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Gruppo     II                      /282/00.11

OGGETTO: Applicabilità dell'art. 39 L.R. 10/00 al personale degli Enti Pubblici regionali.

   
   
   
   
                                                           SEGRETERIA GENERALE
                                                                         S E D E
   
                                           p.c.        DIREZIONE REGIONALE
                                                           DEI SERVIZI DI QUIESCENZA
                                                                         S E D E
   
                 1. Si riscontra la lettera n. 3155 del 30 ottobre s., di pari oggetto, con cui codesto generale Ufficio sottopone allo Scrivente la questione relativa all'applicabilità dell'art. 39 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10 ai dipendenti degli "enti pubblici non economici" non meglio identificati, "sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione", sollevata dalla Direzione regionale che legge per conoscenza con nota n. 1250 del 25 ottobre c.a.
                 Entrambi gli scritti in riferimento si limitano a porre il problema senza esprimere alcun orientamento per la sua soluzione.
   
                 2. L'art. 39 sopra citato, dopo avere previsto al primo comma il blocco dei pensionamenti di anzianità, con salvezza del limite di 35 anni per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo ex art. 3 l.r. 23 febbraio 1962, n. 2, al secondo comma recita testualmente: "Al fine di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni, in deroga a quanto disposto al comma 1, i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, hanno diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993", percentuale nella quale il successivo comma 3 fa rientrare "i dipendenti cessati anticipatamente dal servizio a partire dal 1994", notoriamente regionali.
                 Dal tenore letterale della disposizione derogatoria del blocco dei pensionamenti di anzianità sembra discendere la limitazione del suo campo di applicazione ai dipendenti dell'Amministrazione regionale. Tale conclusione è suffragata altresì dall'interpretazione logico-sistematica di detta disposizione.
                 La ratio (dichiarata) della stessa è invero quella di "creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni" concepibile, quest'ultimo, solo per la Regione.
                 Mentre, sul piano sistematico, appare chiaro il collegamento tra l'art. 39, commi 2 e segg.e l'art. 5 della stessa legge, che fa combaciare la dotazione organica dell'Amministrazione regionale del personale in servizio (co. 1) e che vieta alla stessa di indire concorsi per l'assunzione di nuovo personale fino al 31 dicembre 2003 (co. 5).
                 A tali argomenti ermeneutici può aggiungersi anche il canone illustrato dall'adagio "ubi voluit dixit....".
                 La legge n. 10/00 contiene infatti alcune disposizioni che hanno come destinatari gli enti non economici regionali (art. 1, co. 1 e 3). Laonde la mancanza nell'art. 39 di alcun riferimento al personale di tali enti è un ulteriore indice della voluntas legis limitativa della portata della norma al personale dell'Amministrazione diretta della Regione.
                 Ora, poichè il corpus delle disposizioni transitorie sull'esodo del personale regionale ha ovviamente carattere eccezionale ("in deroga a quanto disposto al comma 1"), appare applicabile alla fattispecie l'art. 14 delle preleggi che vieta il ricorso all'analogia per le leggi penali e per quelle eccezionali.
                 Nè l'argomento che "diversi" enti non economici pararegionali "prevedono per i propri dipendenti il trattamento pensionistico dei dipendenti regionali" appare idoneo a superare i predetti ostacoli all'applicazione della normativa de qua "fuori dai casi" in essa previsti. Anche nel caso in cui tali rinvii riguardino il conseguimento del diritto a pensione oltre alla misura del trattamento pensionistico, si ritiene invia generale che essi valgano nei riguardi della normativa a regime e non di una disposizione eccezionale studiata ad hoc per il ridimensionamento dell'organico dell'Amministrazione regionale.
   
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                 Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
                               

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