Gruppo V   Prot. N. /256.257.00.11 



Oggetto: Art. 39 della l.r. 15 maggio 2000 n. 10. Applicabilità ai dipendenti delle aziende autonome di soggiorno e turismo.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE TURISMO
SEGRETERIA GENERALE
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DI QUIESCENZA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI GENERALI
LORO SEDI
                       




1. Con lettera 6 ottobre 2000, n. 1263 codesto Assessorato ha chiesto agli Uffici regionali in indirizzo e allo scrivente "delucidazioni in ordine alle modalità di applicazione dell'art. 39 della l.r. 15/5/2000 n. 10" - rubricato: "Blocco dei pensionamenti anticipati" - ai dipendenti delle aziende di soggiorno e turismo dell'isola, "equiparati giuridicamente ed economicamente al personale regionale"; con particolare riguardo ai rapporti "tra la Cip, l'INPDAP, la CPDEL e l'INPS"; tutti coinvolti nel trattamento pensionistico dei dipendenti in oggetto.

2. Con successiva lettera 9 ottobre 2000, n. 1884/VII/TUR, anch'essa riguardante la problematica sopra accennata, codesto Assessorato ha posto all'Ufficio i seguenti quesiti:
a) Se la normativa regionale in tema di quiescenza, e in particolare il citato art. 39 della l.r. n. 10/2000, si applichi al personale delle aziende di cui trattasi;
b) Se, nel caso che l'INPDAP, cui spetta la liquidazione delle pensioni del personale de quo, non riconosca i pensionamenti anticipati, ammessi invece dal citato art. 39, i conseguenti oneri possano interamente gravare sulle C.I.P., come sembra evincersi dai relativi statuti;
c) Se, viste le differenze dei trattamenti pensionistici (regionale e statale) implicati, "le aziende interessate non debbano procedere alla modifica degli statuti delle CIP.

3. Con lettera 21 novembre 2000, n. 20709/256.11 questo Ufficio ha chiesto, in ordine alle predette questioni, l'orientamento delle direzioni regionali dei servizi di quiescenza e del personale e dei servizi generali - già interessate al riguardo da codesto Assessorato - nonché della Segreteria generale; facendo presente di aver reso a quest'ultima, con lettera 14 novembre 2000, n. 20270/282, un parere nel senso della generale inapplicabilità dell'art. 39 della l.r. n. 15/2000 agli enti regionali non economici.
La Segreteria generale, con nota 27 novembre 2000, n. 3472, ha comunicato di non dover nulla aggiungere alle considerazioni, come si è detto negative, del menzionato parere di questo Ufficio n. 20270/2000.
La Direzione regionale dei servizi di quiescenza, con nota 29 novembre 2000, si è dichiarata incompetente circa la problematica in oggetto, "dato che non amministra personale di enti sottoposti a vigilanza e/o controllo della regione".
Nessuna risposta è finora pervenuta da parte della Direzione regionale (oggi Dipartimento) del personale e dei servizi generali.
Infine, codesto Assessorato, con lettera 20 aprile 2001, n. 929/VII/TUR, riprendendo argomenti già accennati nella citata richiesta di parere n. 1884/2000, si è sostanzialmente espresso per l'applicabilità dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 ai dipendenti delle aziende di soggiorno e turismo, ponendo l'accento sull'equiparazione del personale delle predette aziende, stabilita dai relativi regolamenti organici, a quello della Regione.

4. Si appalesano ora opportune le seguenti precisazioni risultanti dalla documentazione qui trasmessa.
a) Il personale delle aziende di soggiorno e turismo, per espressa disposizione dei relativi regolamenti, è equiparato a quello dell'Amministrazione regionale in materia giuridica ed economica e di quiescenza.
b) Alla liquidazione del trattamento di quiescenza dello stesso personale provvede l'INPDAP in forza delle norme statali che ne regolano il sistema pensionistico.
c) Onde garantire l'equiparazione del proprio personale a quello regionale anche in tema di quiescenza, i regolamenti delle Aziende in oggetto prevedono l'iscrizione dei dipendenti ad apposite casse integrazione pensioni (CIP).
d) Gli statuti di queste ultime dispongono che, ove il dipendente non abbia diritto a pensione secondo la normativa statale ma lo abbia per quella regionale, la pensione è a carico della CIP "previa acquisizione della liquidazione della CPDEL e dell'INPS" (cfr. art. 6 Statuto CIP allegato alla nota TUR n. 1263/2000).
e) In concreto, nella fattispecie sub d), si è verificato che l'INPDAP, non ritenendo ammissibile il pensionamento anticipato concesso in base a norme regionali, si è rifiutato di liquidare quanto di propria compentenza .

