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Gruppo     II                      /299.11.00

OGGETTO: Corpo forestale - Collocamento in aspettativa in caso di designazione alla carica di assessore comunale.

   
   
   
   
   
                                              ASSESSORATO REGIONALE
                                              DELL'AGRICOLTURA E
                                              DELLE FORESTE
                                              Direzione regionale delle foreste
                                              Gr. I Segreteria Amministrativa
                                                                         P A L E R M O
   
   
                 1. Con la nota suindicata codesto Assessorato chiede l'avviso dello scrivente circa l'applicabilità dell'art. 81, co. 2, della legge 1 aprile 1981, n. 121 al caso in cui un dipendente del Corpo forestale sia stato indicato nella lista degli assessori presentata da un candidato all'elezione di sindaco.
                 Nella richiesta di parere si propende per l'estensibilità alla fattispecie dei provvedimenti di collocamento in aspettativa e di trasferimento previsti dall'art. 81 -che trova applicazione anche per il personale del Corpo forestale della Regione- co. 2, cit. candidato ad elezioni, per ragioni di opportunità e per le esigenze di salvaguardia dell'imparzialità delle funzioni svolte.
                 
                 2. La disposizione richiamata da codesto Assessorato, recante "norme di comportamento politico" del personale appartenente alle forze di polizia candidato a elezioni politiche o amministrative, trova la sua ratio nella necessità di escludere cause di metus potestatis o di captatio benevolentiae che possano influire sulla genuinità e correttezza della competizione elettorale.
                 Tale disposizione, la cui applicazione al personale de quo va ribadita non sembra potersi estendere allo specifico caso prospettato. Ed infatti, in via generale non può ritenersi assimilabile alla posizione di un candidato alle elezioni quella del designato assessore, la cui successiva nomina è subordinata all'esito favorevole dell'elezione di altro soggetto (il candidato sindaco).
                 Da ciò discende che la presentazione, in uno con il programma amministrativo, dell'elenco della metà degli assessori, prevista dall'art. 1, co. 5, della l.r. 35/97 (cui sembra doversi fare riferimento nel caso che ci occupa) non può che considerarsi una mera indicazione priva di effetti giuridici ed ininfluente anche ai fini di una eventuale incidenza sulla libertà di scelta dell'elettorato.
                 D'altronde, com'è stato costantemente affermato dalla Corte Costituzionale, le limitazioni, quali quelle previste dall'art. 81 cit., possono ritenersi ammissibili solo se indispensabili alla tutela di altri interessi generali in base alla regola della necessarietà e della ragionevole proporzionalità delle stesse limitazioni. Queste ultime, avendo carattere derogatorio ed essendo ricollegate alla funzione elettorale non possono che considerarsi di stretta interpretazione e pertanto non estensibili in via analogica a casi non espressamente contemplati.
                 Appare chiaro, comunque, che una volta eletto il candidato sindaco designante, all'atto della nomina della giunta, ed in applicazione della disciplina generale, in materia elettorale (art. 12, l.r. 7/92 e successive modifiche ed integrazioni) debbano verificarsi i requisiti di eleggibilità del nominato e le eventuali condizioni di incompatibilità che, se non rimosse, porterebbero alla decadenza dalla carica di assessore.
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             A' termini dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
                 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

                                             
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                 

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