Repubblica Italiana
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Gruppo    IV                          /240.00.11

OGGETTO: Contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri - Vincolatività o meno dell'intesa preliminare agli appartenenti alle sigle sindacali non firmatarie della stessa.

   
   
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           del turismo,
                                                           delle comunicazioni
                                                           e dei trasporti
                                                           Direzione trasporti
                                                           PALERMO
   

   1.            Con la nota cui si risponde codesta Amministrazione chiede allo Scrivente di manifestare il proprio avviso in ordine alla configurabilità o meno di un'inadempienza contrattuale da parte di alcune aziende private concessionarie dei servizi di trasporto locale della Sicilia, associate a XXXX Sicilia (tra le quali le Società ..................).
                 L'inadempienza contrattuale è stata evidenziata, a codesta Amministrazione, dalle Segreterie regionali della Sicilia delle OO.SS. di settore maggiormente rappresentative, ................., le quali denunciano la mancata applicazione, da parte delle aziende concessionarie associate alla XXXX, dei contenuti economici dell'intesa preliminare alla  stipula definitiva del nuovo contratto di lavoro degli autoferrotranvieri (siglata in data 2.3.2000).
                 Nel suddetto accordo è stata prevista la corresponsione ai lavoratori di una somma "una tantum" di lire 2 milioni. La prima tranche, pari ad un milione di lire, sembra sia stata erogata, con la retribuzione di aprile come previsto nell'intesa, da tutte le aziende di trasporto locale della Sicilia, pubbliche e private, associate a YYYY, ... e ..., nella considerazione di procedere in adempimento di un accordo direttamente collegato al contratto nazionale.
                 Al contrario, le sopracitate aziende concessionarie private, associate a XXXX, non hanno provveduto a tale adempimento. Una di esse, la TTTT, nella nota prot. 211/00/DG, inviata alla rappresentanza sindacale aziendale, conferma "la piena disponibilità ad adeguarsi alle determinazioni attuative che saranno adottate dalla propria sede regionale dell'Associazione di categoria", informando al contempo la RRRR che la XXXX nazionale si è già dichiarata "pronta a firmare il nuovo contratto collettivo nazionale di categoria, non appena definito in tutte le sue parti e ad assumere così piena capacità negoziale in ordine alle future problematiche sindacali".
                 Dal tenore della citata nota le Segreterie Regionali Sicilia di ............... desumono che l'intendimento della XXXX sia quello di non voler sottoscrivere, e quindi applicare, l'accordo preliminare, ma solamente la stesura definitiva del contratto stesso e - ritenendo che "l'erogazione dell'una tantum in argomento, nonchè l'ottemperanza di tutti gli accordi già sottoscritti o che verranno sottoscritti in questa fase di trattativa per il rinnovo contrattuale, poichè suscettibili di immediata applicazione, siano atti dovuti" - evidenziano (nella nota inviata alla XXXX Sicilia, in data 29 giugno 2000) come tale atteggiamento configuri, da parte delle citate aziende concessionarie private, una violazione dell'obbligo al rispetto degli accordi nazionali di categoria, espressamente previsto dall'art.13 della legge regionale 14 giugno 1983, n.68, che subordina l'erogazione dei contributi regionali di esercizio "alla integrale applicazione da parte delle aziende, al personale dipendente adibito all'esercizio, del trattamento economico e normativo definito dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi degli autoferrotranvieri vigenti all'atto della corresponsione del contributo".
                 La XXXX Sicilia, nella nota prot. n.86/2000 del 12.7.2000 indirizzata alle Segreterie regionali delle Sigle sindacali sottoscrittrici dell'intesa de qua, in risposta ai rilievi da queste ultime sollevata con la nota del 29.6.2000, precisa che ad essa "non può essere imputata alcuna inadempienza, e neppure alcun ritardo nel fornire le indicazioni di comportamento alle imprese ad essa aderenti, posto che, tra l'altro, l'impegno contenuto nell'accordo preliminare sottoscritto in data 2.3.2000 è stato firmato da altre sigle datoriali". Al contempo conferma "la propria volontà di sottoscrivere il nuovo CCNL in fase di definizione e di dare comunque applicazione, fino a quando la sottoscrizione non sarà avvenuta, a tutti gli adempimenti legalmente dovuti". Con la stessa nota la XXXX medesima rivolge un formale invito alle rappresentanze delle predette Organizzazioni sindacali ad un incontro volto a consentire l'avvio di un rapporto collaborativo e funzionale con le stesse OO.SS. di categoria.
                 Codesto Assessorato, nel manifestare il proprio intendimento, mostra di condividere le considerazioni espresse dalle OO.SS. denuncianti, ritenendo che "l'accordo preliminare ... non può che essere vincolante per tutti gli operatori del comparto ... e che la XXXX, pertanto, dovrà procedere, e da subito, al rispetto dei contenuti di quell'accordo ...".
   Precisa inoltre che il perdurare di tali ritardi "porterebbe, quale conseguenza immediata, anche alla sospensione dell'erogazione dei contributi di esercizio alle imprese aderenti alla federazione inadempiente".
   
