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Gruppo    V                          /220.11.00

OGGETTO: L.r. 15 maggio 2000, n. 10 - Applicabilità all'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana.

   
   
   
                                          Assessorato regionale turismo,
   comunicazioni e trasporti
   P A L E R M O
   
   
                 1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio un articolato quesito concernente l'applicabilità della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 all'XXXX. In particolare vien chiesto se tale Ente - considerato il divieto, posto dall'art. 5, terzo comma della predetta legge, di reclutare nuovo personale fino al 2003 - possa coprire il posto vacante di segretario generale "mediante contratto di diritto privato" o in alternativa mediante pubblico concorso, nonchè espletare alcuni concorsi già indetti per la copertura di altri posti vacanti.
                 Al riguardo codesto Assessorato, fondandosi sulla pretesa natura di ente economico dell'XXXX, lo ritiene sottratto all'ambito applicativo della l.r. n. 10/200O che, come risulta dal relativo art. 1, ha come destinatari la "Amministrazione regionale" e "gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione"; deducendone l'inapplicabilità allo stesso XXXX sia del predetto divieto di nuove assunzioni che del ricorso alla "contrattazione di stampo privatistico" per il reperimento di figure dirigenziali. Per cui si dichiara propensa a concedere all'Ente il nulla-osta per l'espletamento dei concorsi in questione.
   
                 2. Risulta chiaro da quanto esposto in narrativa che se l' XXXX potesse certamente ascriversi alla categoria degli enti pubblici economici, l'intera questione qui rassegnata non avrebbe più ragion d'essere.
                 Ma, a giudizio di questo Ufficio, l'orientamento in tal senso espresso nella richiesta di avviso non può condividersi.
                 Secondo la comune dottrina, gli elementi che più caratterizzano l'ente pubblico economico vanno individuati nello svolgimento di una attività prevalentemente o esclusivamente imprenditoriale in regime di monopolio o di libera concorrenza e, pur nell'assenza di un vero e proprio fine di lucro, nel criterio dell'obiettiva economicità: cioè di correlazione costi-ricavi, nel senso che l'impresa venga esercitata in modo tale da ricavare dall'attività almeno quanto occorre per coprire i costi dei fattori di produzione (cfr. in materia: Virga, "I principi", ed. Giuffrè; Sandulli, "Manuale di diritto amministrativo", ed. Iovene). Elementi questi che mal si attagliano all' XXXX, i cui obiettivi trascendono il concetto di attività puramente economica (cfr. art. 2 l.r. 30 settembre 1966, n. 33) ed il cui bilancio, come è noto, si avvale di un cospicuo contributo annuo regionale.
                 A ciò va aggiunto che i predetti elementi caratterizzanti sono stati esclusi dalla giurisprudenza con riferimento agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 aprile 1991, n. 242; Cass. civ., SS.UU. 5 giugno 1989, n. 2694), con i quali l' XXXX ha finora avuto, prima della trasformazione di quegli enti in fondazioni di diritto privato (D.lgs. 23 aprile 1998, n. 134) notevoli punti di contatto, riguardanti l'assetto pubblicistico dei rispettivi ordinamenti e la comune applicazione al personale dipendente del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.
                 Per questi motivi l'ascrivibilità dell'XXXX alla categoria degli enti pubblici economici appare quanto meno dubbia. Nè valgono a renderla più certa gli argomenti, secondo questo Ufficio parziali e comunque insufficienti, addotti nella richiesta di avviso.
                 Tuttavia, anche se in coerenza con questa conclusione la l.r. n. 10/2000 deve ritenersi astrattamente applicabile all' XXXX, ciò, contrariamente a quanto ritiene codesto Assessorato, non giustifica alcuna perplessità circa il temporaneo divieto (fino al 2003), posto da quella legge, di indire concorsi per l'assunzione di nuovo personale; divieto che, essendo espressamente rivolto alla "Amministrazione regionale", non sembra riguardare gli enti sottoposti al controllo della Regione, nonostante la già evidenziata astratta applicabilità a quest'ultimi dell'intera legge di cui trattasi.
                 Del resto, che in questo senso vada interpretato il terzo comma dell'art. 5 della l.r. n. 10/2000 risulta anche dai resoconti dei relativi lavori preparatori, laddove viene sottolineato che la prescrizione in questione è appunto da riferire alla sola Amministrazione regionale (cfr.: resoconto seduta aula del 6 aprile 2000).
                 Va a questo punto chiarito che le osservazioni fin qui svolte non implicano che l' XXXX, sic et simpliciter, possa bandire pubblici concorsi, nè tantomeno assumere il segretario generale con contratto di diritto privato; ostando a tali possibilità l'obbligo - imposto dall'art. 1 della l.r. n. 10/2000 agli enti pubblici non economici, di adeguarsi, "anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, al regime giuridico di cui al presente Titolo, adottando appositi regolamenti di organizzazione". E ciò, atteso che in tale adempimento rientrano, a giudizio dello scrivente, sia una generale riorganizzazione dell'Ente de quo estesa alla relativa pianta organica, sia l'espressa introduzione nell'assetto organizzativo dell'Ente stesso del ricorso al contratto di diritto privato per il reclutamento di figure dirigenziali, attualmente previsto dalla legge istitutiva dell' XXXX solo per le figure del direttore stabile e del direttore artistico (art. 9 l.r. 30 dicembre 1966, n. 33).
                 In conclusione, pur concordandosi sull'idoneità, dal punto di vista dell'Ente interessato, dello strumento del contratto di diritto privato per l'assunzione del segretario generale, si ritiene allo stato precluso il ricorso a tale modalità nelle more dell'adeguamento di cui si è detto. Mentre, per quanto riguarda i pubblici concorsi, anch'essi da ritenere in generale subordinati al predetto adeguamento, si è dell'avviso che possano eventualmente autorizzarsi quelli relativi a figure apicali ed essenziali alla vita dell'Ente (come nel caso del segretario generale), ovvero a qualifiche o professionalità per le quali sia dimostrata ed accertata da codesto Assessorato la necessità anche nell'ottica della futura riorganizzazione dell'Ente stesso.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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