Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo    II                          /185/00.11

OGGETTO: Conferibilità incarico a dipendente collocato a riposo per dimissioni volontarie.

   
   
   
                                                           Ufficio di Gabinetto
                                                           dell'On.le Presidente
                                                           S E D E
   
   
                 Si fa riferimento alla nota n. 2943 del 10 luglio s., pervenuta il 12 successivo, con cui codesto Ufficio sottopone allo Scrivente uno schema di lettera presidenziale di proroga, su proposta dell'Assessore regionale alla Presidenza, dell'incarico "di riferente per la Regione siciliana del Ministero delle pari opportunità", con delega "ad assicurare la concertazione con le competenti Autorità nazionali" etc., svolto da una dipendente collocata a riposo anticipato su sua domanda con decorrenza dal mese di giugno c.a.
                 Su tale schema codesto Ufficio nutre perplessità "circa la possibilità di conferire funzioni, nella sostanza, di rappresentanza dell'Amministrazione regionale nei confronti di altri enti pubblici (Autorità nazionali), nonchè di collaborazione con uffici regionali, ad un dipendente collocato anticipatamente a riposo; ciò anche alla luce delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41".
                 Analoghe perplessità suscita in codesto Ufficio la clausola inserita nello schema di lettera secondo cui "l'incarico potrà essere allo stato a titolo gratuito", della quale nella richiesta di parere si chiede una riformulazione da parte di quest'Ufficio "che assicuri incontrovertibilmente la gratuità" dell'incarico stesso, subordinatamente allo scioglimento dei dubbi sulla sussistenza delle "condizioni legittimanti" per la proroga proposta.
   
                 2. Le perplessità di codesto Ufficio appaiono condivisibili.
                 In primo luogo sembra improprio l'uso del termine "proroga", non trattandosi di un incarico prossimo alla scadenza, ma già esaurito per estinzione del rapporto d'impiego che ne costituiva il presupposto.
                 Onde, semmai, dovrebbe parlarsi di conferma nell'incarico stesso nonostante il venir meno dello status di pubblico impiegato a cui esso si ricollegava. Ma qui sorge il problema della conferibilità di funzioni istituzionali dell'ente pubblico ad un soggetto privato, che non sembra risolvibile con semplici considerazioni sulla opportunità di "assicurare continuità al lavoro" svolto dalla predetta dipendente fino al momento dell'anticipato pensionamento.
                 Di norma infatti i rappresentanti della P.A. presso altri organismi non possono che essere scelti tra i suoi dipendenti (cfr. Corte conti, Sez. controllo per la Regione siciliana 8 maggio 1997, n. 30/97) salvo il caso eccezionale in cui nei ranghi degli impiegati non si trovino le professionalità richieste in casi specifici.
                 A ciò si aggiunge la norma speciale, contenuta nell'art. 25, c. 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - recepita con l'art. 5 della l.r. n. 41 del 1996 -, che vieta alle amministrazioni con cui i pensionati "di anzianità" hanno intrattenuto rapporti di servizio nel quinquennio anteriore al loro collocamento anticipato a riposo di conferire a questi ultimi "incarichi di consulenza, di collaborazione, studio e ricerca"; norma la cui applicazione alla fattispecie non sembra eludibile con la semplice clausola della gratuità dell'incarico 'peraltro formulata in termini ambigui). Ed invero, tale clausola - di dubbia legittimità, essendo il compenso un elemento essenziale del contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 e segg. c.c., in cui sarebbe inquadrabile il rapporto de quo (se instaurato) non impedirebbe il contrasto con la ratio del citato art. 25, c. 1, l. 724/1994, che consiste (dichiaratamente) nell'esigenza di "garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa" e non (solo) in quella del contenimento della spesa pubblica.
                 Resta pertanto assorbita la richiesta di riformazione della predetta clausola.
   
   * * * * *


                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane