Repubblica Italiana
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Gruppo     IV                      /210.00.11

OGGETTO: L.r. 25/93, art. 137. Costruzione o acquisto di prima unità abitativa - Ditta L.M..

   
   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           DEI LAVORI PUBBLICI
                                                           Gruppo XIX
                                                                         PALERMO
   
                 1. Con la nota cui si risponde codesta Amministrazione chiede di conoscere l'avviso di quest'Ufficio circa la possibilità e la legittimità di un eventuale accoglimento dell'istanza di proroga del termine, previsto dalla convenzione stipulata tra codesto Assessorato e gli istituti di credito, entro il quale gli ammessi alla concessione dei mutui finalizzati alla costruzione o all'acquisto della prima unità abitativa, ai sensi dell'art. 137 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, sono tenuti a presentare la documentazione necessaria per permettere all'istituto di credito stesso di deliberare la concessione del finanziamento e a codesto Assessorato di emettere il conseguenziale D.A. di concessione del contributo.
                 Invero -evidenzia codesta Amministrazione- "non sembra possa parlarsi di concessione di proroga ma di fissazione di nuovi termini" poichè dalla descrizione delle circostanze intervenute non risulta inadempienza da parte dell'interessato.
                 Secondo quanto riferito dal Banco di Sicilia, con nota n. 1536 del 7 giugno 2000, il Sig. L. -risultato incluso nella graduatoria definitiva degli ammessi ai benefici previsti dall'art. 137 della l.r. n. 25/93, approvata con D.A. n. 1905 del 23/10/96- in ottemperanza agli adempimenti prescritti per l'istruttoria e l'operatività dell'operazione de qua e comunicati allo stesso dalla dipendenza di Siracusa con lettera del 25/9/97, "ha completato la produzione della documentazione di rito il 23/2/98 e, in pari data, ha autorizzato l'addebito sul proprio conto corrente della somma da riconoscere al tecnico incaricato per l'espletamento della perizia estimativa del cespite in garanzia".
                 A seguito dell'espletamento del suddetto esame tecnico-legale, il competente Organo deliberante del Banco autorizzava, in data 4/11/98, la concessione del finanziamento ai sensi della l.r. 25/93.
                 L'operazione di mutuo (già autorizzata e munita del decreto di concessione del contributo n. 02325 del 24/11/98) non ha, tuttavia, avuto ulteriore prosieguo a motivo di talune circostanze non imputabili alla volontà dell'interessato. Il Banco mutuante, infatti, a partire dall'1/2/99 -stante l'impossibilità di applicare l'originaria agevolazione del 5% a causa dei ribassi del tasso di riferimento- ha sospeso le operazioni di finanziamento ai sensi dell'art. 137 della l.r. n. 25/93. Inoltre, i promittenti venditori, nel luglio '99, alienavano a terzi l'immobile oggetto di contratto preliminare di compravendita del 22/2/98.
                 Il Banco mutuante ha riattivato le operazioni de quibus a partire dal mese di agosto, a seguito cioè dell'intervenuta modifica legislativa attuata con legge regionale n. 10 del 27/4/99 (e relativi chiarimenti da parte di codesto Assessorato con nota n. 2336 del 27/7/99), la quale ha disposto che il contributo erariale a carico della Regione rimane fissato nella misura pari al 50% del tasso di riferimento e che "il superiore tasso di interesse, a carico del mutuatario, comunque, non potrà superare il limite massimo del 5 per cento annuo".
                 In considerazione del verificarsi dei sopradescritti eventi, estranei alla sua volontà, il sig. L., con istanza del 30/7/99, reiterata in data 11/9/99, chiedeva a codesto Assessorato "una proroga dei termini al fine di sostituire il predetto immobile con altro".
                 Codesta Amministrazione, pur evidenziando che "non sembra possa parlarsi di concessione di proroga, ma di fissazione di nuovi termini, ritiene comunque fondamentalmente accettabile la richiesta del Sig. L., poichè il termine, benchè tassativo, non è previsto come termine perentorio di decadenza dalla l.r. 25/93".
                 Inoltre, ritiene che "non risultando obiettivamente inadempienza da parte dell'interessato, non sembrerebbe equo far ricadere su di esso le conseguenze di un andamento di mercato, imprevedibile e penalizzante".
   
