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Gruppo    II                          /198.00.11

OGGETTO: Art.2, comma 2, l.r. 2/62. Applicazione ai dipendenti di sesso maschile.

   
   
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           bilancio e finanze
                                                           PALERMO
   
                           e, p.c.                  Direzione regionale del
                                                           personale e dei
                                                           servizi generali
                                                           SEDE
   
   
1.            Con la nota suindicata, estesa per conoscenza alla Direzione regionale del personale e dei servizi generali, codesto Assessorato chiede se il beneficio previsto, in favore delle dipendenti coniugate o con prole a carico, dall'art.2, comma 2, della l.r. 23 febbraio 1962, n.2, ossia l'aumento di servizio utile fino ad un massimo di cinque anni per il conseguimento del diritto a pensione, sia estensibile ai dipendenti di sesso maschile.
   
   2.            La risposta, come già rilevato nel precedente parere dello Scrivente n.182.97.11 dell'1 ottobre 1997, non può che essere negativa. La Corte Costituzionale invero, chiamata a verificare se la corrispondente norma statale (art.42, co.3, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092) violasse  il principio di eguaglianza in materia di lavoro, ha dichiarato non fondata tale questione. Al riguardo il giudice delle leggi ha ritenuto che la previsione, per la donna, di un trattamento di maggior favore rispetto a l'uomo, non contrasta con il principio di parità in materia di lavoro in quanto l'attribuzione di benefici, ai fini del collocamento anticipato in pensione della lavoratrice, rispetto al lavoratore, trova razionale giustificazione nella particolare vocazione familiare della donna, riconosciutale dall'art.37 della Costituzione (cfr. ord. nn.254 e 868 del 1988; sent. n.374 del 1989 ecc...). La stessa Corte inoltre ha rilevato come sia rimesso alla discrezionalità del legislatore apprestare le misure atte ad agevolare l'adempimento da parte dei coniugi dei loro compiti nella famiglia e altresì di valutare i riflessi della disciplina degli aspetti economici, eventualmente implicati, in relazione all'osservanza del principio di parità.
                 La sopra richiamata giurisprudenza costituzionale, che ha ritenuto conforme alla Costituzione la norma statale corrispondente al citato art.2, l.r. n.2/1962, preclude una interpretazione estensiva di quest'ultima disposizione volta ad applicare il beneficio di che trattasi ai dipendenti di sesso maschile.
                 Peraltro va rilevato che, anche in sede di riforma pensionistica, il legislatore statale ha previsto un particolare trattamento esclusivamente in favore delle lavoratrici madri (cfr. art.1, c.40, lett. c) l.335/95) confermando l'individuazione della madre quale soggetto cui grava in maggior misura l'onere della cura dei figli.
   * * * * *

Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
       
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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