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Gruppo    IV                          /285.00.11

OGGETTO: L. 21/92 e L.r. 29/96. Costituzione commissione di esami per l'iscrizione al Ruolo dei conducenti. Quesito.

   
   
   
                                                           Assessorato regionale
                                                           Turismo, Comunicazioni
                                                           e Trasporti
                                                           PALERMO
   
   
   1.            Con la nota cui si risponde codesto Assessorato pone un quesito concernente la costituzione delle commissioni di esame per l'iscrizione al Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, previste dall'art.3 della L.r. 29/96.
                 Tale norma, nell'elencare i componenti delle commissioni in parola, ha previsto che per l'individuazione dei rappresentanti di categoria si svolgeranno delle elezioni, secondo le modalità previste da un decreto dell'Assessore regionale del turismo.
                 Ad oggi il decreto non è stato adottato, essendo emerse difficoltà in sede di applicazione della norma.
                 In particolare codesto Assessorato ha individuato nelle Camere di Commercio i soggetti più indicati per la gestione delle elezioni dei rappresentanti di categoria.
                 Le Camere di commercio, però, hanno lamentato da un lato la quasi totale assenza, nel settore dell'autoservizio pubblico non di linea,  di organizzazioni rappresentative a livello provinciale, dall'altro difficoltà di ordine finanziario, non sussistendo alcuna previsione di spesa per l'espletamento delle operazioni elettorali.
                 In considerazione di tali difficoltà codesto Assessorato ha predisposto un d.d.l. che modifica le procedure di individuazione dei rappresentanti di categoria.
                 La mancata approvazione di tale d.d.l. ha però determinato un blocco del settore in discorso.
                 Codesto Assessorato ha pertanto individuato le seguenti soluzioni, alternative alle modifiche normative avviate:
   a) "l'esclusione dai requisiti richiesti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni comunali del requisito dell'iscrizione al ruolo";
   b) "la delega, con decreto assessoriale, alle Camere di commercio della effettuazione delle elezioni, individuando tra tutti i possessori di licenza gli aventi diritto al voto e prevedendo la formulazione di liste elettorali"; tale ipotesi presupporrebbe la risoluzione dei problemi di carattere finanziario sopra indicati;
   c) la delega della gestione delle elezioni alle Commissioni provinciali artigiani ovvero la nomina, quali componenti delle commissioni di esame, dei presidenti di tali enti.
                 Su tali ipotesi di risoluzione delle difficoltà segnalate vien chiesto l'avviso del Scrivente.
   
   2.            L'art. 6 della L. 15 gennaio 1992 n. 21, legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, così dispone:
   " Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
   
       
   1.            Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
   2.            E' requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto da ...
   3.            L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
   4.            Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per "l'ammissione al ruolo.
   5.            L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
   6...
   7.            I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo, risultino già titolari di licenza...o di autorizzazione ... sono iscritti di diritto nel ruolo".
                 La norma in esame, nel disciplinare il ruolo dei conducenti di veicoli o di natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, ha previsto che il ruolo venga istituito dalle regioni entro un anno dall'entrata in vigore della legge quadro. Ha previsto altresì che entro lo  stesso termine le regioni costituiscano le commissioni tenute ad accertare i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio e definiscano i criteri per l'ammissione al ruolo.
                 Molte regioni entro tempi ragionevoli, se non proprio nel rispetto del termine previsto dal comma 4 del citato art.6 della legge quadro, hanno provveduto con propria legge alla istituzione sia del Ruolo, precisandone i criteri di ammissione, sia della relativa commissione di esame (cfr. al riguardo: l. reg. Toscana 6 settembre 1993 n.67, artt.3 e ss.; l. reg. Liguria 25 luglio 1994 n.40, artt.7 e ss.; l. reg. Piemonte 23 febbraio 1995 n.24, artt.7 e ss.; l. reg. Lombardia 15 aprile 1995 n.20, artt.9 e ss.; l. reg. Friuli - Venezia Giulia 5 agosto 1996 n.27, artt. 7 e ss.).
                 La Regione Siciliana è intervenuta nella materia degli autoservizi pubblici non di linea con la l. r. 6 aprile 1996 n. 29 che, senza provvedere all'istituzione del Ruolo dei conducenti, ha disciplinato, all'art. 3, le relative commissioni nei seguenti termini:
   " Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del Servizio".
   1.            Le Commissioni di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992 n.21 sono costituite a livello provinciale con decreto del Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e sono composte da:
   a) il Presidente della Camera di Commercio ... o un suo delegato;
   b) un rappresentante della categoria degli esercenti il servizio taxi, eletto dai titolari di licenza operanti nel territorio della provincia;
   c) due rappresentanti della categoria degli esercenti eletti dai titolari di licenza o autorizzazione operanti nel territorio della provincia;
   d) ...
   e) ...
   ...
   
