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Gruppo VI                          /248.00.11

OGGETTO: Istruzione - Corsi di laurea - Finanziamenti ex art. 15 L.R. n. 26/98 - Rendicontazione.

   
   
                                    Assessorato dei beni culturali
   ed ambientali e della
   pubblica istruzione
   Direzione regionale istruzione
   P A L E R M O
   
                 Con la nota suindicata viene chiesto il parere dello scrivente in ordine all'interpretazione dell'art. 15 L.R. 9 ottobre 1999 n. 26 recante "Contributi alle province regionali per la gestione dei corsi di laurea".
                 Tale disposizione autorizza l'Assessore per la pubblica istruzione ad elargire contributi alle province che gestiscono corsi di laurea e che non ricevono appositi finanziamenti statali o regionali.
                 A tal fine vengono posti all'attenzione dello scrivente alcuni quesiti.
                 In primo luogo viene chiesto se la terminologia corsi di laurea comprenda anche i cosiddetti diplomi universitari (meglio noti come "laurea breve") introdotti dalla L. 341/90.
                 Altra questione concerne l'interpretazione della locuzione "gestione dei corsi" indicata nella normativa citata. In altri termini, considerato che le province beneficiarie dei contributi hanno rendicontato spese per convegni, attività culturali o sportive, si chiede di conoscere se tali spese possano rientrare o meno nel concetto di gestione di cui sopra.
                 Inoltre si pone la questione dell'utilizzabilità dei contributi dell'esercizio finanziario 2000 per la continuazione dei corsi attivati con i fondi dell'esercizio finanziario 1998.
                 Si chiede altresì di conoscere il termine entro cui le province sono tenute a rendicontare i contributi ricevuti nel corso del 1999 e, infine, se sia possibile emettere nuovi mandati di pagamento per le province che non abbiano interamente rendicontato i contributi ricevuti nel corso del 1998.
   
