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Ufficio legislativo e legale
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Gruppo    V                          /200.00.11

OGGETTO: L.R. 1 luglio 1972, n. 32 - Ammissibilità di contributi integrativi per l'edilizia alberghiera.

   
   
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           turismo, comunicazioni
                                                           e trasporti
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone sostanzialmente il quesito se sia possibile - "derogando" a quanto osservato dall'Ufficio con nota 30 luglio 1999, n. 15219 - concedere a soggetti beneficiari di contributi già erogati ai sensi della l.r. 1 luglio 1972, n. 32 ulteriori contributi per così dire "integrativi" dei precedenti; e prospetta al riguardo le due seguenti ipotesi:
   a) - la ditta F.lli N. che, avendo sospeso i lavori di costruzione di un albergo in C. per abuso edilizio, una volta ripresili, ha chiesto una integrazione dell'originario contributo per adeguarsi ai nuovi parametri di costo;
   b) - soggetti beneficiari di contributi chiesti per opere murarie e arredamenti, ai quali l'Amministrazione ha a suo tempo concesso - per esigenze di bilancio - solo finanziamenti per opere murarie.
   
                 2. Con la citata lettera n. 15219/1999 lo scrivente ha - com'è noto - evidenziato la necessità che tutti i contributi regionali alle imprese - compresi ovviamente quelli in esame - siano conformi ai "nuovi orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale", ed ha altresì auspicato la adozione di una "apposita modifica legislativa per i regimi non conformi"; i quali non vengono allo stato ritenuti operativi dalla Commissione europea e il cui iter procedimentale risulta conseguentemente "congelato".
                 Onde ovviare a tale situazione, codesto Assessorato esprime nella richiesta di avviso l'opinione che i contributi "integrativi" in questione possano eventualmente essere concessi, in quanto riconducibili a "quelli deliberati in precedenza" e pertanto ascrivibili ad esercizi finanziari anteriori ai cennati "nuovi orientamenti comunitari".
                 Se non che: da un lato, come codesto Assessorato riconosce, l'odierno problema "riguarda l'operatività dello stanziamento di cui alla l.r. 32/1972 esistente nel bilancio 2000", inutilizzabile per i motivi sopra illustrati; e dall'altro, non prevedendo la stessa l.r. n. 32/1972 alcuna integrazione dei benefici da essa contemplati, gli interventi di cui alla fattispecie vanno a tutti gli effetti considerati come "nuovi".
                 Pertanto non può che concludersi - secondo questo Ufficio - per l'impraticabilità della soluzione suggerita nella richiesta di avviso.
                 E' infine appena il caso di ricordare che, ai sensi del terzo comma dell'art. 52 della l.r. 4 gennaio 2000 n. 4, gli aiuti regionali sono in ogni caso applicabili nell'ambito della regola del de minimis; sempre che ne ricorrano nelle singole ipotesi i presupposti. Ciò con particolare riguardo alla seconda ipotesi in esame (contributi originariamente concessi solo per opere murarie), giacchè quanto alla prima non possono non condividersi le perplessità espresse da codesto Assessorato.
   
   
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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