   
       
   4.            Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo le comunicazioni e i trasporti sono determinate le modalità di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di categoria di cui al comma 1".
                 Solo incidentalmente va precisato che la lettera c) del comma 1 del citato art.3 va così intesa: "due rappresentanti della categoria degli esercenti il servizio di noleggio con conducente. Il testo approvato, gravemente impreciso, rispecchia infatti le carenze di una legge che, pur facendo riferimento nel titolo soltanto agli autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza, deve intendersi riferita sia al servizio di taxi che al servizio di noleggio con conducente.
                 Per rimediare alle carenze della citata legge regionale - riferendone in modo espresso le disposizioni all'intero settore degli autoservizi pubblici non di linea come definiti dall'art.1, comma 2, della legge quadro statale e provvedendo all'istituzione del Ruolo dei conducenti - è stato proposto dall'Assessore regionale al turismo un disegno di legge recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29", su cui lo Scrivente ha espresso le proprie osservazioni con nota del 9 febbraio 1999 indirizzata alla Segreteria di Giunta e, per conoscenza, a codesto Assessorato.
                 Con nota del 26 aprile 1999 n.300/IV TR Codesto Assessorato ha ritrasmesso alla Segreteria di Giunta il disegno di legge, corredato delle modifiche ed integrazioni formulate da questo Ufficio, dandone notizia allo Scrivente.
                 Ora, non essendo stata approvata a tutt'oggi alcuna legge di modifica della più volte citata l.r. 29/96, permane nella nostra regione, nel settore degli autoservizi pubblici non di linea, una situazione anomala, non essendo stato ancora istituito il Ruolo dei conducenti previsto dall'art. 6 della legge quadro statale che, ai sensi del comma 4 dello stesso art.6, le regioni avrebbero dovuto istituire entro un anno dall'entrata in vigore della stessa legge quadro.
                 Ora, poichè la commissione di cui al comma 3 del citato art.6 ha il compito di accertare i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio ai fini dell'iscrizione al ruolo, la sua funzione risulta strettamente connessa alla istituzione del ruolo. Ne consegue che mancando quest'ultimo non si giustifica in alcun modo la costituzione della commissione de qua.
                 Sembra pertanto allo Scrivente che, per superare "il blocco del settore economico interessato", codesto Assessorato dovrebbe in primo luogo sollecitare l'approvazione del citato d. d. l. che, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 229 del 19 agosto 1999, in atto pende dinanzi alla Commissione Ambiente e Territorio (IV) dell'Ars.
                 L'approvazione del predetto d.d.l. risolverebbe anche le difficoltà relative all'elezione dei rappresentanti di categoria di cui al citato art. 3, comma 1, lett.b) e c), atteso che il nuovo testo della norma de qua prevede che i rappresentanti delle categorie degli esercenti il servizio dei taxi e il servizio di noleggio con conducente siano designati (non più eletti) dalle associazioni più rappresentative a livello provinciale.              
                 Va tuttavia segnalato che, nel caso in cui l'approvazione del citato d. d. l. dovesse ancora tardare, codesto Assessorato potrebbe anche valutare l'ipotesi di istituire il Ruolo dei conducenti con proprio decreto. Al riguardo giova ricordare che l'art. 6, comma 4, della Legge quadro si limita a prevedere che "il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge", senza richiedere che l'istituzione del ruolo avvenga per legge.
                 Va da sé che in tale ipotesi subordinata il decreto dovrebbe non solo istituire e disciplinare il Ruolo, ma anche determinare le modalità di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di categoria, come previsto dall'art. 3, comma 4, della l.r. 29/96.
                 Considerate tuttavia le difficoltà emerse nel corso dei contatti avviati da codesto Assessorato con le Camere di Commercio per l'affidamento a queste della gestione delle operazioni elettorali, concernenti l'accollo degli oneri finanziari connessi, anche tale ipotesi subordinata appare difficilmente percorribile.
                 Conclusivamente sembra pertanto allo Scrivente che, profilandosi ancora incerta l'istituzione del Ruolo, per legge o per decreto, e non potendosi per contro tollerare il blocco del settore, le amministrazioni comunali - cui compete, ai sensi dell'art. 8 della Legge quadro, il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni attraverso bando di pubblico concorso - nelle more della istituzione del ruolo, potranno procedere anche in assenza del requisito della iscrizione ad esso.
                 Ai sensi poi del comma 7 dell'art. 6 della legge quadro, i soggetti che al momento della istituzione del ruolo risulteranno già titolari di licenza o di autorizzazione saranno iscritti di diritto nel ruolo stesso.
                 Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
   * * * * *

             Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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