Gruppo    IV                          /260.00.11

OGGETTO: Comune di CCCC - Lavori rete idrica - L.r. 35/78 e successive modifiche - Approvazione di perizia di variante e suppletiva - Incarico conferito a professionista esterno. Quesiti.

   
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           dei lavori pubblici
                                                           Ispettorato tecnico
                                                           Gruppo II/T
                                                           PALERMO
   
   
1.            Con la nota cui si risponde codesto Ispettorato ha chiesto l'avviso dello Scrivente circa la sussistenza - per il capo dell'Ufficio tecnico comunale dipendente dell'Ente appaltante - di eventuali incompatibilità nell'espletamento di funzioni concernenti l'approvazione in linea tecnica di una perizia di variante e suppletiva relativa a lavori aventi ad oggetto il completamento e il rifacimento della rete idrica interna - 1° stralcio, per l'importo complessivo di £.4.753.723.670, eseguito dallo stesso Ente (il Comune di CCCC in provincia di XXXX) e per i quali lo stesso responsabile dell'U.T.C. è stato investito delle funzioni di ingegnere capo.
                 Si chiede inoltre di conoscere se - nell'eventualità in cui ricorra l'incompatibilità sopradescritta - sussista la possibilità, per l'Ente appaltante di "conferire l'incarico, a tempo determinato, ad un tecnico dotato di idonea e specifica professionalità e competenza per  l'espletamento delle funzioni di responsabile U.T.C., relativamente alla sola approvazione in linea tecnica della perizia" (così come si legge nella determinazione sindacale n.38 del 28 luglio 2000).
                 Codesto Ispettorato nel formulare la richiesta di parere mostra delle perplessità circa la procedura posta in essere dall'Ente appaltante, "rilevando che l'art.6 della l.r. 35/78 (e successive modifiche ed integrazioni) ha inteso riservare alla Pubblica Amministrazione, e per essa ai funzionari da essa dipendenti, la competenza ad esprimere pareri tecnici sui progetti di opere pubbliche, mentre la procedura sopra richiamata permetterebbe a qualsiasi tecnico non pubblico dipendente, ed incaricato ad hoc dall'Ente appaltante, di riassumere in sè le competenze proprie della Pubblica Amministrazione e dei funzionari pubblici dipendenti".
                 Il Comune di CCCC - come si legge nella citata determinazione sindacale n.38 del 28 luglio 2000, di "conferimento incarico responsabile U.T.C. a tempo determinato per l'approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva lavori rete idrica - 1° stralcio" - motiva la nomina del professionista esterno, Ing. V.S., ai fini dell'espletamento dell'incarico de quo, adducendo che "il tecnico dipendente, Arch. P.V., pur essendo abilitato, non può approvare la perizia per incompatibilità di compiti in quanto nominato ingegnere capo dei lavori".
   
