regione siciliana, in attuazione di quanto previsto al comma 20 dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione alla propria particolare autonomia, ha provveduto a disciplinare con apposita l.r. n. 6 del 2000 la materia di cui all'art. 21 della legge 59/1997 in ordine all'attribuzione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi.
                 Nel far ciò il legislatore regionale si è ispirato all'attuazione che già in sede statale è stata data al succitato art. 21 con il relativo regolamento adottato con DPR 18 giugno 1998, n. 233, e ciò risulta sia dai lavori preparatori sia dalla relazione allegata al relativo disegno di legge, ove si afferma tra l'altro, con specifico riguardo agli artt. 2, 3 e 4 che "le norme introdotte in massima parte ricalcano quelle già dettate dallo Stato con il regolamento adottato con il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233".
                 In tale ambito vanno dunque lette le disposizioni in questione per trarne una interpretazione che sia conforme alla lettera e allo spirito della legge e che non contrasti con il sistema di norme adottato nel restante territorio nazionale.
                 Infatti laddove il legislatore regionale si è voluto discostare dalla normativa statale riconoscendo la necessità di particolari adattamenti alla situazione ambientale della Regione lo ha fatto regolando in modo difforme dal D.P.R. 233/1998 le relative fattispecie, ma le disposte difformità quali, ad esempio, la diversa composizione delle conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, e il diverso organo che provvede al riconoscimento dell'autonomia delle istituzioni, si sono risolte in differenze sostanzialmente di scarso rilievo.
                 Ciò premesso, con specifico riguardo all'interpretazione dell'8° comma dell'art. 2 della L.R. 6/2000, va osservato che lo stesso testualmente dispone che "gli indici minimi di riferimento si applicano anche agli istituti secondari di istruzione tecnica, professionale ed artistica con indirizzi formativi particolarmente specializzati e a diffusione limitata nell'ambito regionale... con riguardo alle peculiari esigenze formative degli alunni che frequentano tali scuole".
                 Poichè l'articolo riportato non contiene alcun rinvio esplicito ad una specifica disposizione, lo stesso non sembra possa riferirsi esclusivamente al comma 3 dello stesso articolo che fissa in 500 il numero minimo di alunni per l'acquisizione o il mantenimento della personalità giuridica; sembra invece che lo stesso ben possa riferirsi al complesso delle disposizioni che lo precedono e che, oltre a dettare la regola generale (3° comma) prevedono anche gli adattamenti e le deroghe alla stessa in relazione a particolari situazioni che consentono ora il superamento dell'indice massimo (5° comma), ora la riduzione dell'indice minimo a 300 alunni ove la scuola si trovi nelle isole minori o nei comuni montani (6° comma), ora una riduzione dell'indice minimo di cui al comma 3 in relazione a particolari disagi ambientali (7° comma).
                 La superiore interpretazione, fondata oltre che sulla lettera anche sulla ratio della normativa de qua, concorda peraltro con le analoghe disposizioni statali contenute ai commi 3° e 8° dell'art. 2 del D.P.R. 233/1998, che prevedono analoghe ipotesi di riduzione a 300 alunni quali indici minimi di riferimento.
                 Sulla scorta delle superiori considerazioni vanno risolti gli specifici quesiti formulati.
                 In relazione all'ultimo di essi, relativo alla possibilità o meno di scendere al di sotto del limite di 300 alunni nell'ipotesi di cui al 7° comma del più volte citato art. 2 della L.R. 6/2000, non sembra allo scrivente che ciò sia possibile. Il predetto 7° comma, infatti, prevede che nelle province il cui territorio sia per almeno un terzo montano e le condizioni di viabilità siano disagevoli, ovvero gli insediamenti abitativi rarefatti e dispersi sul territorio, si possa in tali ipotesi derogare agli indici di riferimento. Tale deroga, tuttavia, non è rivolta agli indici minimi di riferimento in generale, ma specificatamente a quello previsto dal comma 3 che fissa in 500 il numero minimo di allievi ai fini in oggetto.
                 Si prevede in sostanza che si possa derogare al richiamato limite minimo di 500, ma non anche a quello di 300, previsto al comma 6. Una ulteriore riduzione non è peraltro mai prevista espressamente né dalla L.R. 6/2000 né nella normativa statale di cui al D.P.R. 233/1998.
                 Nei termini il parere dello scrivente.
   
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                 Si ricorda infine che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8/9/98 n. 16586/66.98.12, trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne abbia comunicato l'eventuale riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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