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Gruppo XIV 259.2000.11

OGGETTO: Contabilità e finanza pubblica.- Residui passivi.- Utilizzo.- Comune di XXXX.


ASSESSORATO REGIONALE
TURISMO, COMUNICAZIONI
E TRASPORTI
(Rif. nota n.852/gr.VIII del 5.10.2000)
P A L E R M O

e, p.c. ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
          P A L E R M O 


1.- Con la lettera in riferimento codesto Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti - premesso che in considerazione del divieto, ribadito nella circolare n.1236 del 30.4.1992 dell'Assessorato regionale bilancio e finanze, di utilizzare le somme provenienti da residui passivi, a seguito di revoca o impegni le cui finalità non sono più perseguibili, anche perché le somme comunque disimpegnate in conto residui costituiscono economia di bilancio, è stata respinta l'istanza del Comune di XXXX, diretta ad utilizzare le somme destinate al finanziamento del 1° stralcio di lavori di recupero e riqualificazione della via Roma e delle piazze annesse, per la realizzazione di altro stralcio del progetto generale di massima di pari importo - ha chiesto a questo Ufficio di voler esprimere il proprio avviso in ordine alla "possibilità giuridica" di una iniziativa legislativa tendente ad "ovviare" a situazioni analoghe a quelle del Comune suindicato.
Viene, al riguardo, rappresentato che la richiesta avanzata dal Comune suddetto scaturirebbe dalla necessità, al fine di evitare disagi e spreco di risorse pubbliche, di procedere all'attuazione di altre opere previste nel programma di spesa che - interessando la stessa area individuata dal 1° stralcio dei lavori in questione - dovrebbero per tipologia temporalmente precedere i lavori già finanziati.

2.- Preliminarmente va rilevato che in considerazione della genericità della formulazione del quesito posto non è dato conoscere allo scrivente quale sia l'iniziativa legislativa che codesto Assessorato intenderebbe intraprendere e sulla quale è stato richiesto a quest'Ufficio di esprimere il proprio avviso.
Fermo restando quanto sopra, non ci si esime, comunque, in uno spirito di fattiva collaborazione di fornire utili elementi per la soluzione delle problematiche quali risultano dalla sommaria esposizione che appare riguardare la problematica connessa al riutilizzo delle somme contabilizzate in conto residui passivi.
Si osserva in via generale che la disciplina sui residui passivi - contenuta nell'art. 12 della l.r. 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni - prevede espressamente che:
"Tutte le quote di stanziamento non impegnate o non mantenute in bilancio a norma del precedente art. 11 costituiscono alla chiusura di esercizio economie di spesa.
...
Le quote di stanziamento relative a spese in conto capitale, impegnate ma non pagate alla chiusura dell'esercizio, sono riportate nel conto dei residui per un periodo non superiore a due anni successivi a quello in cui si è perfezionato l'impegno, al termine del quale costituiscono economie di spesa; possono, però, essere mantenuti per un periodo non superiore a cinque anni i residui delle spese relative all'esecuzione di opere.
Le somme eliminate ......, possono essere riprodotte in bilancio con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468".
La riproduzione delle somme eliminate potrà verificarsi - ai sensi delle disposizioni richiamate dall'ultimo comma dell'articolo riportato - solo attraverso l'utilizzo dell'apposito Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, per le spese correnti, e del Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti, per le spese in conto capitale.
Si osserva inoltre che le somme impegnate e non pagate al termine dell'esercizio finanziario, contabilizzate in conto residui passivi, non possono che essere utilizzate per il pagamento della spesa cui erano state destinate con l'atto di impegno.
L'atto di impegno, infatti, come peraltro risulta confermato da numerose pronunce giurisprudenziali, fa sorgere un vincolo di destinazione giuridicamente rilevante sull'utilizzazione dello stanziamento e il venir meno - per revoca o ritiro dell'atto di finanziamento, come nel caso rappresentato nel richiesto avviso, o per altro motivo - dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere al pagamento delle spese impegnate, fa si che la somma, oggetto del vincolo, non possa essere più utilizzata per destinazioni diverse in quanto costituisce economia di gestione e confluisce nell'avanzo di amministrazione per essere utilizzata nella competenza dell'esercizio successivo (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 13 del 1980; Corte dei conti, sez. contr. Stato, sent. n. 1006 del 1979; Corte dei conti, sez. contr. Stato, det. n. 1407 del 1983; Corte dei conti, sez. giurisdiz. Sardegna, sent. n. 311 del 1994; Corte dei conti, sez. contr. Stato, del. n. 98 del 1999).
Secondo la disposizione dell'art. 12 cit. le somme impegnate riportate nel conto residui passivi - che altro non sono che impegni assunti nell'esercizio scaduto - e non utilizzate nei diversi termini dalla stessa norma previsti costituiscono economie di spesa e contribuiscono in tal modo a determinare un maggior avanzo o un minor disavanzo di amministrazione.
Conclusivamente va rilevato che, in relazione al caso in questione, se trattasi di somme comunque disimpegnate dal conto residui passivi le stesse costituiscono economie di bilancio; se invece trattasi di somme conservate tra i residui passivi ma non ancora disimpegnate le stesse potranno essere utilizzate solo per il pagamento dei lavori cui sono destinate.

La richiamata normativa, di carattere generale, si pone nei confronti dell'Amministrazione come vincolo imperativo e inderogabile, ma lo stesso non può dirsi anche nei confronti del legislatore il quale potrebbe, con apposite norme, anche eccezionali, pervenire a determinazioni di segno opposto.
Ed invero, a tal proposito, giova ricordare che con l'art. 9 della l.r. 27 marzo 1996, n. 10, il legislatore regionale ha derogato, limitatamente alle economie verificatesi sul capitolo 88404 alla chiusura dell'esercizio 1995, al principio suddetto, disponendo la reiscrizione delle stesse nel medesimo capitolo dell'esercizio finanziario successivo.
Per completezza occorre però evidenziare che nei confronti di siffatte norme, derogatorie dell'attuale disciplina di contabilità pubblica, potrebbe ritenersi violato sia il principio dell'annualità del bilancio, sancito dall'art. 81 della Costituzione, sia gli ulteriori principi dell'integrità, universalità ed unità, che, inizialmente elaborati a livello dottrinario, hanno trovato espressa codificazione, quali profili attuativi del citato art. 81 Cost., nel dettato dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n.468, recante "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio" .


3.- L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - cui il presente parere, in ragione della competenza istituzionale nella materia di contabilità pubblica, viene inviato per conoscenza - vorrà, ove lo ritenga necessario, formulare le proprie osservazioni al riguardo, e lo scrivente si riserva un approfondimento della questione alla luce delle eventuali considerazioni dalla stessa Amministrazione formulate,.

4.- A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


















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