Repubblica Italiana
            Regione Siciliana
                       
Ufficio legislativo e legale
Via Caltanissetta 2/e (Palazzo Florio)
 90100 - Palermo    Tf. 091 6964806


Gruppo                                /255.00.11

OGGETTO: Applicazione dell'art.2 diciassettesimo comma della legge 16 giugno 1998, n.191.

   
   
                                                           ASSESSORATO REGIONALE
                                                           DELLA SANITA'
                                                           PALERMO
   
   
                 1. L'art.2 diciassettesimo comma della legge 16 giugno 1998, n.191 ha esteso alle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere il disposto dell'art.6 dodicesimo comma della legge 15 maggio 1997, n.127, secondo cui gli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, "possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente".
                 In merito a tale previsione, con la lettera sopra indicata codesto Assessorato pone all'Ufficio i seguenti quesiti:
   a) se la professionalità acquisita all'interno dell'azienda di cui al citato art.6 dodicesimo comma costituisca l'unico requisito per l'accesso ai concorsi de quibus;
   b) in che consista la predetta professionalità e se ad acquisirla basti il conseguimento, successivo all'assunzione, del titolo di studio necessario;
   c) se le norme interessate riguardino solo "il passaggio all'interno del comparto" ovvero anche "il passaggio dall'area del comparto all'area della dirigenza".
                 Al riguardo riferisce codesto Assessorato di avere acquisito l'orientamento del Dipartimento della funzione pubblica nel senso che la professionalità acquisita all'interno dell'ente si aggiunga, ai fini in questione, agli altri requisiti normalmente richiesti per i passaggi di categoria e che la disposizione in oggetto riguardi solo "l'area del comparto".
   
                 2. Il primo ed il secondo quesito, data la loro evidente connessione, vanno congiuntamente trattati.
                 In proposito si ritiene utile riportare i criteri di lettura dell'art.6 dodicesimo comma della legge n.127/1997 forniti dal Ministero dell'interno con circolare 15 luglio 1997 (cfr. GURI 24 luglio 1997, serie generale, n.171, pag.53).
                 In tale documento il predetto Ministero, dopo avere sottolineato che la disposizione in questione assume la caratteristica di normativa speciale rispetto al normale sistema di accesso al pubblico impiego (oggi delineato nell'art.36 del D.leg.vo 3 febbraio 1993, n.29), rileva come la medesima disposizione "permetta di creare percorsi di professionalità all'interno degli enti in relazione all'esistenza di qualificazioni professionali acquisibili esclusivamente mediante formazione interna"; traendone la conclusione che "l'ambito di applicazione della norma è da ricercarsi nella individuazione dei predetti percorsi di professionalità, che escludano contestualmente la possibilità di raggiungere dall'esterno un identico contenuto di specializzazione, ritenuta indispensabile ai fini della copertura del posto". Ad esempio - prosegue lo stesso Ministero - "in un impianto di depurazione particolarmente complesso è ipotizzabile che per l'accesso al posto di capo operaio addetto a quell'impianto sia richiesto come requisito l'avere svolto le funzioni di addetto allo stesso per un certo periodo di tempo".
                 Alla luce delle sopra riportate precisazioni è quindi ragionevole ritenere che l'art.6 dodicesimo comma della legge n.127/1997, abbia riconosciuto agli enti destinatari la facoltà di avvalersi del concorso interno non come strumento di progressione di carriera, ma come mezzo organizzatorio volto a consentire l'acquisizione di quelle professionalità non reperibili all'esterno dell'ente che si rendono necessarie per rispondere ad esigenze specifiche che l'ente medesimo si trova a dovere fronteggiare. (Cfr. Montini, "Il nuovo ordinamento professionale dei pubblici dipendenti alla luce della sentenza n.1/1999 della Corte Costituzionale" in "Il lavoro nelle Pubbliche amministrazioni", n.1/1999).
                 In altri termini, il sistema di reclutamento previsto nel citato art.6 dodicesimo comma - appunto per questo definito speciale rispetto a quello contemplato nell'art.36 del D.leg.vo n.29/1993 - non appare preordinato al reperimento delle classiche qualifiche o figure professionali che resta, come si è detto, disciplinato da quest'ultimo provvedimento statale, bensì, nell'ambito di ciascuna di tali figure professionali, al reperimento di una specifica professionalità alla quale possa pervenirsi esclusivamente in base ad una idonea esperienza maturata all'interno dell'ente.
                 Discende evidentemente dal suddetto modo di intendere la norma de qua che se da un lato l'unico requisito per l'accesso ai concorsi interamente riservati al personale dipendente è l'esperienza di cui si è detto, dall'altro non può ovviamente prescindersi, agli stessi fini, dal possesso dei normali requisiti richiesti per l'accesso alla qualifica di riferimento; a nulla rilevando se questi requisiti siano stati acquisiti all'interno dell'ente ovvero in data anteriore all'assunzione. Ciò, atteso che il requisito importante da tenere in considerazione nella fattispecie non è costituito dai titoli normalmente richiesti per l'accesso alla qualifica, bensì, come si è detto, dall'ulteriore esperienza specifica in quella qualifica.
                 In questo senso, pertanto, sembra da intendere la risposta del Dipartimento della funzione pubblica, secondo cui l'unico requisito nella fattispecie rilevante (cfr. nota D.F.P. 12 aprile 1999, n.1485/4) deve aggiungersi a quelli richiesti dalla vigente normativa per l'accesso alle qualifiche di riferimento (Cfr. nota D.F.P. 30 novembre 1999, n.3718/4).
                 Per quanto concerne il terzo quesito, si ritiene di poter condividere l'orientamento di codesto Assessorato, nel senso che l'art.6 dodicesimo comma della legge n.127/1997 non trova applicazione per il passaggio all'area della dirigenza. A tale conclusione, infatti, inducono sia le argomentazioni addotte nella richiesta di avviso, sia le considerazioni sopra formulate in ordine ai primi due quesiti; atteso che, riferendosi, come si è detto, i concorsi interni in questione all'eventuale progressione nell'ambito di ciascuna categoria di pubblici dipendenti, è ovviamente da escludere che gli stessi possano riguardare il passaggio dall'una all'altra delle predette categorie, e a fortiori il passaggio all'area della dirigenza. Ne va dimenticato, ad ulteriore conforto della tesi qui sostenuta, che l'accesso alla dirigenza, segnatamente nella normativa recentemente intervenuta, costituisce oggetto di specifiche disposizioni.
                 Non può comunque non segnalarsi che, trattandosi nella fattispecie di norme statali che per ciò stesso richiedono uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, le competenti autorità statali restano le più idonee a fornire eventuali chiarimenti sulla relativa applicazione.
   
   * * * * *


       
                 Ai sensi dell'art. 15 secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-1999 Avv. Michele Arcadipane