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Gruppo                                /201.00.11

OGGETTO: Interpretazione art.13 allegato "N" D.P.R. 22 luglio, 1996 n.484.

   
   
   
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           Sanità
                                                           PALERMO
   

                 1. Il "Regolamento per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi" di cui all'allegato "N" del D.P.R. 22 luglio 1996, n.484, al primo comma dell'art.13 (Assenze non retribuite) così dispone: "Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità, l'Azienda conserva l'incarico al medico per la durata massima di dodici mesi nell'arco di un triennio sempreche esista la possibilità di assicurare idonea sostituzione".
                 In relazione a tale disposizione codesto Assessorato, con la lettera sopra indicata, chiede "se possano ravvisarsi i presupposti per l'applicazione dell'istituto in parola ai medici addetti alla medicina dei servizi che intendano ricoprire temporaneamente incarichi ospedalieri".
                 Al riguardo codesto Assessorato sembra orientarsi in senso positivo.
   
   
                 2. Dal tenore letterale della norma in questione può desumersi che la conservazione dell'incarico ivi disciplinata - pregiudizialmente subordinata alla "possibilità di assicurare idonea sostituzione" - presuppone l'esistenza di seri, apprezzabili e ragionevoli impedimenti la cui valutazione è rimessa all'Azienda interessata.
                 In proposito suscita non poche perplessità la possibilità di ritenere sussumibile nell'espressione "comprovata necessità" la volontaria assunzione di un incarico ospedaliero temporaneo da parte del medico interessato. Interpretazione questa contraria del resto anche al comune significato del termine "necessità", che rimanda all'idea di forze superiori alla volontà dell'uomo che ne stimolano e determinano l'agire in un dato senso (cfr. Vocabolario Zingarelli).
                 Si è pertanto dell'avviso che l'espressione "comprovata necessità" contenuta nella disposizione contrattuale in esame, appalesandosi più restrittiva di altre formule che avrebbero potuto essere utilizzate, limiti le ipotesi diverse da quella esplicitamente prevista nello stesso comma (motivi di studio) nel senso appena illustrato.
                 Vertendo tuttavia il presente parere sull'interpretazione di norme contrattuali che, per la loro portata generale, postulano un'uniforme applicazione sull'intero territorio nazionale, si suggerisce di acquisire sulla questione l'orientamento dei competenti organi statali.
                 Peraltro, il regolamento di cui trattasi prevede espressamente che le questioni interpretative ed applicative dell'accordo stesso siano esaminate nelle apposite sedi contrattualmente stabilite (Cfr. Art. 22; dichiarazione a verbale n.2 dell'allegato "N").
   
   
   
       
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                 Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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