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Gruppo    II                          /234.00.11

OGGETTO: Attribuzione delle funzioni di datore di lavoro ex art.2, c.1 DLgs 626/94.

   
   
   
                                                           Assessorato regionale del
                                                           bilancio e delle finanze
                                                           PALERMO
   
                           e, p.c.                  Direzione regionale del
                                                           personale e dei
                                                           Servizi Generali
                                                           SEDE
   
   
   1.            Con la suindicata nota codesto Assessorato ha chiesto allo scrivente se condivida il proprio orientamento circa l'immediata applicabilità dell'art.11 della l.r. 15 maggio 2000, n.10, che trasferisce le funzioni di datore di lavoro in oggetto indicate ai dirigenti generali.
   
   2.            La Direzione regionale in indirizzo, al riguardo interpellata dallo scrivente per la sua specifica competenza nella materia, ha manifestato lo stesso avviso tenuto conto anche dell'attribuzione, operata dal secondo comma della disposizione citata, dei relativi poteri decisionali e di spesa.
   
   3.          Ciò premesso, si osserva che, in via generale, non può ritenersi pienamente operante l'attribuzione alla dirigenza della totalità dei poteri di gestione e delle connesse responsabilità sino a che non si sia proceduto alla definizione del conferimento degli incarichi, alla quale l'art.20 ricollega la soppressione dei "ruoli regionali di direttore regionale o equiparato e di dirigente superiore amministrativo e tecnico ed ogni norma di legge connessa alla regolamentazione degli uffici e delle funzioni".
                 Ora, sotto tale profilo, l'art.11 presenta una formulazione ibrida. Per un verso, infatti, esso è stato redatto con la tecnica della manipolazione di una disposizione vigente - l'art.35 della l.r. 7 marzo 1997, n.6, che aveva già individuato la figura del "datore di lavoro" in soggetti burocratici anzichè politici -, tecnica incompatibile con il differimento dell'efficacia temporale della norma; per altro verso però introduce nella disposizione modificata l'espressione "dirigenti generali" tipica del nuovo sistema burocratico ancora in fieri.
                 Tale antinomia potrebbe anche ritenersi superabile tenuto conto della specifica attribuzione ai suddetti "dirigenti generali" ante litteram attualmente preposti alle attuali direzioni (che "in sede di prima applicazione" costituiscono i dipartimenti regionali ex art.4, c.3, della legge) dei poteri decisionali e di spesa di cui al comma 2 dello stesso articolo, la quale depone per l'immediata applicabilità della novella. In caso contrario infatti tale specifica attribuzione non avrebbe senso, dal momento che, una volta compiuta la riforma, detti poteri e responsabilità "datoriali", concernendo la sfera gestionale, spetteranno comunque ai dirigenti generali.
                 Ovviamente, affinchè la norma possa essere effettivamente applicata nel senso dianzi indicato dovranno apprestarsi i necessari meccanismi idonei a mettere a disposizione di tutti i datori di lavoro le risorse finanziarie occorrenti mentre in atto sui relativi capitoli operano  solo i direttori regionali dai quali dipendono i gruppi "personale".
   
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   Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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