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Gruppo     II                      /226/11/00

OGGETTO: Liquidazione quota F.E.S. in caso di infortunio sul lavoro.

   
   
                               
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           LAVORI PUBBLICI
                                                                         P A L E R M O
                               
                                         e, p.c.    DIREZIONE REGIONALE DEL
                                                           PERSONALE E DEI SS.GG.
                                                           S E D E
   
   
                 1. Con la nota n. 7057 del 9 agosto 2000, di pari oggetto, codesto Assessorato sottopone allo Scrivente un quesito posto dall'Ufficio del Genio civile di Siracusa relativo alla liquidabilità o meno dell'indennità di F.E.S. ad un dipendente assentatosi dal servizio per 125 giorni, di cui 98 di assenza per infortunio sul lavoro riconosciuti dall'INAIL superando "il cumulo di 1/3" previsto dall'accordo di contrattazione.
                 Codesto Assessorato ritenendo che non debba essere liquidata l'indennità indicata in oggetto, chiede al riguardo il parere dello scrivente .Con successiva nota n. 8083 del 29 settembre s., si sottopone allo Scrivente l'ulteriore quesito del Genio civile di SSSS sulla spettanza del compenso per lavoro straordinario e delle indennità di missione "che nel periodo di infortunio il dipendente non ha potuto effettuare".
                 Anche quest'ultimo quesito, ad avviso di codesto Assessorato, merita risposta negativa.
   
                 2. Con l'accordo di contrattazione decentrata del 15 ottobre 1998, raggiunto tra l'Assessorato regionale lavori pubblici e le Organizzazioni sindacali (ex art. 4, legge regionale 19 giugno 1991, n. 38) sono stati stabiliti alcuni criteri finalizzati al miglioramento organizzativo e funzionale dell'Amministrazione in attuazione dell'art. 4 del D.P.Reg. 2 ottobre 1997, n. 38.
                 Fra i vari criteri elencati nel predetto accordo, al n. 5 le parti contraenti hanno stabilito che: "Si potrà partecipare ad un solo piano di lavoro e verrà corrisposto il relativo compenso solo se si è partecipato ad almeno 1/3 della durata del piano".
                 Al successivo n. 7 viene precisato che:
   "La decurtazione della presenza avverrà secondo l'allegato n. 3".
                 Il precitato allegato 3 dal titolo "Elementi che concorrono all'attribuzione delle quote" individua una serie di assenze dal servizio ai fini della decurtazione dell'incentivo massimo collegato al rendimento di struttura ed individuale.
                 Tra le assenze compatibili rientrano quelle per "congedo straordinario (ex art. 44 L.R. 41/85 e successive modifiche), posizione in cui si trovava il dipendente de quo nel periodo di assenza per infortunio sul lavoro, come si evince dall'ultimo comma del citato articolo nel testo modificato con l'art. 38 della l.r. 7 marzo 1997, n. 6, che include tale fattispecie tra quelle per le quali la durata del congedo straordinario è elevata a 6 mesi.
                 Conseguentemente, poichè sulla computabilità agli effetti di specie delle ulteriori giornate di assenza oltre a quelle per infortunio, non vi è questione, è da ritenersi che il superamento del limite minimo di 1/3 di presenze annue stabilito nell'accordo di contrattazione precluda la liquidazione al predetto dipendente della quota FES. La ratio propria di quanto convenuto dalle parti contraenti sembra infatti quella di correlare direttamente la liquidazione dell'emolumento in parola alla presenza effettiva in servizio, condizione necessaria per l'elevazione del rendimento.
   
                 3. Alle stesse conclusioni si perviene per quanto concerne l'indennità di missione ed il compenso per il lavoro straordinario, prestazioni che presuppongono la presenza in servizio del dipendente.
                 Con riguardo all'istituto della missione deve trattarsi, come risulta dalla normativa vigente (L. 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modifiche ed integrazioni) e dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 28 luglio 1973 , n. 753; 30 novembre 1995, n. 1357; Corte dei Conti, sez. Reg. sic. 2 aprile 1966, n. 120; Sez. Cont. 14 aprile 1956, n. 349; TAR - Lazio sent. n. 437 del 25 luglio 1986), di incarichi di servizio da svolgersi temporaneamente fuori dell'ordinaria sede dell'impiegato.
                 Ne consegue per quanto concerne il caso in specie che, venendo a mancare l'esecuzione del servizio in sede diversa da quella di appartenenza, ossia l'espletamento della missione, qualunque ne sia stata la causa ostativa; il semplice (eventuale) incarico conferito al dipendente di cui trattasi può dar luogo all'obbligo dell'Amministrazione di corrispondere l'indennità di missione.
                 Relativamente al compenso per il lavoro straordinario va detto che ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.Reg. 20 gennaio 1995 n. 11, detto compenso è subordinato a due fattori imprenscindibili ossia all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione e alla prestazione individuale del soggetto autorizzato. Da ciò consegue che, non essendosi svolta effettivamente la prestazione individuale di lavoro straordinario da parte del soggetto di cui trattasi, nessun compenso potrà essere corrisposto, per concorde orientamento di dottrina (cfr. P. Virga - Diritto Amministrativo n. 1 - Ed. Giuffrè - Milano 1999, pagg. 187-188) e giurisprudenza (cfr. C. di S. Sez. IV 16 febbraio 1998, n. 285).
                 Peraltro, l'art. 68, c. 7, T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, sancisce il diritto dell'impiegato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio a percepire per tutto il periodo di assenza "tutti gli assegni escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario".
   
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             A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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