   2.            In ordine alle questioni sottoposte all'esame dello Scrivente sembrano, innanzitutto, potersi condividere le perplessità manifestate da codesto Ispettorato circa la legittimità della procedura seguita dal Comune di CCCC.
                 Le disposizioni normative che vengono in rilievo sono - oltre all'art.6 della legge regionale 10 agosto 1978, n.35, richiamato da codesta Amministrazione - gli artt.22, comma 2 e 23, comma 8 della legge regionale 29 aprile 1985, n.21, e successive modifiche e integrazioni.
                 L'art.6 della l.r. n.35/78 (richiamato anche dall'art.12 della l.r. n.21/85 al fine di disciplinare "i pareri tecnici sui progetti") - già sostituito dall'art.7, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 1996, n.4, e modificato dall'art.7 della legge regionale 6 aprile 1996, n.22 e, in ultimo dalla legge regionale 2 settembre 1998, n.21 - al comma 2, lett. b) dispone che "i pareri tecnici in materia di opere pubbliche, nei casi previsti dalle leggi regionali ..., sono espressi... dal capo dell'Ufficio tecnico comunale, se ingegnere o architetto limitatamente alle opere ricadenti nel proprio comune su progetti di importo sino a 2,5 milioni di ECU e sulle relative perizie di variante e suppletive e nuovi prezzi.
                 Ai fini della concreta attuazione della disposizione testè citata, il comma 8 dell'art.23 della l.r. 21/85 dispone che "le perizie di variante e suppletive di cui al comma 1 ed i verbali di nuovi prezzi sono trasmessi direttamente dal direttore dei lavori al capo dell'Ufficio tecnico dell'amministrazione appaltante e all'Ufficio del Genio civile od all'Ispettorato tecnico regionale o all'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici nei casi di loro competenza".
                 Al radicamento di tale competenza non sembra possa costituire ostacolo la circostanza, che caratterizza la fattispecie in esame, per la quale lo stesso responsabile dell'U.T.C., dipendente stabile dell'ente appaltante, abbia espletato le funzioni di ingegnere capo dei lavori.
                 Un'eventuale incompatibilità tra le due funzioni sarebbe stata, infatti, esplicitamente prevista dall'art.22 della l.r. 21/85, il quale - dopo aver premesso che "...alla nomina dell'ingegnere capo, prevista dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n.350, si procede solo per  opere di importo superiore a 1 milione di ECU" - stabilisce che "la funzione di ingegnere capo è affidata di norma al capo dell'ufficio tecnico dell'ente, se ingegnere o architetto" (comma 2, come sostituito con i commi 2 e 2 bis dell'art.59, primo comma, della legge regionale 12 gennaio 1993, n.10).
                 Solo nel caso in cui il progettista incaricato del progetto esecutivo sia dipendente dell'amministrazione committente, l'ingegnere capo non può essere dipendente della stessa amministrazione (comma 2 bis).
                 Poichè "di norma" l'ingegnere capo è il capo dell'Ufficio tecnico (se ingegnere o architetto), cui lo stesso legislatore ha attribuito la competenza ad esprimere il parere tecnico sulle perizie di variante o suppletive (relative alle opere ricadenti nel proprio comune su progetti di importo sino a 2,5 milioni di ECU), è evidente che l'eventuale coincidenza delle due funzioni in capo allo stesso soggetto sia stata tenuta in considerazione dal legislatore medesimo, il quale non ha tuttavia ritenuto che in tale circostanza fosse ravvisabile un'ipotesi di incompatibilità.
                 I casi di incompatibilità sono stati, infatti, esplicitamente evidenziati prevedendo la non cumulabilità degli incarichi come nel caso degli incarichi di direttore dei lavori e di ingegnere capo (cfr. art.22, comma 3 della l.r. 21/85).
                 L'unica disposizione che vieta il cumulo dei suddetti incarichi è quella contenuta nel comma 5 dell'art.9 della l.r. 21/85 (così come reintrodotto dall'art.58 della legge regionale 12 gennaio 1993, n.10). Il divieto è riferito tuttavia ai soli "incarichi retribuiti", recita infatti la norma "i componenti di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o a dare autorizzazioni su opere sulle quali è chiamato a pronunziarsi l'ufficio o l'organo di cui fanno parte, non possono ricevere incarichi retribuiti di progettista, direttore dei lavori, o ingegnere capo o collaudatore anche statico relativamente a tali opere". Lo stesso articolo, al comma quattro, considera "incarichi non retribuiti" quelli "svolti nell'adempimento dei compiti di istituto".
                 In ordine alla non retribuibilità dell' incarico di ingegnere capo conferito a dipendente dell'Amministrazione committente quest'Ufficio non può che ribadire l'orientamento già espresso nei pareri nn.1752/259.97.11 del 22.7.97, 23803/175.97.11 del 19.12.97, 24000/393.97.11, 24001/357.97.11, 24002/245.97.11 del 23.12.97, 2307/333.98.11 del 5.2.1998, 14322/96.00.11 del 27.7.2000, relativi proprio all'attività dell'ingegnere capo dei lavori, in cui peraltro sono state condivise le considerazioni espresse in merito da codesto Assessorato.
                 Data la non retribuibilità dell'incarico medesimo, il caso in esame non configura un'ipotesi in cui ricorre il divieto di cumulo di incarichi ai sensi del citato comma 5 dell'art.9 della l.r. n.21/85.
                 Non sussiste, pertanto, alcuna incompatibilità per il responsabile dell'ufficio tecnico, già ingegnere capo dei lavori, a svolgere anche le spettanti funzioni inerenti l'approvazione in linea tecnica della perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori medesimi.
                 Giova peraltro osservare che la determinazione sindacale, avente ad oggetto la nomina di un professionista esterno per lo svolgimento delle funzioni concernenti la sola approvazione della perizia di variante, si appalesa illegittima anche per la natura stessa dell'attività di che trattasi, che non può essere commessa a privati costituendo funzione indefettibile della P.A.
                 Va ricordato al riguardo che lo stesso articolo 6 della l.r. n.35/78, e successive modifiche ed integrazioni, riserva la suddetta competenza in via esclusiva alla Pubblica Amministrazione che - a seconda dei limiti di importo delle opere e dell'ambito territoriale in cui le stesse ricadono - è rappresentata dal capo dell'Ufficio tecnico comunale, se geometra (comma 2, lett.a), dal capo dell'Ufficio tecnico comunale, se ingegnere o architetto (comma 2, lett.b), dai dirigenti dei settori tecnici della provincia regionale (comma 2, lett. c), dall'ingegnere capo del Genio civile (comma 2, lett.d), dagli assistenti tecnici (comma 2, lett.e) o dai dirigenti tecnici (comma 2, lett.f) o dai dirigenti tecnici superiori (comma 2, lett.g) dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico.
                 In nessun caso è prevista, invece, la possibilità di attribuire le competenze relative all'approvazione di progetti, di perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi a tecnici liberi professionisti che non siano pubblici dipendenti dell'Amministrazione.
                 Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   

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                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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