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Gruppo    IV                          /232.00.11

OGGETTO: Alloggio popolare sito in XXXX, via yyyy. Cessione in proprietà ai sensi della L. 560/93 e della L.r. 43/94. Quesito.

   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           Lavori Pubblici
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota cui si risponde viene rappresentato quanto segue.
                 Con nota del 24/2/2000 la sig.ra C.S. ha chiesto a codesto Assessorato di essere autorizzata ad alienare, per gravi motivi di famiglia, l'alloggio in oggetto indicato, dalla stessa acquistato in data 4/5/99 dallo I.A.C.P. di KKKK ai sensi della Legge 560/93.
                 Al riguardo codesto Assessorato richiama il disposto del comma 20 dell'articolo unico della citata Legge 560/93, che vieta l'alienazione anche parziale degli alloggi acquistati ai sensi della stessa Legge "per un periodo di 10 anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto".
                 Alla luce di tale norma la Sig.ra S. non potrebbe alienare il proprio alloggio; vien chiesto tuttavia se, ricorrendo gravi, sopravvenuti e documentati motivi, lo stesso alloggio possa essere alienato, previa autorizzazione della Regione, ai sensi dell'art. 20 della L. 179/92.
   
                 2. Con nota del 7/9/2000 la Sig.ra S. ha trasmesso allo Scrivente copia della propria istanza di autorizzazione all'alienazione dell'alloggio e copia della sentenza n. 1224/99 del Tribunale di KKKK, sezione lavoro.
                 Nell'istanza l'interessata - premesso che l'immobile de quo, assegnato in locazione semplice al di lei marito N. S. dalla Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Profughi presso la Prefettura di KKKK con nota del 31/5/1957, è stato acquistato da lei, nella qualità di coniuge dell'assegnatario, con rogito notarile registrato in KKKK il 21/5/1999 - richiama il decreto 25 febbraio 1993 dell'Assessorato regionale alla cooperazione, recante "Direttive per l'alienazione e la locazione di alloggi di edilizia agevolata ai sensi dell'art. 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179".
                 Tale decreto, all'art. 2, dispone che: "L'autorizzazione all'alienazione degli alloggi sarà concessa:
   a) ...
   b) in tutti i casi in cui sia attestata dalla competente autorità sanitaria la condizione di non autosufficienza, per età o per malattia, dell'assegnatario o di altro componente del nucleo familiare... e sia dimostrata l'impossibilità di provvedere alla sua assistenza nella propria abitazione".
                 Ora, poichè con la sentenza sopra citata il Giudice del Lavoro di KKKK ha dichiarato il Sig. N. S. incapace di attendere agli atti quotidiani della vita, la sig.ra S. ha chiesto di potere alienare l'alloggio acquistato dallo I.A.C.P. di KKKK, fornendo una duplice motivazione:
   "1. stabilire la propria residenza in un alloggio ubicato in un piano elevato, che impedisca al Sig. N. di allontanarsi dallo stesso;
    2. utilizzare il ricavato della vendita per far fronte alle vigenti spese richieste per la cura del marito".
   