5. L'art. 39 della l.r. n. 10/2000, dopo aver previsto al primo comma il blocco dei pensionamenti di anzianità, con salvezza del limite di 35 anni per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo ai sensi dell'art. 3 della l.r. 23 febbraio 1962, n. 2, al secondo comma recita testualmente :"Al fine di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, in deroga a quanto disposto al comma 1, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, hanno diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio in ciascuna qualifica al 31 dicembre 1993".
Circa i contenuti della disposizione sopra riferita non può che ribadirsi quanto affermato dall'Ufficio nel citato parere n. 282/00.11, le cui conclusioni possono così riassumersi.
a) In base a considerazioni sia letterali che logico-sistematiche, la disposizione derogatoria al blocco dei pensionamenti di anzianità prevista dal secondo comma del citato art. 39 della l.r. n. 10/2000 appare applicabile esclusivamente ai dipendenti dell'Amministrazione regionale; atteso che la relativa "ratio" è quella di "creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni", concepibile quest'ultimo solo per la Regione.
Avendo in altri termini la predetta deroga carattere eccezionale, essa, conformemente all'art. 14 delle preleggi, non sembra applicabile fuori della fattispecie cui si riferisce.
b) Per conseguenza, l'equiparazione da parte di taluni enti regionali non economici, tra i quali le aziende in oggetto, del proprio personale a quello regionale ai fini pensionistici, può riferirsi alle disposizioni generali (ad esempio il primo comma) dell'articolo in esame, ma non alla deroga contenuta nel secondo comma dello stesso articolo; e ciò sempre in considerazione del carattere eccezionale di quest'ultima.
Risulta chiaramente da quanto appena riferito che il citato parere dell'ufficio - contrariamente a quanto sembra assumere codesto Assessorato - prende in considerazione l'ipotesi che il personale di taluni enti regionali venga equiparato ai fini in questione a quello regionale; mentre dall'assessoriale 20 aprile 2001, n. 929/VII/TUR non si traggono argomenti giuridici tali da indurre a rivedere al riguardo la sopra cennata conclusione negativa.
Le osservazioni fin qui formulate implicano la soluzione affermativa del primo quesito per quanto riguarda l'applicazione delle parti generali dell'art. 39 della l.r. n. 10/2000 ai dipendenti in questione, e negativa per la disposizione derogatoria de qua contenuta nello stesso articolo.
Passando all'ipotesi prospettata nel secondo quesito, dopo aver rilevato che le differenze tuttora esistenti tra il sistema pensionistico statale e quello regionale non escludono che la predetta ipotesi possa ancora verificarsi (in ragione dell'applicabilità al personale delle aziende in oggetto del primo comma dell'art. 39 della l. r. n. 10/2000) è da sottolineare che l'assunzione dell'onere da parte della CIP di corrispondere agli interessati il trattamento pensionistico, qualora ricorra la fattispecie de qua, è testualmente condizionata alla "previa acquisizione della liquidazione della CPDEL e dell'INPS". Condizione questa che si appalesa imprescindibile, nella considerazione - tra l'altro - che il ruolo fondamentale delle menzionate CIP, come del resto risulta dalla loro denominazione, è integrativo e non sostitutivo (cfr. art. 6 statuto CIP sopra citato).
Per quanto riguarda infine la modifica degli statuti delle Casse in questione, non può che convenirsi sulla necessità di un loro adeguamento alla nuova realtà normativa. Al qual fine si condivide l'opportunità di raccordarsi preventivamente con gli istituti nazionali implicati, al fine di verificare la praticabilità della soluzione prospettata dalla "Direzione regionale servizi di quiescenza, con nota n. 791 del 19/3/2000", trasmessa (in fotocopia) allo Scrivente dall'Assessorato turismo (cfr. nota 1884/VII/TUR del 9/10/2000).
Si suggerisce comunque di consultare sulle questioni sopra esaminate l'Avvocatura distrettuale dello Stato, a cui competerà la difesa dell'Amministrazione nel caso non improbabile di contenzioso.

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Ai sensi dell'art. 15 secondo comma del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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