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Gruppo IV                            /261.00.11

OGGETTO: Comune di XXXX. Terremoto dell'aprile 1978. Destinazione dei fondi di cui alla L.r. 38/78. Quesiti.

   
   
                                              Assessorato regionale
   Lavori Pubblici
   P A L E R M O

   
   1.            Con la nota cui si risponde Codesto Assessorato pone allo Scrivente alcuni quesiti sollevati, con note del 6 e dell'8 giugno 2000, dal segretario comunale del Comune di XXXX e concernenti l'utilizzo dei fondi previsti dalla l.r. 38/78, recante provvidenze a favore delle popolazioni della Provincia di MESSINA colpite dal terremoto dell'aprile 1978.
                 Nelle note richiamate si premette che con D.A. del 4/10/1978 è stato concesso al Comune di XXXX un primo finanziamento di lire 2.100.000.000, di cui lire 400.000.000 per opere pubbliche e lire 1.700.000.000 a favore di privati.
                 Con D.A. del 10.12.1979 è stato concesso un secondo finanziamento di lire 2.152.000.000 così ripartito: lire 500.000.000 per opere pubbliche e lire 1.652.000.000 a favore di privati.
                 Con nota di accredito del 23.12.1983 è stato infine concesso un ulteriore contributo di lire 716.000.000.
                 Nelle stesse note si rappresenta che la Commissione, istituita ai sensi dell'art.7 della L.r. 38/78, ha esaminato ed esitato 608 domande di  concessione del contributo presentate da privati, mentre altre 612 domande sono rimaste inevase "atteso che la Commissione non ha più operato, essendo intervenuta la Magistratura penale".
                 Si rappresenta altresì che a tutti i privati la cui istanza è stata accolta è stato concesso un primo acconto sul contributo, ad alcuni anche il 1° e il 2° stato di avanzamento, mentre risulta non ancora liquidato il saldo, per un importo complessivo di lire 2.997.000.000 circa.
                 Si aggiunge infine che, mentre il primo contributo è stato interamente speso, gli altri due contributi e i relativi interessi risultano ancora disponibili, per un totale di lire 4.644.000.000 circa.
                 Ciò premesso vine chiesto se la somma ancora disponibile debba essere utilizzata per il pagamento del saldo delle 608 istanze accolte e se la parte restante debba comunque ritenersi vincolata per le 612 istanze rimaste inevase, ovvero se l'intera somma possa ritenersi libera e quindi essere destinata ad interventi di ripristino, restauro o nuova costruzione di opere pubbliche, previa adozione di apposita delibera consiliare, cui segua una delibera di Giunta di approvazione dei progetti.
                 Al riguardo il Segretario comunale osserva, con riferimento alle istanze accolte, che il saldo da erogare può ritenersi ormai prescritto ai sensi dell'art.2946 cod. civ., alla luce della sentenza della Cassazione a sezioni unite 17 marzo 1995 n.3103 e dell'art.7, comma 10, della l.r. 38/78.
                 Osserva ancora, con riferimento alle istanze rimaste inevase, in primo luogo che non è possibile ricostituire la Commissione di cui all'art.7 della l.r. citata in quanto, ai sensi della nuova normativa vigente, nessun consigliere comunale può essere componente di una commissione con funzioni operative e che la mancanza della commissione comporta l'impossibilità di procedere all'esame delle pratiche rimaste inevase; in secondo luogo che in ogni caso, data l'inerzia dei privati, che, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso, non hanno mai richiesto un pronunciamento del Comune sulla  propria istanza, le pratiche non esaminate possono essere archiviate e conseguentemente la somma residua può ritenersi non più vincolata al pagamento dei contributi richiesti.
                 Sui quesiti sin qui esposti codesto Ufficio non prende posizione, limitandosi a richiamare una nota assessoriale del 26 giugno 1993, indirizzata al Comune di LLLL, in cui si afferma che non può essere autorizzato un utilizzo dei fondi della l.r. 38/78 per finalità diverse da quelle previste dalla stessa legge.
   
