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Gruppo    IV                          /262/00/11

OGGETTO: Raggruppamento temporaneo di imprese. Modifiche della composizione. Quesito.

   
   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           Industria
                                                           Gruppo IV
                                                           P A L E R M O
   
   
   
                 1. Con la nota che si riscontra vien chiesto se il Raggruppamento temporaneo di imprese, aggiudicatario ed esecutore dei lavori di costruzione di un asse urbano a servizio delle zone industriali, portuali e turistiche del comune di XXXX, possa modificare la propria struttura sostituendo l'impresa mandataria capogruppo con altra impresa dello stesso R.T.I., rimanendo comunque confermata la composizione di quest'ultimo.
   
                 2. Al quesito suesposto non può che rispondersi negativamente.
                 Invero, sia ai sensi del previgente art. 22, co. 1, della l. 8 agosto 1977, n. 584 che del vigente art. 23, co. 8, del D. L.vo 19 dicembre 1991, n. 406, il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite è irrevocabile e l'eventuale revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
                 La finalità delle suindicate disposizioni, come è stato autorevolmente sostenuto tanto dalla dottrina che dalla giurisprudenza, va individuata nell'esigenza di mantenere stabili i poteri rappresentativi della capogruppo per tutta la durata dell'appalto in modo da garantire alla pubblica amministrazione un unico interlocutore e rendere irrilevanti nei suoi confronti eventuali contrasti tra le imprese associate.
                 L'irrevocabilità del mandato collettivo con rappresentanza deriva in altri termini dall'essere il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario, ossia in rem propriam, e dell'amministrazione terza ed è volta a garantire stabilità e certezza giuridica al rapporto tra le imprese mandanti, l'impresa mandataria e l'Amministrazione appaltante (TAR Puglia 28/5/94, n. 962). Parimenti e sempre per ragioni di tutela del soggetto appaltante viene ritenuta "inopponibile al committente anche l'eventuale rinunzia al mandato da parte dell'impresa capogruppo in quanto la valutazione comparativa degli interessi in conflitto induce a ritenere che il recesso dell'impresa capogruppo possa essere regolato dalla medesima regola prevista per la revoca del mandato da parte delle imprese temporaneamente riunite" (Di Rosa G., L'associazione temporanea di imprese, 1998, pag. 145).
                 E' stato altresì affermato che le disposizioni succitate, in quanto volte alla tutela del pubblico interesse o più specificamente a porre garanzie per la p.a., hanno carattere cogente; sono pertanto da ritenere nulle clausole che ad esse deroghino (Loria C., Il mandato in rem propriam tra imprese riunite esecutrici di lavori pubblici, in Riv. Trim. App. 1986, p. 503).
                 Nelle superiori considerazioni è pertanto il parere dello scrivente.
   
   
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                 Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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