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Gruppo    IV                          /281.00.11

OGGETTO: XXXX Forniture - Delibera di acquisto - Bando - Delibera di approvazione. Quesito.

   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           lavori pubblici
                                                           PALERMO
   
   
   
   1.            Con la nota cui si risponde viene chiesto se l' XXXX, - che con deliberazione n.414 del 20.6.2000 ha approvato l'acquisto per l'anno 2000 di reattivi e additivi chimici per gli impianti di potabilizzazione e per la sterilizzazione di tutte le acque gestite, stabilendo di affidare la fornitura mediante pubblico incanto ai sensi degli artt.36 e 65 punto 1 della l.r. n.10/93, nel rispetto delle norme e delle disposizioni di cui al D.L.vo n.358 del 1992 - debba adottare o meno la delibera di approvazione del bando di gara per la fornitura di che trattasi.
                 Codesta Amministrazione ritiene che il procedimento amministrativo seguito dall' XXXX per gli appalti, sia per lavori che per forniture, senza procedere alla approvazione del bando di gara risulti illegittimo, inficiando l'effetto dell'aggiudicazione.
                 Secondo l'ente, invece, per prassi ormai consolidata il bando è redatto dopo l'adozione della delibera di approvazione in stretta conformità allo schema di bando tipo.
   
   2.            Il procedimento amministrativo dei contratti ad evidenza pubblica ha inizio con la deliberazione a contrarre con la quale vengono manifestate le ragioni che muovono la p.a. a concludere quel contratto di un certo tipo e contenuto; nella stessa vengono altresì enunciati i motivi che la inducono ad adottare un certo criterio per determinare il contraente (gara pubblica, trattativa privata), l'importo che si vuole spendere (nei contratti c.d. passivi) e l'imputazione ad un capitolo di bilancio. Con la deliberazione di contrarre viene determinato infine quello che si definisce progetto di contratto.
                 La natura giuridica della deliberazione è quella di provvedimento amministrativo con cui autoritativamente viene fissata la norma agendi per chi deve porre in essere il contratto e nello stesso tempo legittima l'esercizio dei poteri da parte dell'organo chiamato ad operare in nome e per conto dell'Amministrazione. Il difetto della deliberazione a contrarre - rilevato dall'autorità amministrativa o accertato dal giudice amministrativo - si risolve in modo del tutto analogo a quello di un negozio posto in essere dal rappresentante senza potere si è in presenza pertanto di un vizio di legittimazione.
                 Il bando di gara riproduce e integra la deliberazione a contrattare ed ha lo scopo di rendere nota all'esterno la deliberazione di contrattare e lo schema di contratto. "A seguito di tale conoscenza chi ritenga di aver subito una lesione di diritto o di interessi protetti dalla deliberazione a contrattare la può impugnare dinanzi al giudice competente.Va, peraltro, precisato che non si tratta di una impugnativa del bando, bensì della deliberazione di contrattare" (Buscema, I contratti della pubblica amministrazione 1994, p.390).
                 Premesso pertanto che "il bando viene redatto dall'ufficio competente sulla base della deliberazione a contrattare e dell'autorizzazione ricevuta a dare esecuzione alla stessa" (Cianflone - Giovannini l'Appalto di opere pubbliche 1999, p.201), sembra allo scrivente che, nella fattispecie, l' XXXX abbia correttamente agito nel non procedere alla approvazione del bando di gara per la fornitura de qua limitandosi a redigere quest'ultimo sulla base della deliberazione a contrattare n.414 del 20 giugno 2000.
                 Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello scrivente.
   
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   Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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