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Gruppo    IV                          /244.00.11

OGGETTO: AST - Corso concorso interno per 25 posti di impiegato generico - Esclusione dalla graduatoria di A.U.. Quesito.

   
   
                                                           Assessorato Regionale
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                                                           PALERMO
   
   1.            Con la nota cui si risponde viene sottoposto all'esame dello scrivente, su esplicita richiesta dell'Azienda YYYY di cui all'allegata nota n.296 del 4.9.2000, la proposta di esclusione dalla nomina a vincitore del corso concorso in oggetto indicato del Sig. A.U., formulata dalla Direzione servizio personale e legale con nota n.93 del 4.12.99, in ordine alla quale (proposta di esclusione) il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con delibera n.101 in verbale n.20 del 21.12.1999, ha ritenuto opportuno, prima di procedere all'esclusione, chiedere il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione.
   
   2.            Dalla documentazione in atti versata si evince che:
   - l'art.4 del bando di concorso prevedeva che, per essere ammessi, i candidati dovevano possedere, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, fra gli altri, il seguente requisito di cui alla lettera g) "non avere riportato, nei due anni precedenti alla pubblicazione del presente bando, condanne penali per delitti non colposi";
       - l'art.5 del bando richiedeva che i candidati dichiarassero, a pena di esclusione e sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti richiesti dal precedente art.4 e quindi alla lettera h) di non avere riportato, nei due anni precedenti alla pubblicazione del bando, condanne penali per delitti non colposi;
   - il dipendente A.U. presentava entro i termini la domanda di ammissione al corso-concorso interno, dichiarando sotto la propria responsabilità il possesso di tutti i requisiti richiesti, ivi compreso quello relativo all'assenza di condanne penali per delitti non colposi nei due anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando;
   - la commissione di concorso redigeva la graduatoria provvisoria in base ai punteggi della prova preliminare a mezzo quiz, della prova pratica e dei titoli utili e trasmetteva gli atti agli Uffici;
   - la Direzione del servizio personale della Direzione generale provvedeva a richiedere, per ciascun candidato idoneo, il certificato generale integrale al Casellario giudiziale. Da quello relativo al Sig. A.U. risultava:
   " 16.4.1996 Decreto G.I.P. Pretura di Palermo esecutivo il 12.12.1996. Emissione di assegno senza provvista art. 2 L. 15.12.1990, n.386 - (Reato commesso il 19.11.1993 in XXXX) £.300.000 di multa. Divieto di emettere assegni per 1 anno - non menzione (art.175 c.p.)":
   - con la citata nota n.93 del 4.12.99 la Direzione servizio personale e legale riteneva che dovesse essere escluso dalla graduatoria A. U. perchè "non in possesso del requisito richiesto all'art.4 punto g) del bando" avendo riportato una condanna per delitto non colposo nei due anni (16 aprile 1996) antecedenti la pubblicazione del bando (7 marzo 1998), con scadenza del termine per la presentazione della domanda il 6 aprile e nel contempo proponeva di segnalare - come atto dovuto - alla Procura presso il Tribunale di Palermo il fatto relativo alla presunta dichiarazione mendace;
       
   - in data 13 gennaio 2000 A. U. proponeva "ricorso gerarchico avverso l'esclusione dalla graduatoria del corso-concorso per n.25 impiegati generici deliberata dal C.d.A. dell'AST nella seduta del 21.12.99" in quanto il "reato penale" commesso risulta oggi ricompreso tra gli illeciti amministrativi a seguito di depenalizzazione;
   - ad avviso della Direzione generale dell'Azienda YYYY (nota 7.3.2000 n.964) "l'intervenuta depenalizzazione del reato, prevista dall'art.28 e successivi del decreto legislativo 30.12.99 n.507 non è atta a modificare il giudizio di esclusione dal concorso dell' A. per i principi ricavabili dallo stesso ordinamento:
   a) l'art.2 del c.p. che limita l'applicazione delle norme più favorevoli al reo alla pronuncia di sentenza irrevocabile, nel caso di specie esistente;
   b) l'art.198 c.p. per cui l'estinzione del reato o della pena non fa venir meno le obbligazioni civili;
   c) lo stesso art.101, co.3, del D.L.vo 507/99 fa salve la confisca e le pene accessorie, nei casi in cui queste ultime sono applicabili alle violazioni depenalizzate.
                 Senza considerare che l'effetto (esclusione dal concorso) si era già verificato al momento di entrata in vigore del decreto di depenalizzazione".
   
   3.            In ordine alla suesposta questione occorre anzitutto premettere che i requisiti per la nomina ad un pubblico impiego devono essere individuati con riferimento alle prescrizioni all'uopo dettate dal bando di concorso, che ne costituisce la lex specialis (cfr. da ultimo Cons. Stato V, 10 marzo 1999, n.239) e che i requisiti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti al momento della presentazione delle domande (cfr. da ultimo Cons. Giust. Amm. 25 marzo 1999, n.108).
                 Sempre in via pregiudiziale è stato altresì affermato dalla giurisprudenza come principio generale in materia di concorsi pubblici che l'esclusione dal concorso per difetto di alcuno dei requisiti di ammissione costituisce atto non discrezionale, ma vincolato, che non abbisogna di particolare motivazione, ma solo dell'indicazione del requisito mancante (TAR Trentino Alto Adige, Trento, 9 marzo 1989, n.65; TAR Molise, 3 giugno 1993, n.115; Cons. Stato, VI, 4 aprile 2000, n.1928).
                 Alla luce dei suindicati principi e di quanto previsto, nella fattispecie, dagli articoli 4 e 5 del bando di concorso sembra allo scrivente che si appalesi legittima l'esclusione del Sig. A. U. dal corso-concorso di che trattasi per difetto del requisito di cui alle lett.g) del precitato articolo 4 e della lett.h) dell'art.5.
                 Al riguardo giova ricordare che secondo la giurisprudenza è legittima l'esclusione da una procedura concorsuale del concorrente che abbia dichiarato il falso sulla mancanza di condanne penali (Cons. Giust. Amm. 13 ottobre 1998, n.584; Tar Veneto, I, 13 marzo 1989, n.170).
                 Nessuna rilevanza in ordine alla legittimità dell'esclusione di che trattasi può essere attribuita alla depenalizzazione del reato di emissione di assegno senza provviste di cui al decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n.507 essendo quest'ultimo intervenuto ben oltre il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso de quo.
                 E' a quest'ultima data che deve necessariamente farsi riferimento per individuare le condizioni di fatto e di diritto da considerare ai fini dell'ammissione (Cons. Giust. Amm. 27 aprile 1998, n.284). Invero qualora nelle more dell'espletamento di un concorso sopravvenga una nuova normativa, questa non può trovare applicazione retroattiva incidendo su situazioni giuridiche ormai compiute; infatti con la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione si conclude e si perfeziona  una fase del procedimento costitutiva di un particolare effetto giuridico, cioè, dell'effetto dell'acquisizione dei presupposti soggettivi di partecipazione al concorso (TAR Lazio, III 3 settembre 1996, n.1583).
                 Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.
   
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                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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