                 2. In ordine ai quesiti proposti si osserva preliminarmente che l'art. 15 comma 1° della Legge regionale 9/10/98 n. 26 così dispone "L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare alle province regionali che gestiscono direttamente o tramite loro consorzi corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali o regionali, contributi da destinare alla gestione dei suddetti corsi".
                 Come riferisce codesta Amministrazione sulla base di tale normativa sono stati finanziati anche i corsi di diplomi universitari, i quali, anche alla luce del recente decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, non sarebbero "strictu sensu" ricompresi nel concetto di "corso di laurea", così come genericamente enunciato nella L.r. 26/1998.
                 Si osserva in proposito che la L. 341/90, come è noto, ha disposto una significativa riforma degli ordinamenti didattici universitari con l'istituzione delle cosiddette "lauree brevi", cioè corsi finalizzati al conseguimento dei c.d. diplomi universitari. L'art. 2 della citata legge precisa al riguardo che il corso di diploma universitario ha "il fine di fornire agli studenti un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientati al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali".
                 Esso si differenzia solo per il livello, ma non per la natura degli studi, dal corso di laurea, che ha il fine di "fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore".
                 Gli insegnamenti relativi risultano, infatti, interamente radicati nell'ordinamento dell'istruzione universitaria (Corte cost. 2/5/91 n. 91).
                 Ed inoltre se è vero che il recente D.M. 3 novembre 1999 n. 509 non ricomprende i diplomi universitari all'art. 3, laddove fa riferimento ai titoli di studio rilasciati dalle Università, e che l'art. 13 del medesimo decreto sembra distinguerlo nettamente dal corso di laurea; è pur vero tuttavia che, aderendo anche alla precipua finalità del provvedimento legislativo n. 26 del 1998, inteso a disporre interventi finanziari per la realizzazione di attività didattiche e di studio nei confronti di realtà che non fruiscono di altri contributi, sembra evidente (in armonia con il superiore orientamento giurisprudenziale) che nel caso in esame non sussista alcuna preclusione nel ritenere che anche i diplomi universitari rientrino nella previsione legislativa di cui all'art. 15 della legge regionale n. 26 del 1998. Si concorda, dunque, sul punto con l'orientamento di codesta Amministrazione.
                 La seconda questione attiene all'interpretazione della terminologia "gestione dei corsi", in quanto codesto Assessorato richiede l'avviso dello scrivente sulle tipologie di spese che siano da ricomprendere in tale dizione.
                 Come riferisce codesta Amministrazione infatti le province avrebbero rendicontato anche spese per convegni, seminari, attività culturali e sportive, nonchè per iniziative culturali e manifestazioni e compensi di vario genere.
                 Sembra, invero, allo scrivente che nella fattispecie deve aversi riguardo ai principi generali del diritto amministrativo e ad un orientamento giurisprudenziale che con riguardo a casi simili ha avuto occasione di precisare che le spese "debbono essere direttamente finalizzate allo specifico interesse pubblico di cui l'ente è portatore e pertanto debbono perseguire finalità pubbliche connesse alla competenza istituzionale dell'Ente" (Cons. Stato n.1498/1984).
                 Ciò posto si ritiene che rientri tra le finalità dei corsi universitari esclusivamente lo studio, l'approfondimento e l'insegnamento delle materie previste nei corsi di studi. Le somme stanziate devono conseguentemente essere impiegate, coerentemente con lo scopo della normativa, esclusivamente per il perseguimento di tali finalità.
                 Sembra dunque potersi ritenere che, nella fattispecie, l'impiego di somme per attività sportive, per convegni o per compensi a consulenti esterni, esuli dagli obiettivi sopra esplicitati, in quanto non direttamente finalizzati allo specifico interesse di cui l'ente, consorzio universitario, è portatore.
                 Con il terzo quesito codesto Assessorato chiede se sia possibile utilizzare i contributi dell'esercizio finanziario 2000 per continuare corsi attivati con i fondi dell'esercizio finanziario 1998. Non sembra allo scrivente che ciò sia possibile poichè le assegnazioni avvengono sulla base di una preventiva programmazione, ma sempre di anno in anno e con riferimento al relativo esercizio finanziario.
                 A tale proposito è appena il caso di ricordare che con le stesse note di codesto Assessorato con le quali si comunicava l'avvenuta liquidazione del contributo, si prescriveva peraltro, che eventuali somme non utilizzate avrebbero dovuto essere restituite in conto entrata del bilancio della Regione Siciliana, cap. 3717 Capo X, e che copia della relativa quietanza di versamento avrebbe dovuto essere inviata all'Assessorato  regionale della pubblica istruzione. La questione va, dunque, risolta in senso negativo, oltrecchè per l'obbligo di restituzione dei fondi di cui si è appena detto, anche perchè la nuova utilizzazione degli stessi non rientrerebbe nell'originario programma annuale di utilizzo.
                 Il quarto quesito riguarda il termine entro cui le province sono tenute a rendicontare i contributi ricevuti nel corso del 1999.
                 Il rendiconto, com'è noto, è un documento contabile nel quale vengono riassunti e dimostrati i risultati della gestione economico-finanziaria di un determinato esercizio e costituisce canone generale di contabilità pubblica, l'obbligo, per i beneficiari di sovvenzioni, di rendere conto dell'attività svolta al fine di rappresentare all'organo finanziatore l'effettiva e corretta destinazione delle somme percepite e la loro congruenza rispetto ai preventivi di spesa a cui le sovvenzioni stesse sono commisurate (cfr. C. Stato, Sez. Contr. Stato, 26.10.1989, n. 2167).
                 Conseguentemente, assume rilievo essenziale, il rispetto da parte dell'Ente beneficiario del contributo dell'obbligo di rendicontare le relative spese alla scadenza annuale di chiusura dell'esercizio finanziario. In mancanza di particolari disposizioni in proposito, può aversi riguardo al termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello di utilizzazione, generalmente previsto per le rendicontazioni delle province alla Regione dall'art. 51 della L.r. 6 marzo 1986, n. 9, disposizione cui peraltro fa riferimento il secondo comma del più volte citato art. 15 della L.R. 26/1998 indicata in oggetto.
                 Infine, l'ultimo quesito pone il problema dell'emissione di nuovi mandati di pagamento per quelle province che non hanno presentato il rendiconto nell'anno '98, in quanto non hanno speso tutti i contributi loro assegnati.
                 In proposito, è appena il caso di osservare che il rendimento del conto è un'obbligazione che ha per oggetto nella fattispecie una  prestazione consistente nel fornire la dichiarazione che la gestione dei corsi di laurea o delle sezioni staccate di corsi di laurea si è chiusa con determinati risultati e ciò al duplice fine, da un lato, di giustificare l'operato del gestore e di liberarlo da ogni responsabilità e, dall'altro, di dare a codesta Amministrazione, cui il conto va reso, il modo di verificare, in ordine alle diverse operazioni, il risultato complessivo della gestione; risultato da valutare alla stregua dell'interesse pubblico finalizzato alla attivazione dei corsi di laurea in parola.
                 Poichè nella specie non è stato presentato il rendiconto, nè sono state restituite le somme non utilizzate nell'esercizio finanziario di riferimento, sembra allo scrivente che si possa accedere alla soluzione prospettata di sospendere l'emissione di nuovi mandati di pagamento in attesa di effettuare i necessari controlli sull'attività svolta e su quella programmata e ciò nell'esercizio dei poteri attribuiti in via generale a codesta Amministrazione in materia.
   * * * * *

             Ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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