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Gruppo XIV 212.2000.11

OGGETTO: Demanio.- Alienazione suoli armentizi.- Legittimazione e vendita.- L.r. 10/1999, art. 25.- Problematiche applicative.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Direzione interventi strutturali
(Rif. nota n. 2499/Gr. X del 27.7.2000)
P A L E R M O

1.- Con la nota in riferimento - premessa una sintetica esposizione relativa ai "contrasti normativi riscontrati" fra le diverse fonti, statali e regionali, concernenti la materia indicata in oggetto - è stata sottoposta all'attenzione dello scrivente una complessa problematica attinente l'applicazione dell'art. 25 della l.r. 27 aprile 1999, n. 10, rubricato "Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili".
In particolare, le questioni proposte concernono la possibilità di procedere:
a) alla legittimazione di suoli che negli strumenti urbanistici risultino destinati a riconosciute esigenze di uso pubblico;
b) alla legittimazione e/o vendita a favore di soggetti che pur non essendo, alla data del 31 dicembre 1998, titolari di provvedimenti di concessione, hanno già stipulato l'atto preliminare o hanno comunque iniziato a pagare i canoni di concessione;
c) alla legittimazione in favore di soggetti che possono attestare il possesso dei relativi beni soltanto a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
d) alla rateizzazione decennale del prezzo di alienazione;
e) alla alienazione di aree destinate ad uso pubblico ma per le quali i termini per l'espropriazione siano scaduti e non rinnovati.

2.- Ai fini della soluzione delle problematiche proposte si ritiene necessaria una breve considerazione introduttiva.
Il demanio trazzerale, organicamente ed unitariamente disciplinato con il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3244, e con il relativo regolamento di esecuzione adottato con R.D. 29 dicembre 1927, n. 2801, risulta, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto regionale, trasferito alla Regione siciliana, e su di esso legittimamente la Regione medesima esercita oltreché la potestà legislativa di competenza, ogni funzione amministrativa ed esecutiva.
Per quanto in particolare attiene alla legittimazione e/o alienazione dei suoli armentizi in discorso, l'art. 25 della l.r. 27 aprile 1999, n. 10, ha dettato specifiche disposizioni atte ad agevolare la definizione delle relative procedure, innovando quindi, per quanto specificatamente disposto, la disciplina applicabile risalente ai detti regi decreti del 1923 e del 1927.
Non può quindi ritenersi sussistere un contrasto normativo tra le fonti statali e regionali citate, proprio poiché appare essere un chiaro intendimento del legislatore regionale il recare modifiche, ancorché implicite, ed ovviamente per quanto attiene ai beni oggetto di propria competenza, alla normativa in materia.

Premesso quanto sopra - e chiarito inoltre ulteriormente che la disposizione (art. 7, R.D. 3244/1923) che, per consentire la legittimazione dei possessi abusivi delle aree di che trattasi, prescrive che le relative occupazioni siano anteriori al 30 dicembre 1923, non rileva in ordine alle fattispecie puntualmente disciplinate dalla l.r. 10 del 1999 - in ordine agli specifici quesiti proposti si osserva quanto segue.

La distinzione tra legittimazione e vendita trova fondamento nella sussistenza o meno di un precedente possesso, abusivo, dei suoli interessati.
Ed invero, il termine legittimazione indica l'atto del rendere legittima, e cioè conforme a legge, una precedente situazione priva di un idoneo titolo giuridico; la prevista vendita, viceversa, consente l'alienazione dei medesimi suoli a prescindere da ogni situazione di fatto preesistente.
In ragione di tale differenziazione, avente rilevanti refluenze in ordine alla disciplina applicabile alle relative ipotesi, ed alla luce di quanto testualmente previsto dall'art. 25, primo comma, primo periodo, della l.r. 10/1999, si ritiene che i suoli armentizi che non risultino in catasto come trazzera o sede viaria, possano essere legittimati anche qualora le aree in questione siano destinate negli strumenti urbanistici in vigore a riconosciute esigenze di uso pubblico.
La destinazione urbanistica, invero, pur costituendo limite alle facoltà dei titolari dei beni, soprattutto sotto il profilo della edificabilità e dell'assoggettamento a vincoli preordinati all'espropriazione, non costituisce vincolo alla circolazione degli stessi.
Pertanto, ferma restando ovviamente l'imperatività della destinazione imposta dallo strumento di disciplina dell'uso del territorio, non si ritiene che l'avvenuta destinazione a particolari esigenze pubbliche sia di ostacolo alla legittimazione dei suoli trazzerali soggetti a tale previsione, che potranno invero essere utilizzati per quanto non i contrasto con le prescrizioni urbanistiche quantomeno sino a che non si realizzino le eventuali diverse destinazioni d'uso ipotizzate dallo strumento di pianificazione.

