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Gruppo    IV                          /221/00/11

OGGETTO: D.P.R. 34/2000. Sistema di qualificazione esecutori ll.pp. Imprese artigiane. Applicabilità.

   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           Lavori Pubblici
                                                           Ispettorato Tecnico
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota che si riscontra vien chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'applicabilità in Sicilia del D.P.R. n. 34/2000 ed in particolare dell'art. 28 che disciplina i requisiti tecnico-organizzativi che devono possedere le imprese per potere partecipare alle gare d'appalto di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro atteso che la legislazione regionale prevede la possibilità di partecipazione alle gare di lavori pubblici di importo non superiore a 300 milioni in favore delle imprese artigiane iscritte nel relativo albo da almeno un anno.
   
                 2. Con l'art. 31 della l.r. n. 21 del 1985 e succ. modif. e integr. il legislatore regionale ha, com'è noto, abolito l'albo regionale degli appaltatori e fatto propria la legislazione nazionale sull'albo nazionale costruttori ("nell'ambito della Regione siciliana, per l'appalto dei lavori pubblici, si applica la legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale dei costruttori").
                 Quest'ultimo, che ha costituito lo strumento unico, permanente e obbligatorio di classificazione degli aspiranti ai contratti di appalto di opere pubbliche, è stato abolito dall'art. 8, co. 10, della l. 109/1994 a decorrere dal 1° gennaio 2000 e a partire dalla data suddetta la medesima legge (art. 8, co. 8) ha disposto che "i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo".
                 Il citato co. 2, in particolare, ha demandato ad un apposito regolamento l'istituzione di "un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici... di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi".
                 Il regolamento de quo è stato emanato con il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, che, in particolare, per quel che rileva maggiormente nella fattispecie, all'art. 1, co. 2, prevede che "la qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dalle regioni anche a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di importo superiore a 150.000 euro".
                 Da quanto premesso emerge con tutta evidenza che il predetto regolamento trova applicazione in Sicilia per effetto del menzionato art. 31, co. 2, della l.r. n. 21/1985, che, rinviando (c.d. rinvio dinamico) alla l. 57/1962 e alle sue successive modificazioni, ha fatto si che anche in Sicilia fosse operante, contestualmente all'abrogazione della legge istitutiva dell'albo nazionale costruttori, il nuovo sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici, in sostituzione di quello previgente.
                 Ritiene al riguardo lo scrivente che ai fini della applicabilità del regolamento de quo in Sicilia, nessuna rilevanza possa attribuirsi al disposto del citato art. 1, co. 2, del regolamento medesimo. E' noto invero che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. nn. 461/1991; 333/1995 e 408/1999) "i regolamenti governativi, compresi quelli delegati, non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale o provinciale"; con riferimento poi al regolamento generale di cui all'art. 3 della legge Merloni la Consulta (sent. 482/1995, punto 8 in diritto) ha affermato che le regioni e le province autonome non sono comprese tra le amministrazioni e gli enti destinatari del regolamento.
                 Vero è che l'art. 93, co.1, del D. L.vo 112 del 1998 attribuisce la materia della qualificazione delle imprese alla competenza dello Stato, ma è tuttavia ben noto che il succitato decreto legislativo, come la legge delega n. 59 del 1997, della quale il primo costituisce attuazione, non riguarda le regioni a statuto speciale, per le quali le attribuzioni di materie, in attuazione delle previsioni dei rispettivi statuti, seguono la speciale procedura delle norme di attuazione.
                 Tanto premesso in via generale in ordine all'applicazione in Sicilia del D.P.R. n. 34 del 2000, va osservato, in particolare, per quanto attiene allo specifico quesito di cui alla nota che si riscontra, che per gli appalti di lavori pubblici d'importo non superiore a 300 milioni affidati ad imprese artigiane inscritte nel relativo albo da almeno un anno e alle cooperative inscritte al registro prefettizio da almeno un anno, non trova invece applicazione l'art. 28 del succitato D.P.R. - che disciplina in via ordinaria il sistema di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro - bensì l'art. 31, co. 5, della l.r. n. 21 del 1985 che, espressamente, prevede, quale requisito per la partecipazione agli appalti de quibus delle suddette imprese e cooperative, esclusivamente l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
                 Si è in presenza pertanto di una norma di legge speciale a favore delle citate imprese e cooperative (cfr. sul punto la circolare dell'Ass.to reg.le dei lavori pubblici 14 maggio 1986, n. 1610/D.R., la quale inoltre precisa che l'iscrizione alla Camera di commercio deve riguardare materia omogenea o comunque affine a quella dei lavori da eseguire) che conseguentemente può essere derogata esclusivamente da una norma di legge regionale posteriore.
   
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             Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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