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Gruppo IV                          /250.00.11

OGGETTO: Appalti pubblici di servizi. Metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Commissioni giudicatrici - Compensi.

   
   
   
                              PRESIDENZA DELLA REGIONE
    Direzione della programmazione
   P A L E R M O

   
                 1.- Con la nota cui si risponde vien chiesto l'avviso dello scrivente in ordine alla determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici di servizi relativi a studi di fattibilità cofinanziati dal CIPE e da codesta Presidenza, per i quali stazioni appaltanti sono in parte gli enti locali, in parte codesta Direzione.
                 Riferisce quest'ultima che l'aggiudicazione viene effettuata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che per la formazione delle commissioni si è fatto ricorso a funzionari di codesta Direzione, di altri Assessorati, di professionisti esterni, tanto per le gare bandite da codesta Presidenza che per quelle bandite dagli enti locali.
                 Secondo codesta Direzione la problematica dei compensi investe innanzitutto l'an debeatur, nonchè eventualmente il quantum. Per i professionisti esterni codesta Direzione ritiene di potere fare riferimento al decreto dell'Assessore ai lavori pubblici del 6 marzo 1989 concernente rideterminazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli appalti concorso, stante l'assimilabilità dei compiti demandati alle commissioni giudicatrici nella fattispecie in argomento rispetto a quelli propri delle commissioni giudicatrici degli appalti concorso.
                 "Più complessa" è secondo l'Amministrazione richiedente la questione relativa alla remunerabilità dei funzionari componenti delle commissioni giudicatrici de quibus. Codesta Direzione è dell'avviso che si debbano distinguere diverse ipotesi anche sulla scorta di un parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato che ha riconosciuto, in materia di appalto concorso, la spettanza di un compenso solo al componente della Commissione appartenente ad un Ente diverso rispetto alla Stazione appaltante:
   1) funzionario appartenente alla stessa amministrazione appaltante e aggiudicatrice; in questa ipotesi, alla stregua dei principi richiamati nel parere allegato, non dovrebbe essere riconosciuto alcun compenso;
   2) Funzionario di assessorato regionale diverso (nel caso di specie Bilancio) rispetto alla Presidenza, amministrazione appaltante ed aggiudicatrice; in questa fattispecie, viceversa, sempre alla stregua dei principi richiamati nel parere allegato, dovrebbe essere riconosciuto specifico compenso;
   3) Funzionario regionale componente di commissioni aggiudicatrici in appalti banditi da Enti diversi (nella fattispecie, Enti locali): in questa fattispecie, a maggior ragione, dovrebbe essere riconosciuto specifico compenso atteso che la prestazione resa, non può certo ritenersi riconducibile ancorchè in via mediata alle ordinarie attribuzioni dei dipendenti in questione. Per la determinazione della misura del compenso si ritiene di poter far riferimento, anche in questa ipotesi al richiamato decreto dell'Assessore ai LL.PP. 6 marzo 1989".
   
                 2.- Nei pubblici appalti (di servizi, forniture di beni, di lavori pubblici) quanto il criterio di aggiudicazione prescelto implica una valutazione anche tecnica dell'offerta, come quello basato sull'offerta economicamente più vantaggiosa, il ricorso alla valutazione di uno o più tecnici si appalesa legittimo oltre che necessario.
                 E' di tutta evidenza che trattandosi di una scelta da effettuarsi non solo sulla base del fattore prezzo, ma anche di una serie di elementi che concorrono ad una valutazione complessiva della bontà dell'offerta, al sistema in esame è stata ritenuta applicabile la disciplina propria dell'appalto concorso. Pertanto, per quel che rileva in particolare nella fattispecie, sia la dottrina che la giurisprudenza hanno ritenuto legittima la costituzione di commissioni giudicatrici di pubbliche gare da aggiudicarsi mediante il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche prima dell'intervento della più recente legislazione che ha previsto la costituzione, la composizione ed il funzionamento di apposite commissioni tecniche nel caso in cui l'aggiudicazione debba effettuarsi sulla base del criterio suddetto: art. 18, quarto comma, D.M. Tesoro 28/10/1985 concernente approvazione del nuovo capitolato d'oneri per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato; art. 21, quarto comma, D.M. Finanze 15 giugno 1990, n. 277 concernente Regolamento recante il Capitolato Generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza; art. 10, quarto comma, l.r. Calabria 11/3/1991, n. 3.
                 Identica previsione è pure contenuta nell'art. 67 della l.r. n. 10 del 1993 per gli appalti di forniture di beni. Il primo comma in particolare disciplina la composizione della commissione. Il successivo comma 6 dispone che "ai componenti la commissione di cui al comma 1 è dovuto un compenso in base a criteri stabiliti con decreto del Presidente della Regione e rapportati all'importo posta a base della gara, con esclusione dell'I.V.A.".
                 Con D.P. 8 marzo 1995 (in G.U.R.S. n. 27 del 20.5.1995) sono stati determinati i compensi spettanti a ciascuno dei componenti della commissione tecnica consultiva di cui al predetto art. 67 della l.r. 10/93.
                 Per effetto della disciplina contenuta nell'art. 69 della l.r. 10/93 sono state estese anche dagli appalti di fornitura di servizi le disposizioni di cui succitato art. 67. Giova tuttavia ricordare che l'art. 69 è stato abrogato dall'art. 19 della l.r. n. 4 del 1996.
                 Ciò premesso, va osservato, con riguardo a quanto chiesto con la nota che si riscontra, che non sembra dubbia la legittimità della nomina delle commissioni de quibus, nonchè la remunerabilità dei professionisti esterni componenti delle medesime.
                 Per quanto riguarda la determinazione dei compensi agli stessi spettanti sembra allo scrivente che debba farsi riferimento, per analogia con quanto disposto dall'art. 67 della l.r. 10/93 per le analoghe commissioni relative alle forniture di beni, al succitato D.P. 8 marzo 1995.
                 In ordine alla spettanza dei compensi per i componenti funzionari degli enti appaltanti non può che trovare applicazione il disposto dell'art. 3 del più volte menzionato D.P. 8 marzo 1995, in base al quale, ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, nessun compenso spetta ai componenti dipendenti dell'Amministrazione regionale e di altri enti pubblici della Regione.
                 Il divieto opera anche nel caso dei componenti funzionari di assessorato regionale diverso dall'assessorato stazione appaltante in quanto facenti parte dello stesso Ente (Amministrazione regionale) in forza del principio della omnicomprensività che, com'è noto, importa il divieto di corrispondere compensi aggiuntivi allo stipendio per incombenze che rientrano nelle mansioni del dipendente e che sono concretamente ricollegabili alle attribuzioni dell'ente cui lo stesso è addetto.
                 Resta esclusa dal divieto di compenso l'ipotesi n. 3, riportata nel paragrafo 1 del presente parere, cioè quella relativa a componenti funzionari di amministrazione o enti diversi dalla stazione appaltante in quanto l'attività dei predetti componenti non è correlata ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza nè è connessa ovviamente con le attribuzioni proprie degli stessi dipendenti.
   
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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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