                 2. Ai fini della soluzione del quesito posto occorre verificare, in effetti, la perentorietà o meno del termine entro il quale i beneficiari della l.r. 25/93 sono tenuti a presentare la documentazione necessaria affinchè l'istituto di credito possa deliberare la concessione del finanziamento e codesto Assessorato possa emettere il conseguenziale D.A. di concessione del contributo.
                 In ordine a ciò si rileva, innanzitutto, che gli artt. 137 e seguenti della l.r. 25/93 non prevedono alcuna fissazione di termini. Il bando di concorso relativo alla concessione del mutuo di che trattasi, approvato con D.A. n. 1494 del 14 dicembre 1993, pubblicato sulla G.U.R.S. del 24 dicembre 1993, n. 62, al punto 3), lett. b), stabilisce che l'istruttoria tecnico-legale -curata dall'istituto di credito mutuante al fine di stabilire l'ammontare del mutuo (nella misura massima di 160, 150, 90 milioni)- dovrà avvenire "sulla scorta dell'idonea documentazione inerente all'alloggio da acquistare o costruire che il richiedente stesso dovrà presentare all'istituto di credito mutuante".
                 Il successivo D.A. 23 ottobre 1996 -con cui veniva approvata la "graduatoria definitiva degli ammessi alla concessione di mutui finalizzati alla costruzione o all'acquisto della prima unità abitativa, per la provincia di Siracusa" (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 53 del 2/11/96, S.O.)- nelle premesse evidenziava che "a norma del suddetto bando, gli aventi diritto dovranno presentare, a pena di decadenza del diritto al contributo, la relativa documentazione richiesta".
                 Deve ritenersi, tuttavia, che tale precisazione non debba intendersi riferita alla documentazione inerente all'alloggio da acquistare o costruire, della quale il bando fa menzione solo alla sopracitata lett. b) del punto 3, senza peraltro fissare alcun termine per la presentazione della stessa.    
                 Il termine dei sei mesi risulta quindi solo dalla convenzione stipulata tra codesto Assessorato e gli istituti di credito, ed è indicato quale termine "tassativo" dall'istituto medesimo nella nota del 25/9/97, con la quale invitava l'interessato a produrre la documentazione e a versare il deposito per la relativa istruttoria tecnico-legale.
                 Non potendosi, pertanto, dedurre la perentorietà del termine de quo nè dalla legge, nè dal bando, nè dal D.A. di approvazione della graduatoria, dovrà aversi riguardo unicamente agli effetti ad esso attribuiti dalla predetta convenzione, con la conseguenza che poichè dalla stessa non emerge una chiara perentorietà -e tenuto comunque conto della non addebitabilità all'interessato delle circostanze verificatesi- non sembra sussistano impedimenti all'accoglimento dell'istanza del Sig. L.
                 Nell'eventuale fissazione di nuovo termine dovrà, tuttavia, tenersi conto, ad avviso dello Scrivente, che -ai sensi dell'art. 2 del D.A. 23/10/96 (di approvazione della graduatoria) "le graduatorie suddette hanno validità quinquennale decorrente dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana" e che, ai sensi dell'art. 4 dello steso D.A.", la mancata presentazione o l'irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti comporterà la decadenza dal diritto alla concessione del contributo e, quindi, il contestuale passaggio del diritto stesso al soggetto immediatamente susseguente nell'ordine della graduatoria".
                 In considerazione di ciò sembra doversi ritenere che il nuovo termine debba essere tale da rientrare, comunque, nei tempi di validità della graduatoria medesima.
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             Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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