Gruppo    IV                          /298.00.11

OGGETTO: E.A.S. Applicazione dell'art. 3 del D.P.R.S. n. 26/99 al personale nominato con atti deliberativi adottati prima del 19/11/99.

   
   
   
   
                                                           Assessorato Regionale
                                                           dei Lavori Pubblici
                                                           P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota cui si risponde codesto Assessorato ha chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine ad una questione sollevata dall'Ente Acquedotti Siciliani - con nota n. 15933 del 13 luglio 2000 - concernente l'applicabilità dell'art. 3 del D.P.R.S. n. 26 dell'11/11/99 ("Contratto collettivo regionale di lavoro"), pubblicato sulla G.U.R.S. n. 54 del 19/11/99, al personale assunto a seguito di espletamento dei concorsi per soli titoli per la copertura di n. 30 posti di assistente tecnico geometra (G.U.R.S. n. 8 del 27/7/96) e di n. 1 posto di Dirigente tecnico legale (G.U.R.S. n. 8 del 27/7/96).
                 La questione si fonda sulla seguente circostanza: il primo comma dell'art. 3 del D.P.R.S. n. 26/99 dispone che "al personale assunto in vigenza... e fino all'entrata in vigore del presente accordo, l'inquadramento nei ruoli della Regione siciliana è regolato dalle disposizioni previste dall'art. 12 del D.P.R.S. n. 11/95, così come modificato dagli artt. 2 e 3 del D.P.R.S. n. 74/95".
                 Il personale assunto a seguito dei sopramenzionati concorsi risulta regolarmente nominato con atti deliberativi adottati prima del 19/11/99 (data di entrata in vigore del D.P.R.S. n. 26/99), ma è stato immesso in servizio successivamente alla stessa data.
   
