Repubblica Italiana
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GRUPPO XIV

OGGETTO:    Atto amministrativo - Accesso ai documenti. Limiti e condizioni.


                                                                         
                                                                         
   
   
   
   
                                              ASSESSORATO REGIONALE
                                              AGRICOLTURA E FORESTE
                                              Direzione Interventi Strutturali
                                              P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota emarginata - premesso che è stato concesso un finanziamento a favore della coop.va XXXX per la realizzazione di un centro di lavorazione e trasformazione di nocciole; che la ditta YYYY S.P.A. ha fornito alla suddetta cooperativa macchinari ed attrezzature atti alla lavorazione delle nocciole; che la medesima ditta ha denunciato il mancato pagamento, da parte della società cooperativa, della fornitura eseguita - è stato chiesto l'avviso dello scrivente in merito ad una richiesta di copia di atti relativi ad una pratica di finanziamento presentata, ai sensi dell'art. 25 L. 241/90, dalla ditta fornitrice YYYY S.P.A.
   
                 2. In relazione alla problematica proposta occorre preliminarmente accennare alla tematica del diritto di accesso ed al possibile esercizio del medesimo in ordine ad atti che riguardano soggetti terzi.
                 Come è noto la legge 7 agosto 1990, n. 241, e la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, (che in materia di accesso ha recepito sostanzialmente il contenuto della 241/90) hanno mutato in modo radicale il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadino, delineando un ordinamento ispirato a principi di partecipazione dell'amministrato e di conoscibilità della funzione pubblica, al fine di assicurare, attraverso la salvaguardia del valore della trasparenza, l'efficienza dell'Amministrazione e al contempo la garanzia del privato cittadino.
                 L'art. 22, comma 1 della L. 241/90 e l'art. 25, comma 1, della l.r. n. 10/1991 riconoscono il diritto di accesso di documenti "a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti".
                 La giurisprudenza amministrativa (C.d.S. 1/10/96 n. 1288) ha chiarito che l'interesse all'accesso non deve necessariamente essere collegato alla titolarità di una posizione che legittimerebbe il soggetto ad agire giudizialmente e dunque ad una posizione strettamente personale di diritto soggettivo o di interesse legittimo, ma pur tuttavia deve trattarsi di una situazione giuridicamente rilevante, suscettibile di essere tutelata tramite una compiuta conoscenza dei documenti amministrativi.
                 Con riferimento alla fattispecie in esame appare opportuno valutare se l'interesse vantato dalla ditta YYYY sia meritevole di tutela e dunque legittimi l'accesso richiesto.
                 A tal proposito si osserva che, a quanto emerge dall'istanza della YYYY, parte del pagamento della fornitura eseguita sarebbe dovuto avvenire tramite riscossione del corrispettivo dovuto da parte della Banca di Credito di CCCC in forza di una procura all'incasso e successivo accreditamento in favore dell'istante grazie ad un mandato di pagamento con il quale la società cooperativa avrebbe incaricato la Banca di procedere al bonifico. Pagamento che, come dichiara la YYYY S.P.A., non è mai stato effettuato.
                 Premesso quanto sopra si rileva che è indubbio che nella situazione concreta sussista uno specifico interesse da parte della ditta fornitrice alla conoscenza di tutti gli atti relativi al finanziamento in oggetto; e ciò in ragione specifica del credito vantato dalla medesima ditta e relativo alle forniture effettuate.
                 Si osserva inoltre che l'art. 22, comma 2, L. 241/90 e l'art. 25, l.r. 10/91 individuano l'oggetto del diritto di accesso nel documento amministrativo definito come ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti formati dalla pubblica amministrazione, anche interni, o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
                 In questa lata dizione rientra indubbiamente qualunque atto, di qualsiasi provenienza, che sia comunque intervenuto nel procedimento amministrativo e conseguentemente anche gli atti progettuali relativi alla pratica di finanziamento in oggetto, tra i quali in base agli accordi sottostanti, dovrebbe rinvenirsi anche la procura all'incasso che sarebbe dovuta essere stata notificata all'Amministrazione regionale.
                 D'altra parte, come già osservato la giurisprudenza amministrativa (e nel medesimo senso anche la direttiva 8/4/94 n. 27720/27 con cui la Commissione per l'accesso si è pronunciata sul significato da attribuire alla locuzione "situazione giuridicamente rilevante") reputa che l'interesse che legittima il diritto di accesso deve essere serio, non emulativo, ricollegabile all'istante da uno specifico nesso e non riducibile a mera curiosità, ma non necessariamente coincidente con una posizione di interesse legittimo o diritto soggettivo, in ragione della quale e per la cui tutela detto istituto venga azionato.
                 Si rileva inoltre che un'eventuale limitazione all'esercizio del diritto in questione potrebbe soltanto derivare dalla esigenza di tutelare valori di rango costituzionale o comunque interessi egualmente meritevoli di tutela.
                 Nel caso di cui si tratta si osserva che accanto ad un interesse della ditta fornitrice alla conoscenza di atti relativi alla pratica in oggetto (in quanto presunta creditrice della società cooperativa) non pare sussistere un interesse altrettanto rilevante che possa escludere o limitare l'esercizio del diritto in questione.
                 Ci si riferisce in particolare alla necessità di comparare l'interesse di chi chiede di accedere a documenti che riguardano anche soggetti terzi e l'interesse di questi a tutelare la propria riservatezza.
                 Ed invero l'avvento della L. 675/96, normativa di tutela e di difesa dei dati personali, ha posto il problema del rapporto tra trasparenza dell'azione amministrativa e tutela della riservatezza, e dell'eventuale effetto modificativo della L. 675/96 sugli equilibri delineati dalla L. 241 e dal successivo regolamento di esecuzione recato dal D.P.R. 352/92.
                 Ai sensi dell'art. 43 comma 2, L.675/96 "restano ferme... le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato".
                 Tale disposizione ha inteso fare salva tutta la normativa vigente in ordine al diritto di accesso e ciò in relazione alla pari rilevanza attribuita ai principi della tutela della riservatezza e della trasparenza dell'azione amministrativa. In ogni caso giova anche considerare che con recente provvedimento (16/9/97) il Garante per la protezione dei dati personali ha puntualizzato come la normativa in tema dei dati personali non ha in alcun modo intaccato le disposizioni previste dalla L. 241/90 e che dunque, ferma restando la ineludibilità della ponderazione comparativa degli interessi in gioco, finanche i dati personali non sfuggono alla sfera di appartenenza dell'istituto dell'accesso.
                 Quindi in assenza di norma che sottragga determinate categorie di dati da ogni forma di pubblicità o diffusione, la regola permane quella della libera circolazione delle informazioni, temperata naturalmente dai correttivi giurisprudenziali indicati in precedenza (sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante).
                 Alla stregua delle considerazioni riportate, e considerato peraltro che la richiesta formulata dalla ditta fornitrice non attiene a documenti relativi a dati sensibili, e che la giurisprudenza amministrativa (C.d.S. 17/5/99 n. 1689 e C.d.S. 4/2/97 n. 5) si è espressa per la prevalenza del diritto di accesso sul diritto alla riservatezza ogni qualvolta l'accesso "venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente", si ritiene che la richiesta presentata dalla Ditta YYYY S.P.A. sia legittima e conseguentemente nulla osti all'accoglimento dell'istanza e si possa legittimamente procedere al rilascio della richiesta documentazione.

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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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