   2.            Ai fini della soluzione del quesito posto occorre affrontare, preliminarmente, il problema del valore giuridico dell'ipotesi di accordo.
                 In giurisprudenza non si rinvengono che poche pronunce, le quali hanno, comunque, negato l'efficacia vincolante dell'ipotesi di accordo.
                 In particolare, con la sentenza n.5034 del 12 agosto 1986 la Corte di Cassazione per la prima volta prende in esame i profili giuridici di quella che, comunemente, la prassi della contrattazione collettiva individua come "ipotesi di accordo".
                 In essa la Suprema Corte giunge alla conclusione che l'ipotesi di accordo, preliminare alla stesura del contratto collettivo, costituendo un semplice "schema di contratto", sprovvisto della volontà comune di attribuire valore impegnativo alle intese raggiunte, non ha carattere definitivo e vincolante per le associazioni stipulanti e per i loro iscritti. Detto carattere è affermato, in quella sede, proprio per negare l'anticipazione degli effetti del contratto definitivo richiesta dai lavoratori interessati dai benefici del rinnovo contrattuale.
                 Un precedente analogo, nell'ambito della giurisprudenza di merito, si rinviene nella sentenza del Tribunale di Roma, 19 ottobre 1971, in Giust. civile, 1971, I, 1866, in cui si afferma che "gli accordi di rinnovo, bilateralmente sottoscritti in vista della stipulazione di un nuovo contratto collettivo plurilaterale, sono inidonei ad integrare la disciplina dei rapporti di lavoro posta dal contratto medesimo". Dello steso tenore - anche se riferita ad una fattispecie diversa in cui una norma statutaria del sindacato stipulante esplicitamente condizionava all'approvazione del comitato centrale dell'associazione la sottoscrizione definitiva del contratto - è la sentenza della Pretura di Carpi 28.1.86, Foro It., 1988, I, 1981; infine, nella sentenza della Pretura di Cosenza del 30 ottobre 1989, la non vincolatività della sottoscrizione di un'ipotesi di accordo è affermata, invece, con riferimento alla prosecuzione delle trattative, laddove è detto che la libertà di scelta del contraente sopravvive durante tutto il processo di formazione del contratto collettivo e persino alla sottoscrizione di un'ipotesi di accordo, ritenuta atto giuridicamente non impegnativo nei rapporti tra le parti.
                 Il percorso logico seguito nella predetta pronuncia della Corte di Cassazione parte dalla considerazione che l'ipotesi di accordo, per il suo carattere ipotetico e preliminare, e comunque non impegnativo, risulta in sostanza carente sul piano dei requisiti essenziali per la configurabilità di un contratto, in particolare dell'accordo tra le parti, che è il primo dei requisiti previsti dall'art.1325 c.c. In realtà, l'ipotesi di accordo ha certamente un contenuto negoziale, oggetto di trattative sfociate in una formale manifestazione di reciproco assenso da parte dei soggetti legittimati a darlo, tuttavia ad essa non può attribuirsi un'immediata efficacia negoziale poichè, nonostante la convergenza delle rispettive volontà delle parti, le stesse sono altresì concordi sulla provvisorietà del consenso così raggiunto, di conseguenza la citata sentenza afferma che il consenso si è formato su uno "schema di contratto".
                 Pertanto, se la cosiddetta "ipotesi di accordo" collettivo non è ancora l'accordo, cioè il contratto collettivo, ma solo un progetto di contratto, non vincola.
                 Spesso nella prassi accade che si raggiungano ipotesi di accordo che sono qualcosa di più di una mera documentazione dell'andamento delle trattative. Esse, infatti, sono siglate dai responsabili sindacali quando,  nella sostanza, l'accordo è fra di essi raggiunto, tuttavia si parla pur sempre di "ipotesi di accordo" perchè si vuol far precedere l'accordo definitivo dall'approvazione dell'ipotesi da parte delle assemblee dei lavoratori e talvolta anche da parte di organi imprenditoriali.
                 Nella prassi, poi, solitamente, l'approvazione non manca, cosicchè gli effetti vengono fatti retroagire al momento in cui è stata siglata l'ipotesi. In tali casi la rielaborazione del testo contrattuale può anche mancare, limitandosi le parti ad apporre all'ipotesi originaria una seconda firma che ha comunque il precipuo significato di suggellare il consenso manifestato dagli organismi intervenuti nella fase della ratifica e, dunque, di convertire in contratto definitivo e impegnativo per entrambe le parti, ciò che sino ad allora rappresentava solo un'ipotesi d'accordo.
