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Gruppo    II                          /216.00.11

OGGETTO: Retribuzione di posizione prevista dal CCNL enti locali. Eventuale incompatibilità con indennità accessorie disposte da normativa regionale.

   
   
   
                                                           Assessorato Regionale degli
                                                           Enti Locali
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota suindicata codesto Assessorato ha sottoposto al preventivo esame dello Scrivente Ufficio lo schema di direttive da diramare alle amministrazioni comunali e provinciali in ordine alla compatibilità del trattamento economico accessorio costituito dalla retribuzione di posizione e di risultato, previsto dal CCNL 1 aprile 1999 del comparto autonomie locali per il quadriennio 1998/2001, con l'incentivo economico previsto, anche in relazione alle funzioni regionali decentrate, per il personale degli enti locali, rispettivamente, dall'art. 13 della l.r. 17/90 per la polizia municipale e dall'art. 17 della l.r. 21/91 come sostituito dall'art. 16 della l.r. 41/96 e successive modifiche ed integrazioni, per il restante personale.
                 Codesto Assessorato ritiene che "la mancata disapplicazione delle disposizioni regionali, nella previsione dell'art. 21 del contratto unita alla natura originale ed extracontrattuale dei fondi regionali" rendano compatibili le due indennità e che l'omnicomprensività delle indennità di posizione e di risultato abbia riguardo esclusivamente alle retribuzioni accessorie previste dal contratto stesso.
   
                 2. In linea preliminare si osserva che la questione in esame, va posta non già sulla compatibilità di indennità previste da fonti diverse, bensì sulla armonizzazione di norme regionali, contenenti integrazioni finanziarie di incentivi economici previsti dagli accordi contrattuali per tutti i dipendenti degli enti locali, con il nuovo sistema di classificazione del personale dei detti enti e la disciplina riguardante il conferimento degli incarichi per le posizioni organizzative ed il trattamento economico accessorio collegato alle funzioni ed attività da svolgere. Infatti, al sistema dispositivo degli artt. 8, 9 e 10 dell'Accordo 31 marzo 1999 basato su responsabilità dell'organizzazione cui il funzionario è preposto, incarico predefinito che tenga conto della natura e caratteristica dei programmi da realizzare nonchè sul principio della omnicomprensività della retribuzione accessoria, mal si adatterebbe, e risulterebbe anzi incoerente con tale nuovo assetto funzionale e retributivo, l'erogazione di indennità basate su meccanismi d'incentivazione collegati alla partecipazione a specifici programmi o progetti.
                 Va, inoltre ricordato che, ai sensi dell'art. 2, co.3, del D. L.vo 29/93, come sostituito dall'art. 2 del D. L.vo 80/98, "le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscano incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale... i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva".
                 Orbene, dal sistema normativo e contrattuale di riferimento discende, ad avviso dello Scrivente, che le dotazioni finanziarie previste dalle disposizioni regionali di cui trattasi debbano confluire nelle risorse del fondo ex art. 15 CCNL, destinato, con carattere di esclusività,  all'attuazione della nuova classificazione del personale e a sostenere le iniziative volte al miglioramento della produttività e dell'efficienza dei servizi negli enti in discorso, da utilizzare ai sensi del successivo art. 17.
                 Non sembrano conseguentemente condivisibili le argomentazioni di codesto Assessorato imperniate sulla "mancata disapplicazione delle disposizioni regionali, nella previsione di cui all'art. 21 del contratto", nonchè sulla "natura originale ed extracontrattuale dei fondi regionali in questione". dal momento che tale norma contrattuale, al contrario, contempla le "ipotesi di disapplicazione ai sensi del "citato co.3, dell'art. 2 D. L.vo 29/93".
                 Tali risorse regionali, infatti, non possono determinare autonomamente emolumenti accessori, anche in considerazione del principio secondo cui non possono essere attribuiti al personale trattamenti economici che non trovino la loro disciplina in contratti collettivi o individuali. Appare, dunque, chiara la ratio del riferimento al contratto collettivo per delimitare l'ambito della disciplina del trattamento accessorio in argomento cui è collegato l'assorbimento di qualunque altra indennità.
                 Quanto infine all'esercizio, da parte degli enti locali di funzioni regionali decentrate, nelle more della completa attuazione degli artt. 31 e seg. della l.r. 10/2000, ove determinate posizioni organizzative prevedano attività collegate a dette funzioni, sarà ciascun ente che, nella determinazione dell'entità della retribuzione di posizione, terrà conto del maggior carico di lavoro.
   
   * * * * *


             Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
   
   
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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