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Gruppo V                            /266.00.11

OGGETTO: Licenziamenti conseguiti alla chiusura del "residuo manicomiale" della casa di cura privata "VVVV" di XXXX - Applicazione art. 64 quinto comma legge 27 dicembre 1978, n. 833.

   
   
   
                                           Assessorato regionale sanità
   P A L E R M O

   
                 1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato rappresenta che a seguito del D.A. (Sanità) 30 dicembre 1996, n. 21134 - recante "Approvazione del progetto regionale relativo al definitivo superamento degli ex-ospedali psichiatrici" - l'Amministrazione della casa di cura privata " VVVV" di XXXX ha provveduto - in vista dell'abolizione del "residuo manicomiale" ivi ospitato - a licenziare 79 infermieri ed ausiliari.
                 Ciò premesso, vien chiesto se per la "salvaguardia di detti livelli occupazionali" possa applicarsi alla fattispecie - come richiesto dalle organizzazioni sindacali - l'art. 64 quinto comma della legge n. 833/1978.
   
                 2. Quest'ultima disposizione, che è opportuno riportare integralmente, così recita:
                 "La regione, a partire dal 1° gennaio 1979, istituisce i servizi psichiatrici di cui all' articolo 35, utilizzando il personale dei servizi  psichiatrici pubblici. Nei casi in cui nel territorio provinciale non esistano strutture pubbliche psichiatriche, la regione, nell'ambito del piano sanitario regionale e al fine di costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unità sanitarie locali, disciplina la destinazione del personale, che ne faccia richiesta, delle strutture psichiatriche private che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in regime di convenzione, ed autorizza, ove necessario, l'assunzione per concorso di altro personale indispensabile al funzionamento di tali presidi".
   
                 3. Va ora subito detto che il comma appena riferito fa parte di un articolo (l'art. 64, il primo del titolo III della legge n. 833/1978, dedicato alle relative "Norme transitorie e finali") interamente volto a consentire - nel quadro del "superamento degli ospedali psichiatrici" connesso alla riforma del settore introdotta dalla legge 13 maggio 1978, n. 180 - l'istituzione e l'avvio dei "servizi psichiatrici" pubblici, anch'essi conseguenziali alla predetta riforma, disciplinati dagli articoli 34 e 35 della stessa legge n. 833/1978. Trattasi cioè, secondo quest'Ufficio, di una norma funzionalmente circoscritta all'istituzione dei predetti "servizi psichiatrici" (avvenuta in Sicilia con la l.r. 14 settembre 1979, n. 215), e come tale, necessariamente inserita in un sistema che oggi appare fra l'altro profondamente ridisciplinato dalla legislazione "medio tempore" intervenuta.
                 Ma, anche a voler trascurare le considerazioni sistematiche e logiche sopra formulate, la norma de qua appare oggi "sic et simpliciter" inapplicabile anche da un punto di vista testuale; atteso che la stessa - come si evince dal relativo tenore letterale - abilita la Regione a disciplinare - vale a dire, secondo lo Scrivente, in via legislativa - l'eventuale destinazione ai presidi per la tutela della salute mentale del  personale delle strutture psichiatriche private; e ciò nell'ambito del piano sanitario regionale, cioè nell'ottica di una valutazione complessiva delle risorse umane da inserire nei predetti presidi. Tanto è vero che l'art. 10 della citata l.r. n. 215/1979 sulla riorganizzazione della tutela della salute mentale, a mezzo del quale la Regione, ricalcando in parte l'art. 64 quinto comma della legge n. 833/1978, ne introduceva il contenuto nell'ordinamento regionale, non fu mai promulgato perchè impugnato dal Commissario dello Stato per l'assenza di riferimenti al piano sanitario regionale. Il che conferma, da un lato, la problematicità di un eventuale intervento legislativo volto al fine che qui interessa, e dall'altro ne indica gli opportuni presupposti.
                 Ove, infatti, dovesse nuovamente accedersi ad una soluzione legislativa del problema in esame - che autorizzi ad esempio le USL, nel quadro del superamento degli ospedali psichiatrici, a riservare una quota dei posti da mettere a concorso al personale proveniente dalle istituzioni private già convenzionate - tale iniziativa non potrebbe prescindere, secondo lo Scrivente, da un esplicito collegamento con le sia pur generiche indicazioni contenute al riguardo nel piano sanitario regionale.
                 Si resta comunque a disposizione per l'eventuale esame del problema qui rassegnato sotto profili diversi da quello sopra discusso.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, secondo comma del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
       
                 Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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