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OGGETTO: Sanzioni amministrative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

   
   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           DELLA SANITA'
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato pone all'Ufficio i seguenti quesiti in materia di sanzioni amministrative per contravvenzioni a norme legislative sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, elevate dai servizi di medicina del lavoro delle AUSL:
   a) a quale autorità vadano indirizzati gli "scritti difensivi e documenti" menzionati nell'art. 18 primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689;
   b) se le somme derivanti dalle predette sanzioni vadano versate sul capitolo 2541/E della rubrica "Sanità" del bilancio regionale.
                 Sul primo punto codesto Assessorato, premesso che l'autorità di cui trattasi, ai sensi del riferito art. 18, è quella "competente a ricevere il rapporto" di cui all'art. 17 della stessa legge n. 689/1981, è dell'avviso che nel silenzio delle disposizioni interessate tale autorità vada identificata nel sindaco nel cui comune è stata accertata la violazione. Sul secondo punto non viene espresso nella richiesta di parere alcun orientamento.

                 2. Circa il primo quesito può condividersi l'iter logico seguito da codesto Assessorato.
                 Il primo comma dell'art. 17 della legge n. 689/1981 così recita: "Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o modificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o in mancanza al prefetto".
                 Dispone poi il primo comma dell'art. 18 della stessa legge n. 689/1981 che "Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione e notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità".
                 Premesso dunque che il problema in esame consiste, come si è già detto, nell'individuare l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui al citato art. 17, va subito confermato che nessuna indicazione emerge al riguardo né dal D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (recante modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), che nell'art. 17 si limita ad individuare l'Ispettorato del lavoro come autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste nel capo I del medesimo decreto, né dall'altro D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, ove sono tra l'altro previste sanzioni amministrative in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro, né infine dall'intera legislazione regionale interessata.
                 A questo punto va però ricordato che il già citato art. 17 della legge n. 689/1981 al terzo comma prevede che "Nelle materie di competenza delle regioni o negli altri casi per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente", che nella fattispecie sembra da individuare in codesto Assessorato.
                 Sulla base di quest'ultima premessa appare giustificato il riferimento fatto nella richiesta di parere all'art. 38 quarto comma della l.r. 3 novembre 1993, n. 30, secondo cui "Fino al riordinamento degli uffici periferici dell'Assessorato regionale della sanità e al riassetto delle relative funzioni dirigenziali, i provvedimenti di competenza regionale in campo sanitario di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed in particolare quelli di cui all'art. 18 della stessa legge, sono adottati dal sindaco competente per territorio che provvederà a versare le relative somme alla Regione".
                 A tale riguardo si ritiene di poter concordare con codesto Assessorato anche sull'opinione che la predetta competenza sindacale non sia in contrasto con gli articoli 17 e 18 della l.r. 20 agosto 1994, n. 33, con i quali sono stati soppressi gli uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali e ripartite le competenze tra l'Assessorato regionale della sanità e le U.S.L.
                 Considerato infatti che l'art. 18 della l.r. n. 33/1994 tiene tra l'altro fermo quanto previsto dall'art. 38 della l.r. n. 30/1993 - che, come si è visto, prevede la competenza sindacale di cui trattasi - sembra potersi dedurre che tale competenza sia allo stato attuale confermata.
                 Sul secondo punto va rilevato che la denominazione del capitolo 2541/E del bilancio regionale sembra escludere che nello stesso possano essere versati proventi diversi da quelli riconducibili all'art. 21 secondo comma del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, al quale fa esplicito riferimento il sopra menzionato capitolo; mentre nulla sembra ostare in via di principio al versamento delle somme in questione nel capitolo n. 2301 del bilancio regionale, la cui denominazione è: "Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative con esclusione di quelle aventi natura tributaria".
                 Si suggerisce, comunque, di acquisire in proposito l'avviso del competente Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
   

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             Ai sensi dell'art.15, secondo comma del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   
   
   

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