                 2. Ai fini della soluzione del quesito posto occorre preliminarmente individuare il momento costitutivo del rapporto di pubblico impiego, ovvero stabilire se tale effetto costitutivo sia riconducibile all'atto di nomina oppure all'effettiva immissione in servizio dell'impiegato.
                 In proposito l'E.A.S., nella nota suindicata, evidenzia che "l'atto di nomina secondo la dottrina prevalente (Cammeo, Ranelletti, Romano, Virga) e la giurisprudenza maggioritaria è atto autoritativo con effetto costitutivo del rapporto di pubblico impiego; mentre l'accettazione dell'interessato è semplice condizione di efficacia al verificarsi della quale si producono gli effetti dell'atto di nomina con decorrenza retroattiva al tempo in cui tale atto è stato emanato".
                 L'assunto soprariportato sembra potersi condividere. Da parte di molti autori, infatti, è ritenuto che l'atto costitutivo del rapporto di servizio è la nomina (cfr. M.S. Giannini, "Diritto Amministrativo", Giuffrè 1993, vol. I, pag. 393).
                 Secondo la più accreditata tesi (cd. tesi unilateralistica), in ordine alla natura giuridica del rapporto di pubblico impiego, questo trarrebbe esclusivamente la sua origine dal provvedimento amministrativo di nomina emesso dall'Amministrazione pubblica.
                 La manifestazione di volontà del privato, che si concretizza con l'accettazione della nomina, non inciderebbe sulla costituzione del rapporto, che verrebbe posto in essere solo per determinazione dell'Amministrazione (cfr. P. Virga, "Il pubblico impiego", Giuffrè 1991, pag. 14).
                 Invero, deve tenersi conto che nella costituzione del rapporto di pubblico impiego la volontà del privato non interviene, di norma, su un piede di parità con quella della Pubblica Amministrazione, ma costituisce, piuttosto, condizione della sua efficacia. L'atto di nomina infatti produce, per sé solo, i suoi effetti, salvo che l'interessato dichiari di non volerlo accettare (nel qual caso la mancata accettazione dell'interessato opera come condizione risolutiva ex tunc, cfr. A.M. Sandulli, "Manuale di diritto amministrativo", Napoli 1989, vol. I, pagg. 286 e ss.).
                 Si può dunque affermare che il rapporto di pubblico impiego (ovviamente, per quanto riguarda l'Amministrazione regionale e gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, quale, appunto, l'E.A.S., fino all'entrata in vigore del titolo III della l.r. n. 10 del 2000, che, com'è noto, ha introdotto la privatizzazione del rapporto d'impiego) sorge per atto unilaterale della P.A. sul presupposto di una manifestazione di volontà del privato.
                 Infatti, nel caso di mancata assunzione del servizio, salva comprovata causa di forza maggiore, il nominato decade dalla nomina (art. 17, comma 4, regolamento concorsi approvato con D.P.R. 9/5/94, n. 487).
                 La tesi unilateralistica è accolta anche dalla prevalente giurisprudenza laddove è affermato che: "ai fini pensionistici, il rapporto di pubblico impiego decorre dalla data di emanazione del provvedimento di nomina a meno che nell'atto stesso non sia esplicitamente stabilita una decorrenza diversa" (cfr. Corte dei Conti; sez. III, 12/3/1987, n. 60027, in Riv. Giur. Scuola 1988, p. 368); "il provvedimento di nomina ad impiego pubblico - attenga esso alla prima immissione in servizio ovvero all'attribuzione di una particolare qualifica - è sempre un atto autoritativo ad effetti costitutivi, salvi i casi nei quali espresse disposizioni di legge prevedono una decorrenza retroattiva" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26/6/90, n. 665, in cons. Stato 1990, I, pag. 884); "il carattere costitutivo dei decreti di nomina efferenti alla posizione dei pubblici dipendenti nell'organizzazione amministrativa, comporta che la decorrenza della nomina vada individuata nella data di emanazione del relativo decreto" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28/2/92, n. 217, Foro amm. 1992, pag. 401; in tal senso v. anche T.A.R. Sicilia, CT, sez. I, 24/9/91, n. 612, in T.A.R. 1991, pag. 815 e Cons. Stato, sez. IV, 12/3/92, n. 278, in Cons. Stato 1992, I, pag. 386).
                 E' appena il caso di ricordare tuttavia che, se è vero che il rapporto di impiego si costituisce con decorrenza dall'effettiva data di nomina (art. 17, comma 1, del citato regolamento concorsi), è altrettanto vero che il diritto alla percezione dello stipendio sorge solo dalla data dell'effettivo inizio della prestazione del servizio (art. 17, comma 4, reg. conc.).
                 In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa secondo la quale "... nel caso di riconoscimento in sede giurisdizionale del diritto alla nomina, dal giudicato discende per la P.A. il solo obbligo di definire retroattivamente la decorrenza giuridica della prima nomina, ma non anche l'obbligo di erogare retroattivamente il trattamento economico corrispondente, atteso che la retribuzione costituisce obbligazione sinallagmatica, dovuta quale corrispettivo dell'effettiva prestazione lavorativa" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27/2/98, n. 349, in Cons. Stato 1998, I, pag. 221; in tal senso v. anche Cons. Stato, sez. V, 12/12/97, n. 1534, in Cons. Stato 1997, I, pag. 1702, secondo cui "l'effetto ripristinatorio... si realizza dalla decorrenza della nomina successivamente conseguita ai soli effetti giuridici, mentre gli effetti economici sono ancorati all'effettiva assunzione del servizio").
                 Alla luce delle suesposte considerazioni deve pertanto concludersi che il primo comma dell'art. 3 del nuovo contratto collettivo regionale debba trovare applicazione anche nei confronti di quei dipendenti dell'E.A.S., regolarmente nominati con atti deliberativi antecedenti al 19 novembre 1999, nonostante gli stessi siano stati immessi in servizio in una data successiva a quella di entrata in vigore del contratto medesimo.
   
   

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             Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
   

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