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Gruppo II                          /265.11.00

OGGETTO: Sospensione cautelare facoltativa ex art. 91 T.U. 3/57 a seguito di procedimento penale.

   
   
                                                Assessorato regionale
    Lavori pubblici
   P A L E R M O
   
                             e, p.c.    Direzione regionale del
                                                personale e dei SS.GG.
                                                           S E D E
   
   
                 1.- Con la suindicata nota codesto Assessorato, previo richiamo al precedente parere dello Scrivente 30 agosto 2000, u.s. n.15378.143.11.00, chiede di conoscere "se è ininfluente al fine di adottare i provvedimenti consequenziali la circostanza che:
   1) il provvedimento di rinvio a giudizio concerne fattispecie di reato commesso nell'esercizio di attività professionale, svolta al di fuori del rapporto di impiego intrattenuta dall'Ing. XXXX e dall'Ing. YYYY presso l'Amministrazione regionale;
   2) la commissione del reato è anteriore rispetto all'entrata in vigore dell'art. 21, comma 10, della L.r. 15.05.2000, n. 10".
   
                 2.- Lo Scrivente si è pronunciato nel precedente parere n. 15378/143/11/00 del 30 agosto u.s. per i capi di imputazione indicati nella nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di KKKK allegata in copia alla richiesta di parere, dalla quale risulta che i dipendenti di cui trattasi, nella loro qualità ivi specificata, sono stati rinviati a giudizio: in particolare, l'ispettore regionale tecnico, secondo quanto indicato nella stessa nota assessoriale n. 4060 del 15 maggio c.a., ha commesso i fatti nella qualità di ingegnere capo nell'appalto dei lavori di costruzione del porto di KKKK. Ma tutti i reati contestati presuppongono nell'imputato la qualità di pubblico ufficiale (abuso d'ufficio - art. 323 C.P.; falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici - art. 479 C.P.) o comunque hanno come soggetto passivo la P.A. (truffa con l'aggravante prevista dall'art. 640, co. 2, n. 1, C.P.).
                 La distinzione fatta nella lettera a cui si risponde non giustifica dunque il riesame del parere già reso dallo Scrivente sull'argomento.
                 In merito al secondo quesito, si premette che il momento qualificante non è quello in cui avviene il reato, ma il momento in cui venga adottato il decreto di rinvio a giudizio al quale si riferisce il citato art. 21, c. 10, l.r. 10/2000. Tale decreto tuttavia nella specie reca la data del 28 febbraio 2000, anteriore sia pure di poco, alla data (17 maggio 2000) di entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Quindi, in armonia con l'art. 11, c. 1, delle "preleggi", è da ritenersi che il disposto dell'art. 21, c. 10, l.r. 10/2000 cit. non sia applicabile alla fattispecie, in mancanza di alcuna disposizione esplicita o implicita volta ad attribuire alla norma efficacia retroattiva (significativo al riguardo l'uso del congiuntivo presente "venga adottato decreto di rinvio a giudizio").
   
   
       
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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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