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Gruppo IV                          /204.00.11

OGGETTO: XXXX - Opere di urbanizzazione - Art. 2, comma 10, L.R. 4/96. Somme economizzate. Destinazione ribassi d'asta. Quesiti.

   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           LAVORI PUBBLICI
                                                                         P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota cui si risponde vengono posti allo scrivente taluni quesiti relativi all'interpretazione ed applicazione dell'art. 2, comma 10, della L.R. 4/96, nonchè alla destinazione dei ribassi d'asta, concernenti i lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione a servizio di alloggi popolari appaltati dal comune di XXXX e finanziati da codesta Amministrazione.
                 In particolare codesto Assessorato premette, tra l'altro, che a seguito d'asta pubblica esperita il 30/5/96, i lavori sono stati appaltati giusto contratto del 18/10/96; che l'ultimazione degli stessi è avvenuta il 6/11/97 con un ritardo di un mese e tredici giorni in conseguenza del quale l'Impresa appaltatrice ha pagato una penale; e che con nota n. 4138 del 5/4/2000 l'Amministrazione comunale ha chiesto l'accredito "delle somme economizzate nel finanziamento ammontanti a complessive £. 97.810.426" ai sensi del comma 10 dell'art. 2 della L.R.4/96.
                 Pertanto si chiede di conoscere:
   "- se il comma 10 dell'art. 2 della L.R.4/96 è ancora in vigore oppure se con le varie normative che si sono susseguite è stato abrogato;
   - cosa si intende per "somme economizzate". Nel caso specifico se le  economie si riferiscono solo ai lavori ma anche a somme che nel quadro economico di progetto risultano a disposizione dell'amministrazione;
   - atteso che i lavori non sono stati ultimati entro i termini contrattuali inizialmente previsti, se l'Amministrazione Comunale può richiedere la superiore somma di £. 97.810.426;
   - se il ribasso d'asta debba essere versato per intero nel Capitolo di Bilancio per le finalità di cui all'art. 54 della L.R. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni, oppure se ai sensi della L.R. 4/96 e successiva 22/96 lo stesso sulla base di progetti esecutivi deve essere versato al Comune in un fondo di rotazione di cui al 1° comma dell'art. 3 della L.R. 8/1/96, n. 4, o infine se ai sensi dell'art. 11 della L.R. 5/98 il ribasso debba essere versato al Comune ma nella misura del 50% dell'intero importo".
   
                 2. L'art. 2, comma 10, della L.R. 8 gennaio 1996, n. 4, sostituisce il comma 11 dell'art. 4 della L.R. 29 aprile 1985 n. 21, rubricato "Programmi regionali di finanziamento delle opere pubbliche" e riguarda la destinazione di fondi residui economizzati alla realizzazione dell'intera opera entro i termini contrattuali. Si tratta di opere incluse nei programmi di spesa secondo i quali la Presidenza e ciascuno degli Assessorati ripartiscono annualmente le somme disponibili per il finanziamento di opere pubbliche (comma 3). Difatti gli enti interessati presentano annualmente le istanze di finanziamento alla Presidenza della Regione (comma 5); la Presidenza e ciascuno degli Assessorati regionali provvedono con decreto al finanziamento delle singole opere dopo l'approvazione del progetto (comma 10) e "contestualmente al finanziamento viene disposto l'accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l'esercizio finanziario" (comma 10).
       