In ordine al quesito prospettato sub 1 b), si osserva che le fattispecie rappresentate (atto preliminare di concessione o avvenuto pagamento dei canoni) appaiono configurare l'esistenza di un rapporto con la P.A., propedeutico alla definizione del rapporto concessorio o correlato ad una già assentita anticipata occupazione, ma non identificabile con esso. E, pur se alla luce di una interpretazione strettamente letterale dovrebbe escludersi la possibilità di precedere alla legittimazione o alla vendita dei suoli in discorso qualora l'atto definitivo di concessione non sia antecedente alla data del 31 dicembre 1998, si ritiene che lo spirito e la ratio della norma regionale che si annota consentano viceversa tale possibilità qualora l'Amministrazione abbia comunque avuto modo di apprezzare positivamente la sottostante istanza della parte privata e su tale base abbia, anche se non in via definitiva, assunto dei provvedimenti ampliativi delle facoltà di privati sui beni in questione.
Si ritiene infatti che finalità della disposizione recata dall'art. 25 della l.r. 10/1999 sia quella di agevolare la dismissione delle trazzere che risultino superflue ai fini della viabilità, e di ampliare la categoria dei soggetti idonei ad acquisire i suoli armentizi, e pertanto - fermo restando l'effetto di una eventuale revoca, avente come è noto, efficacia ex nunc, del provvedimento che ha consentito l'anticipata occupazione a fronte della quale si è proceduto al pagamento dei prescritti canoni o dell'atto preliminare di concessione - si reputa che, al fine di rispettare lo scopo perseguito si possa procedere alla legittimazione e/o alla vendita qualora entro la prescritta data del 31 dicembre 1998 i richiedenti siano destinatari di un provvedimento amministrativo che consenta, anche in via provvisoria, l'occupazione e l'utilizzo del bene. In tal modo invero, non prescindendo da un positivo riscontro circa l'esistenza di un atto amministrativo che autorizzi l'utilizzo in questione, e presupponendo quindi l'avvenuta positiva conclusione dell'istruttoria dello stesso, si ritiene che possa considerarsi rispettato il dettato normativo.

Per quanto concerne l'ammissibilità di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in luogo delle risultanze dei pubblici registri, si rileva che la dichiarazione di che trattasi può utilmente essere ammessa qualora le relative attestazioni trovino fondamento e riscontro in avvenute iscrizioni in detti pubblici registri.
Infatti la previsione di dichiarazioni sostitutive mira a semplificare gli adempimenti procedurali a carico del cittadino, ad evitare la produzione di atti e documenti la cui conoscenza può dalla P.A. essere acquisita autonomamente, ma presuppone l'esistenza delle situazioni che in tal modo si documentano, la cui sussistenza deve risultare oggettivata e riscontrabile.
Il requisito richiesto ai fini di che trattasi è dato dalla evidenza della situazione di proprietario (o comproprietario) nei pubblici registri cui è operato riferimento, e soltanto delle risultanze di questi ultimi potrà dunque essere data dimostrazione attraverso lo strumento di semplificazione ipotizzato.
Ai fini dell'applicazione della disposizione in discorso appare dunque indispensabile la titolarità del diritto, ed assolutamente inidonea ai fini previsti appare l'attestazione di un antico possesso, proprio poiché non si richiede soltanto la sussistenza di uno stato di fatto - pur giuridicamente tutelato, quale è configurabile appunto il possesso - bensì l'evidenza documentale del relativo e corrispondente diritto.

In ordine alla rateizzabilità del prezzo di alienazione, si ritiene che la relativa determinazione sia rimessa alla discrezionalità di codesta Amministrazione.
Ed invero - premesso che la previsione recata dal comma cinque, secondo periodo, dell'art. 25 della l.r. 10/1999 ("in ogni caso dovrà essere versata l'intera somma prevista al comma 3"), non impone il pagamento in unica soluzione, ma appare semplicemente prescrivere l'obbligo del pagamento integrale del prezzo di cessione, unitariamente determinato, anche nell'ipotesi di intestazione del bene ad una pluralità di soggetti che comunque risultano beneficiari del provvedimento considerato inscindibile poiché riferentesi ad un unico bene, posto che l'efficacia del decreto di legittimazione non è limitata al solo richiedente - la disposizione di cui all'art. 24, comma 4, del R.D. 2801 del 1927, che rimette all'Amministrazione la facoltà di consentire il pagamento rateale (entro il termine massimo di anni 10, con l'applicazione dell'interesse legale a scalare, e con le cautele che si riterranno necessarie), non appare porsi in contrasto con le norme dettate dal legislatore regionale, e pertanto ben può trovare applicazione in una logica unitaria del sistema giuridico di riferimento.

Infine, per ciò che concerne l'ultimo quesito proposto all'attenzione dello scrivente occorre premettere che le destinazioni d'uso di che trattasi appaiono costituire un contenuto funzionale del potere pianificatorio esercitato attraverso le operazioni di localizzazione; i vincoli conseguenti - ed in particolare quelli preordinati all'espropriazione o all'inedificabilità assoluta - che, di riflesso, danno luogo a vere e proprie limitazioni al diritto di proprietà, hanno una efficacia temporalmente delimitata, e non possono essere reiterati sine die, ma soltanto per periodi determinati, se non previo riconoscimento di un equo indennizzo.
La avvenuta scadenza dei termini per procedere alle espropriazioni delle aree destinate ad esigenze di uso pubblico, ed il loro mancato rinnovo, pur non consentendo una libera edificabilità, restando le stesse assoggettate agli standards imposti ope legis, determinano però la cessazione di efficacia delle precedenti prescrizioni, e pertanto le aree di che trattasi non possono più essere ritenute destinate ad alcuna particolare esigenza pubblica.
E dunque si reputa legittimo procedere all'alienazione di quelle porzioni di sedi viarie non necessarie al transito, che, pur a suo tempo identificate dagli strumenti urbanistici in vigore quali aree destinate a soddisfare riconosciute esigenze di uso pubblico, non siano più soggette a tale vincolo, divenuto inefficace per la mancata attuazione nei termini fissati.


3.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.



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