                 3. Il comma 20 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", così dispone: "Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, né può esserne modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia stato pagato interamente il prezzo".
                 L'art. 7 dell'atto di compravendita, concluso, ai sensi della citata Llegge 560/93, tra lo I.A.C.P. di KKKK e la sig.ra C. S. e avente per oggetto l'immobile sito in XXXX nella via yyyy, così prevede: "Prende atto la parte acquirente che, per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di registrazione del presente atto, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge 560/93, l'immobile non potrà essere alienato neppure parzialmente dalla parte acquirente, né potrà essere modificata la destinazione d'uso.
                 Decorso il termine di cui al primo comma del presente articolo, qualora il proprietario intenda vendere l'immobile, dovrà darne comunicazione all'Istituto, che potrà esercitare il diritto di prelazione...
                 I contratti di alienazione stipulati in violazione dei divieti di cui sopra sono nulli di pieno diritto".
                 Infine, la nota di trascrizione dell'atto di compravendita sopra citato, al Quadro D, ribadisce che: "Ha preso atto la parte acquirente che per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di registrazione dell'atto, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge 560/93, l'unità negoziale non potrà essere alienata neppure parzialmente a nessun titolo, né potrà esserne modificata la destinazione d'uso. I contratti di alienazione stipulati in violazione del divieto di cui sopra... sono nulli di pieno diritto".
                 Dalla norma sopra richiamata, dal citato art. 7 dell'atto di compravendita e dalla precisazione contenuta nella nota di trascrizione relativa si evince con chiarezza il divieto di alienazione dell'alloggio acquistato dall Sig.ra S. per un periodo di 10 anni dalla registrazione dell'atto di acquisto, intervenuta il 21/5/1999.
                 Divieto che rivela un carattere assoluto, non essendo stata inserita nella legge 560 alcuna norma che, a temperamento dello stesso, preveda ipotesi di alienazione dell'alloggio prima dello scadere del predetto termine.
                 Né può ritenersi applicabile agli alloggi acquistati ai sensi della citata Legge 560/93 l'art. 20 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, ai sensi del quale: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dalla assegnazione o dall'acquisto, e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati".
                 Tale norma, infatti, per espressa previsione, concerne gli alloggi di edilizia agevolata, ossia quelli realizzati da soggetti privati, in genere cooperative edilizie, cui è accordato il beneficio di forme agevolate di credito ovvero di esecuzioni fiscali.
                 La legge 560/93 concerne invece l'edilizia residenziale pubblica in senso stretto, ossia quegli alloggi realizzati da enti pubblici o da operatori assimilati a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato.
                 Ciò si evince dal comma 1 dell'articolo unico della legge in esame che così prevede: "Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati..., a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato, della Regione o di enti pubblici territoriali,... dallo Stato, da enti pubblici territoriali nonchè dagli istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.)...".
                 Il comma 3 dello stesso articolo unico esclude poi espressamente dall'ambito di applicazione della legge 560, tra l'altro, "gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni", ossia quelli riconducibili alla cd. edilizia agevolata.
                 Ora, se la L. 560/93 concerne gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in senso stretto, o edilizia sovvenzionata, mentre l'art. 20 della L. 179/92 concerne gli alloggi di edilizia agevolata, si deve escludere la possibilità di estendere il disposto di tale ultima norma agli alloggi alienati ai sensi della legge 560.
                 A ciò consegue altresì l'inapplicabilità a questi stessi alloggi di quanto previsto dal Decreto 2 febbraio 1993 dell'Assessorato regionale alla Cooperazione che reca "Direttive per l'alienazione e la locazione di alloggi di edilizia agevolata, ai sensi dell'art. 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179".
                 A tale decreto e, in particolare, al disposto dell'art. 2, lett. b) ("l'autorizzazione all'alienazione degli alloggi sarà concessa... in tutti i casi in cui sia attestata dalla competente autorità sanitaria la condizione di non autosufficienza, per età o per malattia, dell'assegnatario o di altro componente del nucleo familiare... e sia dimostrata l'impossibilità di provvedere alla sua assistenza nella propria abitazione") ha fatto riferimento la Sig.ra S. nel richiedere a codesto Assessorato l'autorizzazione all'alienazione dell'alloggio da lei acquistato ai sensi della legge 560.
                 Dovendosi tuttavia escludere, come sopra chiarito, l'applicabilità dell'art. 20 della l. 179/92 e, conseguentemente, del citato D.A. agli alloggi acquistati ai sensi della legge 560/93, la predetta istanza di autorizzazione all'alienazione non può trovare accoglimento e va respinta in quanto in contrasto con il comma 20 dell'articolo unico della stessa legge e con l'art. 7 dell'atto di compravendita.
                 Al riguardo giova altresì ricordare la circolare 18 febbraio 1994 n. 458 di codesto Assessorato, con cui sono state impartite direttive  per una corretta formulazione dei piani di vendita.
                 Questa, al punto 5), concernente "Limiti temporali per la rivendita degli alloggi e diritto di prelazione", nel richiamare il divieto di alienazione di cui al citato comma 20, afferma: "La Legge non precisa altresì quali siano le conseguenze di una eventuale rivendita prima dei dieci anni (esempio: la nullità dell'atto, come previsto da leggi precedenti).
                 E' pertanto opportuno che tale limitazione venga inserita nei contratti di compravendita tra Enti e assegnatari".
                 Codesto Assessorato, quindi, con la circolare in esame, prendendo atto della natura perentoria del divieto di alienazione, ha raccomandato di prevedere espressamente, quale conseguenza di una eventuale rivendita prima del termine di dieci anni, la nullità dell'atto.
                 Ciò ad ulteriore conferma di quanto sopra affermato sulla illegittimità di un'autorizzazione alla alienazione di alloggi acquistati ai sensi della legge 560/93 prima del termine posto dal comma 20 della stessa legge.
   
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             Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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