   2.            In via preliminare conviene richiamare il quadro normativo di riferimento.
                 Il D. L. 26 maggio 1978 n. 225, convertito con modificazioni nella L. 27 luglio 1978 n.394, recante "Misure urgenti in favore delle zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978", all'art. 2 così dispone: "Per provvedere alle necessità urgenti di intervento nelle zone della provincia di Messina danneggiate dall'eccezionale evento sismico dell'aprile 1978, è assegnato alla Regione siciliana un contributo speciale di lire 100.000 milioni.
                 Con la somma anzidetta la Regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi, con particolare riguardo a quelli concernenti la tutela della pubblica incolumità, il ripristino o ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali nonchè di ogni altra opera di interesse degli enti locali, ed alla concessione di contributi per il riattamento ed il ripristino degli immobili privati danneggiati".
                 La L. r. 18 agosto 1978 n. 38, di attuazione delle provvidenze disposte dal citato decreto legge, all'art. 5, concernente la concessione di contributi per la riparazione e la ricostruzione dei fabbricati di proprietà privata danneggiati o distrutti, al comma 9 prevede che: "I contributi sono  determinati, su domanda degli interessati..., della commissione di cui all'art. 7".
                 Tale commissione, ai sensi del citato art. 7 "determina per ciascun progetto la spesa da ammettersi a contributo" (comma 6).
                 Lo stesso articolo precisa poi che: "Contestualmente alla concessione del contributo viene disposta, a favore dei beneficiari, una anticipazione pari al 30% del contributo stesso " (comma 9) e che: "Il rimanente importo, fino alla concorrenza del 90% dell'ammontare del contributo ... è corrisposto in base a stati di avanzamento. Il residuo 1O& viene corrisposto ad avvenuto collaudo dei lavori, da eseguirsi a cura del Comune entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di ultimazione dei lavori" (comma 10).
   
