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Gruppo VI                            /190.00.11

OGGETTO: Istituto dei ciechi "Florio e Salamone" - Individuazione utenti dell'Istituto.

   
   
   
                                                  Assessorato regionale
   Beni Culturali, Ambientali
   e della Pubblica Istruzione
    - Direzione regionale Istruzione
   P A L E R M O

   
   
   1.            Con la nota suindicata viene chiesto il parere dello Scrivente in ordine all'individuazione del concetto di "utenti", se cioè debbano ritenersi compresi in tale terminologia solo "i convittori e/o semiconvittori, o anche coloro che usufruiscono delle attività extrascolastiche, compresi i campi scuola". Si chiede altresì se, nel caso di specie, gli utenti debbano essere determinati con riferimento all'anno in corso o anche con riferimento all'anno scolastico pregresso.
                 In particolare, codesta Direzione, rappresenta che l'Istituto dei ciechi "Florio e Salamone" avendo accolto l'interpretazione estensiva, ha proceduto a nominare il rappresentante degli utenti considerando ricompresi in tale dizione anche coloro che nell'ultimo anno avevano fruito di attività extrascolastiche, compresi i campi scuola svoltisi nel luglio 1998.
                 Tale soluzione ha suscitato perplessità e dubbi evidenziati da un esposto sindacale in conseguenza dei quali è sorta la esigenza di definire compiutamente la categoria in oggetto.
   
   2.            Sulla questione sottoposta all'esame dello scrivente si osserva quanto segue.
                 La legge regionale 1 marzo 1995, n. 6, recante "Interventi a sostegno della stamperia Braille e modifiche all'art. 4 L.r. 23.5.91 n. 33 .... prevede all'art. 2 che il Consiglio di Amministrazione sia costituito - tra l'altro - "da un rappresentante degli utenti dell'istituto e/o rappresentante legale degli stessi eletto dalla loro assemblea regolarmente convocata dalla Direzione dell'Ente".
                 Ai fini dell'esatta interpretazione della dizione "utenti" in relazione a quanto rappresentato da codesta Direzione circa la possibilità di farvi rientrare anche coloro che hanno usufruito di attività extrascolastiche, anche negli anni pregressi, così come ritenuto dall'Istituto Florio e Salamone", si osserva preliminarmente che per utente deve intendersi "colui che usufruisce di un bene o di un servizio pubblico offerto da enti pubblici o da imprese concessionarie".
                 Ed invero il significato letterale del termine non fornisce alcuna indicazione chiarificatrice in merito all'interpretazione più o meno estensiva da dare al termine in questione, considerato che, anche chi utilizza se pur in via saltuaria ed occasionale un servizio offerto da un ente pubblico, potrebbe astrattamente rientrare nella generica dizione più sopra enunciata.
                 Ciò premesso, è necessario sottolineare che l'istituto "Florio e Salamone" ha natura giuridica di istituto scolastico (cfr.. Parere C.G.A. 10 marzo 1998) in quanto l'attuale statuto dell'Istituto, approvato con R.D. 6/5/1935 n. 937, prevede esclusivamente finalità di istruzione e ciò risulta  in maniera inequivoca dalla lettura delle norme di cui è composto.
                 Come riferisce Codesta Amministrazione nel tempo sembrerebbero essere divenute meno pregnanti le finalità originarie dell'Ente, considerato che l'istituto svolgerebbe anche attività convittuale o semiconvittuale in favore dei soggetti che frequentano scuole esterne e assicurando sempre in favore dei soggetti esterni alcuni servizi a carattere eminentemente socio assistenziale e socio culturale.
                 Ora, pur considerando quanto rappresentato, deve in ogni caso ribadirsi che fin tanto che l'ente non procede alla modifica del proprio statuto ed alla eventuale trasformazione delle sue finalità, l'Istituto di cui l'Amministrazione competente dovrà dare atto conserva la natura giuridica di istituto scolastico.
                 In base a quanto sopra evidenziato, poichè l'Istituto ha prevalenti finalità di istruzione, sembra potersi ritenere che il diritto di eleggere il rappresentante degli utenti in seno al Consiglio di Amministrazione - organo deputato a vigilare sul generale andamento di gestione dell'ente di riferimento - spetti ai soggetti che abitualmente frequentano lo stesso, escludendo conseguentemente coloro che nell'ultimo anno, e men che meno negli anni pregressi, hanno fruito di attività extrascolastiche, ivi compresi i campi scuola estivi. Tale soluzione sembra invero rispondere all'esigenza di delimitare con certezza la categoria in questione con riguardo al relativo diritto di elettorato attivo e passivo, che certamente non può competere a soggetti che saltuariamente o addirittura in anni pregressi hanno utilizzato servizi post e parascolastici, ma più credibilmente a coloro i quali fruiscono in via continuativa dei servizi istituzionali dell'Istituto.
                 L'attualità della fruizione del servizio sembra debba dunque considerarsi elemento determinante a qualificare gli utenti dell'Istituto i  quali, solo in quanto attualmente tali, hanno l'esigenza - riconosciuta loro dall'art. 2 della L.r. 1 marzo 1995, n. 16 - di essere rappresentati nel Consiglio di amministrazione dell'istituto in oggetto.
                 Ciò posto, sembra allo scrivente che solo accogliendo tale soluzione sia possibile assicurare il buon andamento e l'imparzialità, principi ai quali deve essere sempre ispirato il corretto funzionamento degli organi della pubblica amministrazione.
                 Nei termini il parere dello Scrivente.
   
   * * *


                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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