Gruppo    IV                          /209.00.11

OGGETTO: CCCC. Costruzione complesso parrocchiale "XXXX". Prezzo chiuso. Quesito.

   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           Lavori Pubblici
                                                           P A L E R M O
   
                 1. Con la nota che si riscontra vien chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di riconoscere il prezzo chiuso all'impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto indicati - per i quali è fissato un tempo contrattuale di ultimazione di mesi 12 - in considerazione del notevole intervallo di tempo trascorso tra il momento della celebrazione della gara (26/5/1997) e quello di consegna dei lavori (21/6/1999).
                 Nella medesima nota codesta amministrazione manifesta "perplessità circa la possibilità di riconoscere il prezzo chiuso in quanto il superamento del tempo fissato dall'art. 45, co. 4, l.r. 21/85 è stato causato dal travagliato iter burocratico attraverso il quale si è giunti all'aggiudicazione dell'appalto".
   
                 2. L'art. 56 della L.R. n. 10 del 1993, dopo aver escluso (I comma) la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali, prevede in via eccezionale il ricorso al succedaneo sistema c.d. del prezzo chiuso, in relazione alle particolarità della natura e della durata del contratto (II comma). Lo stesso secondo comma dell'art. 56 prevede poi che il ricorso al sistema del prezzo chiuso non è "comunque" consentito quando la durata del contratto pattuita sia inferiore o pari a ventiquattro mesi.
                 L'art. 57, quarto comma, prevede che, anche se inizialmente non stabilito, il sistema del prezzo chiuso trovi automaticamente applicazione quando tra il termine di ricezione delle offerte e quello di consegna (anche parziale) dei lavori sia decorso più di un anno. Il succitato quarto comma dell'art. 57 non distingue , ai fini della sua applicazione, tra appalti di durata inferiore o pari a ventiquattro mesi (come invece disposto dal II comma del precedente art. 56) e contratti di durata superiore. E ciò appare coerente alla ratio del IV comma dell'art. 57, finalizzato ad evitare che ritardi nella consegna dei lavori riferibili alla P.A. possano incidere negativamente sulla stessa esecuzione delle opere, cui l'aggiudicatario potrebbe senz'altro sottrarsi invocando l'applicazione dell'art. 10 D.P.R. 1063/1962, così rimanendone pregiudicato l'interesse primario dell'Amministrazione.
                 Peraltro, l'applicabilità del prezzo chiuso nelle ipotesi di ritardo della consegna dei lavori, anche a prescindere dalla durata contrattuale, trova ad avviso dello Scrivente inequivoca conferma nelle previsioni di cui al VII comma dello stesso art.57. Tale disposizione, con esclusivo riguardo "alle finalità di cui al presente articolo" (e, dunque, senza alcun riferimento al precedente art. 56, che prevede per l'applicazione del sistema il limite della durata contrattuale), impone inderogabilmente agli enti appaltanti di "predisporre, indipendentemente dal valore, dall'oggetto e dalla durata del contratto" apposito programma dei lavori (pure richiamato dal precedente comma V); e siffatta previsione, che espressamente esclude ogni riferimento alla durata contrattuale, non avrebbe ovviamente alcun senso se si ritenesse inapplicabile il IV comma ai contratti di durata fino a due anni, dato che la predisposizione di un programma dei lavori si risolverebbe in tale ipotesi in un adempimento totalmente inutile ed in un aggravio assolutamente ingiustificato per l'ente appaltante, cui sarebbe comunque precluso di far ricorso al sistema del prezzo chiuso. (cf., in termini, Parere Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo n. 27403 del 4 novembre 1997; parere dello Scrivente 23 dicembre 1998, n. 24176; Salamone Vincenzo, Il sistema del prezzo chiuso nei contratti di appalto di opere pubbliche e di forniture di beni e servizi nella Regione siciliana, in Riv. Trim. App. 1994, p. 282).
                 Una corretta interpretazione del contesto normativo impone allora di ritenere applicabile nella fattispecie di che trattasi il sistema del prezzo chiuso, essendosi verificati quei ritardi cui la legge regionale collega automaticamente l'applicazione del sistema.
                 Giova osservare, infatti, che in relazione al contenuto del predetto comma 4, il ritardo dà luogo all'applicazione del prezzo chiuso al semplice verificarsi dell'evento temporale, come dato oggettivo; circostanza quest'ultima che esime dall'individuare le ragioni che lo hanno determinato.
                 In detta ipotesi, infatti, il sistema del prezzo chiuso non ha più natura convenzionale ed assolve alla funzione di riequilibrio del sinallagma contrattuale, per una presunzione assoluta di parziale compromissione derivante dal ritardo prolungato oltre un anno dalla consegna dei lavori e che prescinde dalla prova del verificarsi di un aumento dei costi di realizzazione dell'opera.

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             Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

   

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