   3.            Ricostruito il quadro normativo occorre affrontare i quesiti sollevati dal Comune di XXXX.
                 In ordine al primo quesito, concernente il saldo da erogare in relazione alle 608 istanze accolte, va affermato quanto segue.
                 La Cassazione civile a sezioni unite, con sentenza 17 marzo 1995 n. 3103, con riferimento specifico ai contributi previsti dalla l. reg. sic. 18 agosto 1978 n.38, ha chiarito che: "Le posizioni dei danneggiati assurgono al rango di diritti soggettivi ... con l'emissione del provvedimento finale che determina in concreto l'ammontare del contributo dovuto al beneficiario".
                 L'art. 7, comma 10, della citata legge regionale, sopra richiamato, prevede che il saldo del contributo, va erogato "ad avvenuto collaudo dei lavori, da eseguirsi a cura del Comune entro sessanta giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori".
                 Ora, può effettivamente ritenersi che il diritto al saldo del contributo in esame si sia prescritto, ai sensi dell'art. 2946 Cod. civ., nel caso in cui siano trascorsi dieci anni dal collaudo dei lavori senza che il privato ne abbia sollecitato il pagamento del Comune.
                 Nel caso, invece, in cui non sia intervenuto il collaudo, pur essendo stata comunicata l'ultimazione dei lavori, il Comune dovrà collaudare le opere e solo da allora comincerà a decorrere il termine decennale di prescrizione del diritto al pagamento del saldo del contributo.
                 Nel caso, infine, in cui non sia mai pervenuta la comunicazione di ultimazione dei lavori, incombe comunque sul Comune l'obbligo di verificare che gli acconti elargiti siano stati effettivamente utilizzati per la realizzazione del progetto in relazione al quale era stato concesso il contributo. In caso contrario il Comune dovrà procedere alla revoca delle somme erogate al privato.
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             In ordine al secondo quesito, concernente le 612 istanze non esitate sembra allo Scrivente che - al di là della difficoltà a ricostituire la commissione prevista dal più volte citato art. 7 - in mancanza di un'attività sollecitatoria da parte del privato interessato alla adozione del provvedimento richiesto, le pratiche non esaminate possano essere archiviate.
                 Al riguardo il Comune di XXXX opportunamente richiama l'art. 25 del D. P. R. 10 gennaio 1957 n. 3, il quale afferma che l'omissione di atti o di operazioni cui l'amministrazione sia tenuta, per legge o per regolamento, deve essere fatta constare da chi vi ha interesse mediante diffida notificata a mezzo di ufficiale giudiziario (cfr. comma 1).
                 Lo stesso articolo precisa che, quando si tratta di atti o di operazioni da compiersi ad istanza dell'interessato, la diffida può essere presentata trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza (cfr. comma 2).
                 Ora, l'art. 5, comma 9, della L.r. 38/78, sopra citato, prevede che i contributi sono determinati dalla commissione di cui allo art.7 su domanda degli interessati, da presentarsi al Sindaco entro 20 giorni dalla entrata in vigore della legge.
                 Il successivo art. 7 precisa che "entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine fissato dal nono comma dell'art. 5, la commissione, sulla scorta delle domande presentate, deve procedere all'accertamento degli aventi diritto alla concessione dei contributi ... (comma 5); e che "entro lo stesso termine di cui al precedente comma" la stessa commissione "determina per ciascun progetto la spesa da ammettere a contributo " (comma 6).
                 Il decorso infruttuoso di tale termine avrebbe dovuto indurre i privati, interessati ad un esame della propria istanza, a far rilevare l'omissione della Commissione, e con essa del Comune, con lo strumento della diffida ex art.25 del citato D.P.R., ai fini della costituzione del silenzio-rifiuto e quindi del ricorso al T.A.R. per la pronuncia di illegittimità di questo e la adozione, positiva o negativa, del provvedimento richiesto.
                 L'inerzia dei privati prolungata per più di venti anni dallo scadere del termine entro il quale la Commissione si sarebbe dovuta esprimere sul loro diritto al contributo, per poi determinarne l'ammontare, lascia invece supporre una sopravvenuta carenza di interesse nei confronti del contributo e può porsi a fondamento dell'archiviazione del procedimento avviato con l'istanza rimasta inevasa.
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             In ordine, infine, all'utilizzo delle somme residue, non può in alcun modo consentirsi l'ipotesi di un utilizzo per finalità diverse da quelle previste nel citato D. L. 225/78 che, come sopra chiarito, ha disposto l'assegnazione di un contributo speciale alla Regione siciliana" per provvedere alle necessità urgenti di intervento nelle zone della provincia di MESSINA danneggiate dall'eccezionale evento sismico dell'aprile 1978".
                 Finalità ribadite dalla Legge regionale di attuazione delle provvidenze disposte dal decreto legge statale.
                 Al riguardo va confermato quanto già sostenuto da codesto Assessorato con nota del 26.6.1993 indirizzata al Comune di LLLL in ordine all'utilizzo dei fondi di cui alla L.r. 38/78 per finalità diverse da quelle previste dalla stessa legge: "Tale utilizzo ... non può essere autorizzato dal momento che i fondi di cui alla citata l. r. 38/78 hanno uno specifico vincolo di destinazione, e cioè sono indirizzati per legge alla ricostruzione o al ripristino degli immobili pubblici e privati della provincia di MESSINA danneggiati dal terremoto dell'aprile 1978".
                 A ciò consegue che il Comune di XXXX potrà utilizzare le somme residue solo per interventi di ripristino o di ricostruzione di edifici pubblici, o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali, di strade, che siano stati danneggiati dal sisma del 1978 e non siano stati ancora recuperati.
                 Giova altresì segnalare che le somme che comunque resteranno inutilizzate ritorneranno al bilancio della Regione siciliana, in quanto economie di spesa.
                 Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
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             Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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