                 Ciò premesso, si deve ritenere che il concetto di fondi residui economizzati di cui al comma 11 debba riferirsi alle risorse finanziarie incluse nel decreto di finanziamento e di cui viene disposto l'accreditamento in favore degli enti locali appaltanti che non vengono di fatto utilizzate per i pagamenti connessi alla realizzazione dell'opera. Sono tuttavia da escludere le economie riferite ai ribassi d'asta realizzate a seguito dell'aggiudicazione dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale la cui destinazione -come si preciserà in seguito- è disciplinata da una normativa specifica.
                 La destinazione al fondo di riserva di cui all'art. 8 del D. l.vo n. 77/95 delle somme così economizzate (effettuata "contestualmente al decreto di approvazione della rendicontazione finale" se provenienti da risorse regionali, cfr.comma 11, art. 4) è tuttavia limitata all'ipotesi in cui l'opera sia realizzata entro i termini contrattuali.
                 Si tratta di una norma speciale volta ad incentivare l'ente locale a concludere l'opera entro i termini preventivati; pertanto, ove ciò non avvenga, essa non può trovare applicazione.
                 Sembra allo scrivente che, in quest'ultimo caso, le somme economizzate vadano restituite all'ente finanziatore e, nell'ipotesi in cui questo sia l'Amministrazione regionale, dovrà destinarle secondo il disposto del comma 3 del medesimo art. 4 della L.R. 21/85, includendo cioè ulteriori opere nei programmi di spesa.
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             In ordine al quesito concernente la destinazione di ribassi d'asta occorre preliminarmente precisare che la normativa in materia è stata più volte modificata dal legislatore, da ultimo con l'art. 27 della Legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
                 Tuttavia, il momento cui riferire gli effetti derivanti dall'applicazione di una nuova normativa rispetto alla precedente è quello "in cui si verifica l'evento -determinazione del ribasso d'asta- previsto nella legge medesima e, precisamente, la data di aggiudicazione della gara" (circ. Assessorato bilancio e finanze n. 13/99 del 12 luglio 1999).
                 Nella fattispecie in esame i lavori sono stati aggiudicati il 30/5/96, conseguentemente la norma applicabile è l'articolo 23, comma 14, della Legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito prima dall'articolo 54 della Legge regionale 12 gennaio 1993 n. 10, nonchè dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 e dall'art. 3 della Legge regionale 6 aprile 1996, n. 22.
                 Il testo allora vigente del comma prevedeva che "le somme corrispondenti al ribasso d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale sulla base di progetti esecutivi, come definiti dall'articolo 5 bis della presente legge, affluiscono al fondo di rotazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 della Legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, mediante versamento in entrata delle stesse. Allo stesso fondo affluiscono i ribassi d'asta qualora l'opera sia finanziata con mezzi propri dell'ente appaltante. E' in ogni caso fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 152, comma 3, della Legge regionale 1 settembre 1993, n. 25".
                 Quest'ultimo prevedeva che "le somme corrispondenti ai ribassi d'asta da restituirsi agli enti finanziatori e da portare in economia.... sono iscritte in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione regionale o dell'ente che ha disposto il finanziamento per essere utilizzati, ove necessario, per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo....".
                 Mentre l'articolo 3 della L.r. 22/96 dettava una norma di carattere generale, l'articolo 152, 3° comma, della L.r. 25/93 poneva una norma di carattere speciale perchè con applicazione limitata, ai sensi del comma 1, ai lavori approvati e finanziati prima dell'entrata in vigore della L.r. 12 gennaio 1993, n. 10, nonchè, per effetto dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 19/94, ai lavori finanziati ai sensi dell'articolo 150, comma 2 della Legge regionale 25/93, e cioè ai lavori inclusi nei programmi regionali di finanziamento delle opere pubbliche.
                 Con successive norme (art. 2, comma 4, della L.r. 10/95, art. 2, comma 8, della L.r. 4/96, art. 9, comma 3, della L.r. 47/96 e art. 10, comma 2, della L.r. 5/98) l'applicazione dell'art. 152, commi 2 e 3, è stata, inoltre, estesa anche alle opere finanziate negli anni 1995, 1996, 1997 e 1998 (cfr. circ. Assessorato bilancio e finanze n. 9 del 7 agosto 1998).
                 In base al suesposto quadro normativo si può ritenere che nella fattispecie in esame i ribassi d'asta potevano essere utilizzati per il finanziamento di eventuali perizie di variante e suppletive ex art. 152, comma 3, L.R. 25/93 (trattandosi di lavori inclusi nel programma regionale di finanziamento di cui all'art. 4 L.r. 21/85 -cfr. art. 4, comma 1-) ovvero destinati al fondo di rotazione di cui all'art. 3 della L.R. 4/96 ai sensi dell'art. 23, comma 14, L.R. 21/85, come sostituito dall'art. 3 della L.r. 22/96.
                 Vero è che l'art. 3, comma 1, della L.r. 4/96 istitutivo del fondo di rotazione è stato successivamente abrogato con l'art. 11, comma 10, della L.R. 5/98 (e le relative disponibilità sono state altrimenti destinate con il comma 9 del medesimo art. 11), va tuttavia osservato che l'abrogazione opera ex nunc, per cui la norma abrogata cessa di avere vigore per il futuro mentre continua ad esplicare i suoi effetti per i fatti passati. Conseguenzialmente si può ritenere che per gli enti che abbiano provveduto ad istituire il fondo de quo questo continui ad esistere.
       
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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senzÌ che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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