                 Talvolta, invece, l'ipotesi di accordo non contiene la completa disciplina giuridica, che poi costituirà il contenuto del contratto collettivo, ma soltanto le clausole dirette ad innovare il contratto anteriore. In questi casi potrebbe anche accadere che il testo definitivo non rispecchi in qualche punto quanto concordato in sede di formulazione dell'ipotesi di accordo.
                 Il possibile verificarsi di tali eventualità conferma la correttezza del ragionamento sin qui seguito. E' palese, infatti, che le intese raggiunte, per potere acquistare rilevanza nei confronti dei consociati ed ottenere la tutela dell'ordine giuridico, devono rendersi esteriormente riconoscibili nell'ambiente sociale mediante la stesura formale del testo conclusivo del contratto debitamente approvato e sottoscritto dalle contrapposte associazioni sindacali, in modo che ne venga sancita la vigenza.
                 Una simile soluzione del problema del valore giuridico dell'ipotesi di accordo sembra essere condivisa anche da una parte della  dottrina (Cfr. G. Suppiej, "Ipotesi di accordo collettivo ed equo salario" e A. Sbrocca, "Brevi Spunti sull'ipotesi di accordo", note alla Sent. Cass. n.5034 del 12 agosto 1986 in Mass. giur. lav., 1987, pp.44. e ss.).
                 L'attuale stato di informalità dei procedimenti contrattuali (dovuto alla scarsa esistenza di regole giuridiche dettate dall'ordinamento statuale per disciplinare l'attività contrattuale collettiva) esclude che si possa giungere ad una soluzione unitaria del problema.
                 Secondo una diversa ricostruzione giuridica, per esempio, all'ipotesi di accordo potrebbe essere attribuito il valore di negozio condizionato all'approvazione degli organismi competenti, cosicchè l'accordo, sostanzialmente completo e concluso, sarebbe temporaneamente inefficace fino al verificarsi della condizione sospensiva dell'approvazione medesima (art.1353 c.c.).
                 Una tale ricostruzione giuridica consentirebbe di considerare immediatamente efficaci (in quanto non soggette a condizione) quelle ipotesi, che, nella prassi, sono qualcosa di più di semplici "bozze" di accordo.
                 Nell'operare tale valutazione assumerebbe rilievo, secondo taluni sostenitori di questa linea di pensiero, anche "il valore attribuito all'ipotesi di accordo dalla communis opinio del gruppo o della categoria interessata, unitariamente considerati come "gruppo sociale omogeneo destinatario delle intese raggiunte" (così, A. Alaimo, "Sul valore dell'ipotesi di accordo nel procedimento di contrattazione collettiva", nota a sentt. Cort. Cass. 12 agosto 1986 n.5034, Pretura di Roma 14 dicembre 1987 e Pretura di Carpi 28 gennaio 1986, in Foro it., 1988, I, 1981).
                 Alla luce delle suesposte considerazioni, quest'Ufficio ritiene che nella fattispecie - in cui si è dinanzi ad un accordo preliminare sul rinnovo del CCNL che fissa molti punti che costituiranno l'oggetto del nuovo  accordo (tra i quali alcuni aspetti relativi al trattamento economico), ma che allo stesso tempo rinvia al prosieguo del negoziato, da svolgersi in sede sindacale, la definizione di ulteriori questioni (vedi, in particolare punti 4, 6 e 8 dell'accordo) - non può che valere quanto affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata.
                 Conseguentemente non potendosi riconoscere alcuna efficacia vincolante all'accordo preliminare de quo, non è configurabile, ad avviso dello Scrivente, un'inadempienza contrattuale da parte delle aziende concessionarie associate alla XXXX (peraltro non firmataria dell'intesa) che non hanno ancora proceduto ad applicare i contenuti economici dell'intesa preliminare medesima.
                 Non è ravvisabile, pertanto, neanche la violazione dell'obbligo sancito dalla l.r. 68/83, in quanto il secondo comma dell'art.13 subordina l'erogazione dei contributi di esercizio, previsti dalla legge stessa, "alla integrale applicazione .... del trattamento economico e normativo definito dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi degli autoferrotranvieri vigenti all'atto dalla corresponsione del contributo", e non anche dalle intese preliminari che, in virtù di quanto sopradetto non valgono ad anticipare gli effetti di natura economica che discenderanno solo dal contratto collettivo definitivo.
   
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                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la  riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   
   

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